CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 30336/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 38475del ruolo generale dell’anno 2019, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, pec ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex socio nonché ex liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] A R.L. in liquidazione, Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] rimborso Iva 2 rappresentato e difeso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale allegata alla nota di deposito documenti ex art. 372 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, pec ; -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2683/ 15 /20 19 , depositata in data 6 maggio 2019, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva rigettato l’appello proposto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 623/44/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Romache aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso il provvedimento di diniego di rimborso Iva per l’anno 2008; -in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1)[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione aveva proposto dinanzi alla CTP di Roma ricorso avverso il provvedimento con il quale l’Ufficio aveva rigettato l’istanzadella società di rimborso Iva, per l’anno 2008, non essendo stato presentato il modello VR ed essendo decorso il termine di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92; 2) con sentenza n. 623/44/2017, la CTP di Roma aveva accolto il ricorso ritenendo che l’iscrizione della eccedenza d’imposta nel quadro RX4 della dichiarazione annuale Iva configurasse un’inequivoca richiesta di rimborso senza la necessità di presentare il modello VR; 3) avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello l’Ufficioeccependo la mancata verifica da parte della CTP della sussistenza dei presupposti legittimanti la spettanza del rimborso; 4) aveva controdedotto la contribuente eccependo l’inammissibilità, ex art. 57 del d.lgs. n. 546/92, dell’appello avendo l’Ufficio sollevato eccezioni nuove relative alla carenza di prova in ordine all’effettiva sussistenza del credito chiesto a rimborso, peraltro non contenute nella motivazione del provvedimento di diniego di rimborso; -la CTR in punto di diritto, per quanto di interesse, ha affermato che: 1) era fondata l’eccezione di violazione dell’art. 57 cit.avendo l’Ufficio introdotto in sede di appello una questione – quella attinente all’assolvimento da parte della società dell’onere della prova circa l’an e il quantum del credito chiesto a rimborso – eccedente il thema decidendumdel primo grado attinente alla asserita necess ità , ai fini del rimborso Iva,della compilazione del quadro VR; pertanto, sotto questo profilo, non vi era stata alcuna violazione da parte della CTP dell’art.112 c.p.c.;2) nel merito, la doglianza dell’Amministrazione andava, in ogni caso, respinta, in quantol’esposizione di un credito d’imposta in dichiarazione comportava che non occorresse da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso, alcun altro adempimento, dovendo egli attendere da parte dell’Ufficio il controllosui dati esposti secondo la procedura di liquidazione delle imposte ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo lo strumento della rettifica della dichiarazione; il modello VR, quale presupposto di esigibilità, era rimesso alla disponibilità del contribuente interessato, avendo funzione sollecitatoria dell’attività di verifica dell’Amministrazione ed essendo idoneo a dare inizio al procedimentodi esecuzione del rimborso stesso; peraltro, in tema di Iva, la domanda di rimborso relativa all’eccedenza di imposta risultata alla cessazione dell’attività di impresa era regolata dall’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633/72 con la conseguenza che era esaustiva la manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso ancorchénon accompagnata dalla presentazione del modello VR, e era soggetta al termine ordinario di prescrizione decennalee non a quello residuale di decadenza biennale ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/92; -[OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex socio nonché ex liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] A R.L. in liquidazione resiste con controricorso; - in data 25.05.2023, con la nota deposito di documenti ex art. 372 c.p.c., veniva depositata procura speciale all’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il precedente procuratore del controricorrente (Avv.to [OSCURATO:PERSONA]) depositava rinuncia al mandato; -l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/92, in combinato con l’art. 54, comma 1, del medesimo decreto per avere la CTR ritenuto inammissibili, in quanto nuove (non essendo contenute nelle controdeduzioni in primo grado),le eccezioni sollevate d a ll’Ufficio in grado di appello inerenti il mancato assolvimento da parte della contribuente dell’onere della prova circa l’ane il quantum della pretesa creditoria avanzata, sebbene, in materia di rimborsi, stante il ruolo di attore in senso sostanziale del contribuente, le argomentazioni dell’Ufficio volte a negare la sussistenza dei fatti fondanti la pretesa restitutoria costituissero, per giurisprudenza di legittimità, “mere difese”, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, primo e secondo comma, c.c., per avere la CTR disatteso , comunque , nel merito la doglianza dell’Ufficio circa il mancato assolvimento da parte della contribuente dell’onere probatorio in ordine alla sussistenza dei presupposti legittimanti la spettanza del rimborso facendo discendere dalla asserita non necessità di presentazione del modello VR e dalla sufficienza dellaesposizione del credito di imposta nella dichiarazione Iva ([OSCURATO:PERSONA] 2009) , l’assenza in capo alla contribuente di un onere, sul piano sostanziale, di produrre documenti ed elementi atti a comprovare la sussistenzaeffettiva del credito chiesto a rimborso. 3. I motivi che aggrediscono le due rationes decidendi della sentenza impugnata l’una di inammissibilità delle doglianze mosse dall’Ufficio in appello per asserita violazione dell’art. 57 cit. e l’altra di infondatezza comunque nel merito delle stesse - da trattare congiuntamente per connessione- sono fondati. 3.1. Va ribadito che « Incombe sul contribuente, il quale invochi il riconoscimento di un credito d'imposta, l'onere di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito, e, a tal fine, non è sufficiente l'esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che non aveva riconosciuto crediti vantati a titolo di IVA ed IRPEG in una precedente dichiarazione, e riportati a nuovo nella successiva a fini di compensazione, rilevando che il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza degli stessi mediante esibizione del registro IVA delle vendite e del bilancio di esercizio, non essendo sufficiente la produzione della copia della dichiarazione)» (Sez. 5, Sentenza n. 18427 del 26/10/2012; nello stesso senso,Cass., sez. 6-5, n. 26937 del 2017; Sez.5, n. 27580 del 30/10/2018). 3.2. È giurisprudenza consolidatadi questa Corte quella secondo cui la contestazione della sussistenza dei presupposti delrimborso del credito Ivaè senz'altro un’attività processuale di "mera difesa" — dunque non soggetta a preclusione alcuna e nemmeno, in particolare , a quella di cui all'art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992- poiché non amplia l'oggetto fattuale della lite, bensì attiva l'onere probatorio dell'attore sostanziale -quale indubbiamente è il contribuente nelle liti tributarie di rimborso- secondo il principio generale di cui all'art. 2697, cod. civ. (in questo senso, vedi ex pluribus, Sez. 5, Sentenza n. 15026 del 02/07/2014, Rv. 631523 —01); per altro verso, va escluso che nella tipologia delle liti fiscali de quibus non valga il principio ge nerale temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum (cfr. in questo senso SU 5069/2016, non massimata). 3.3. Nella sentenza impugnata la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere: 1) in primo luogo inammissibile, per violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/92, la doglianza dell’Ufficio sollevata in appello circa il mancato assolvimento da parte della contribuente dell’onere probatorio sulla effettività della pretesa creditoria avanzata con la richiesta di rimborso (prima ratio decidendi); 2) in secondo luogo, comunque infondato nel merito il motivo di appello, per avere la contribuente sostanzialmente assolto l’onere probatorio a suo carico attraverso l’esposizione del supposto credito di imposta nella dichiarazione Iva, non essendo , peraltro, necessaria, ai fini del rimborso, la presentazione del modello VR (seconda ratio decidendi). 3.4. In conclusione, il ricorso va accolto,con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di l