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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22392/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 2 dicembre 2025 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena in anni 1 mesi 6 di reclusione e euro 2000 di multa Rilevato che il motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento in termini di sola equivalenza è manifestamente infondato.

Occorre ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013„ Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197).

A ciò si aggiunga che, nel caso concreto, il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è stato ampiamente argomentato in ragione della condotta successiva al reato concretizzatasi nella violazione delle prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 2 dicembre 2025 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari di condanna in ordine al delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena in anni 1 mesi 6 di reclusione e euro 2000 di multa Rilevato che il motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento in termini di sola equivalenza è manifestamente infondato. Occorre ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013„ Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197). A ciò si aggiunga che, nel caso concreto, il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche è stato ampiamente argomentato in ragione della condotta successiva al reato concretizzatasi nella violazione delle prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22392/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris