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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01527/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200 di multa di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di un motociclo Honda.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole del vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di censura non individua alcuna illogicità nel costrutto motivazionale della sentenza impugnata, ma si risolve in una mera doglianza sulla entità della pena (peraltro applicata in misura assai blanda), senza alcun confronto argomentativo con le ampie ragioni esposte nella sentenza impugnata: gravità del fatto e capacità a delinquere dell'imputato gravato da precedenti specifici e sottoposto a misura alternativa nel periodo di commissione del reato.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200 di multa di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di un motociclo Honda. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole del vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di censura non individua alcuna illogicità nel costrutto motivazionale della sentenza impugnata, ma si risolve in una mera doglianza sulla entità della pena (peraltro applicata in misura assai blanda), senza alcun confronto argomentativo con le ampie ragioni esposte nella sentenza impugnata: gravità del fatto e capacità a delinquere dell'imputato gravato da precedenti specifici e sottoposto a misura alternativa nel periodo di commissione del reato. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01527/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris