Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2021

Cassazione n. 27988/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uqito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c13,eiha concluso chiedendo tx-'agio^-v--k: 44-9L,a udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal tribunale nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 494 cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, innanzitutto, la violazione dell'art. 495 del codice di rito in relazione all'art. 6, comma e/o §terzo, lett. d), della CEDU e all'art. 111 della Costituzione, lamentando che il tribunale ha proceduto alla revoca del teste della difesa, [OSCURATO:PERSONA], senza addurre motivazione sul necessario requisito della sua superfluità; e ciò ha integrato una palese violazione del diritto dell'imputato di difendersi provando e del principio, affermato anche dalla Corte Edu, della cd. parità delle armi, che ha comportato una nullità definita a regime intermedia dalla Corte di Cassazione; che nel caso di specie è stata prontamente eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto, come emerge dai verbali di udienza del 16.12.2020 e 10.2.2021, e ha anche costituito specifico motivo di appello.

A sostegno dell'importanza della testimonianza adduce che il teste revocato avrebbe potuto fornire la prova della mancanza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato in relazione alla condotta al medesimo ascritta di avere fraudolentemente reperito la carta d'identità e il tesserino sanitario di [OSCURATO:PERSONA] utilizzandolo in modo fraudolento.

Si evidenzia che in ogni caso dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], posta a base dell'affermazione di responsabilità del D'Emilio, non emerge con certezza che il Marco di cui egli parla sia da identificarsi nell'imputato, avendo piuttosto il teste non riconosciuto in alcuna delle fotografie sottoposte al suo esame in dibattimento la persona di nome Marco che si recava presso il suo ufficio per richiedere visure o bilanci di altre società e, quanto al D'Emilio ha affermato di non conoscerlo, di non averci mai avuto a che fare.

Indi si insta per la declaratoria di nullità dell'ordinanza di revoca del teste e per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato nel replicare agli argomenti esposti dal P.G. ha concluso insistendo nell'accoglimento di motivi di ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile.

Se è pur vero che "è nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro 4 superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di 'difendersi provando', stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della 'parità delle armi' sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti" (Cass. pen., sez.

V, sent. n. 51522 del 30 settembre 2013, RV. 257892-01), è altrettanto vero che tale vizio non è ravvisabile nel caso di specie.

In effetti, la decisione del primo giudice, condivisa dalla corte territoriale, non si è limitata a rilevare, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - come emerge per tabulas - la citazione tardiva del teste, che non compariva quindi all'udienza, ma ha anche affermato, sia pure in maniera sintetica, la sopravvenuta superfluità dell'escussione del testimone.

In altri termini, nel caso di specie, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, la decisione di revocare l'ammissione del teste veniva maturata in quanto il tribunale aveva già a disposizione le altre risultanze istruttorie, trovandosi il processo già in avanzato stato di istruttoria dibattimentale.

In ogni caso, evidenzia la corte territoriale che l'appellante, odierno ricorrente, non ha indicato le circostanze e i fatti concreti sui quali avrebbe dovuto riferire il teste, nonostante il chiaro disposto normativo di cui all'art. 468 cod. proc. pen. lo richieda; né lo stesso ha specificato le ragioni per le quali era necessaria l'audizione del teste; sicché, giustamente, la corte territoriale evidenzia altresì come, in assenza di tali indicazioni, il robusto quadro probatorio - rafforzato tra l'altro dalla deposizione dell'altro teste della difesa - avrebbe reso superflua qualsiasi ulteriore acquisizione probatoria.

Va, invero, ribadito che la violazione del diritto di difesa, "sub specie" di mancata ammissione di prova dedotta, o di revoca di quella già ammessa, esige che ne sia precisata la portata, indicando specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi, trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 c.p.p. (Sez.

V, 31 agosto 2017, n. 39764, Rafhor; Sez.

V, 11 marzo 2016 (P.U. 28 ottobre 2015) n. 10425, Lanzafame): onere cui, come già precisato, si è ritenuto che l'impugnante non abbia adempiuto.

Nondimeno, la indicata invalidità, ove effettivamente verificatasi, deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D M, Rv. 271732; Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016 - 18/01/2017, Mignogna, Rv. 269050; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli e altro, Rv. 257892), laddove nel caso di specie non vi è traccia di tale contestazione nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui si dà atto dell'intervenuta revoca del teste.

Quanto, poi, alla doglianza che contesta il superamento di "ogni ragionevole dubbio" sulla base di stralci tratti dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], è solo il caso di evidenziare la discutibile legittimità del metodo di presentazione della censura, che, deducendo il travisamento di una deposizione attraverso l'estrapolazione di singole frasi tratte dall'intero narrato, mira a minare il quadro probatorio definito robusto dalla corte territoriale con motivazione congrua e convincente senza neppure esplicitare le ragioni per le quali le circostanze enucleabili dal testo riportato in ricorso avrebbero rilevanza ai fini della insinuazione del dubbio che si è in tal modo inteso introdurre; laddove i documenti falsi riguardavano tale [OSCURATO:PERSONA], che escusso quale persona offesa, denunciante, ha riferito i fatti, spiegando come il D'Emilio, dal medesimo riconosciuto nell'effige mostratagli, lo avesse dapprima indotto a consegnargli i documenti di identità e avesse poi utilizzato i suoi dati e il suo codice fiscale per farlo figurare quale nuovo amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. e per la conseguente iscrizione alla Camera di Commercio (formando o concorrendo a formare falsi documenti apparentemente riconducibili al predetto, quali modello di procura speciale, domanda di modifica di società, verbale di assemblea degli azionisti).

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uqito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c13,eiha concluso chiedendo tx-'agio^-v--k: 44-9L,a udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa dal tribunale nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 494 cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, innanzitutto, la violazione dell'art. 495 del codice di rito in relazione all'art. 6, comma e/o §terzo, lett. d), della CEDU e all'art. 111 della Costituzione, lamentando che il tribunale ha proceduto alla revoca del teste della difesa, [OSCURATO:PERSONA], senza addurre motivazione sul necessario requisito della sua superfluità; e ciò ha integrato una palese violazione del diritto dell'imputato di difendersi provando e del principio, affermato anche dalla Corte Edu, della cd. parità delle armi, che ha comportato una nullità definita a regime intermedia dalla Corte di Cassazione; che nel caso di specie è stata prontamente eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto, come emerge dai verbali di udienza del 16.12.2020 e 10.2.2021, e ha anche costituito specifico motivo di appello. A sostegno dell'importanza della testimonianza adduce che il teste revocato avrebbe potuto fornire la prova della mancanza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato in relazione alla condotta al medesimo ascritta di avere fraudolentemente reperito la carta d'identità e il tesserino sanitario di [OSCURATO:PERSONA] utilizzandolo in modo fraudolento. Si evidenzia che in ogni caso dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], posta a base dell'affermazione di responsabilità del D'Emilio, non emerge con certezza che il Marco di cui egli parla sia da identificarsi nell'imputato, avendo piuttosto il teste non riconosciuto in alcuna delle fotografie sottoposte al suo esame in dibattimento la persona di nome Marco che si recava presso il suo ufficio per richiedere visure o bilanci di altre società e, quanto al D'Emilio ha affermato di non conoscerlo, di non averci mai avuto a che fare. Indi si insta per la declaratoria di nullità dell'ordinanza di revoca del teste e per l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato nel replicare agli argomenti esposti dal P.G. ha concluso insistendo nell'accoglimento di motivi di ricorso. 4.11 ricorso è inammissibile. Se è pur vero che "è nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro 4 superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di 'difendersi provando', stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. proc. pen., corrispondente al principio della 'parità delle armi' sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti" (Cass. pen., sez. V, sent. n. 51522 del 30 settembre 2013, RV. 257892-01), è altrettanto vero che tale vizio non è ravvisabile nel caso di specie. In effetti, la decisione del primo giudice, condivisa dalla corte territoriale, non si è limitata a rilevare, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - come emerge per tabulas - la citazione tardiva del teste, che non compariva quindi all'udienza, ma ha anche affermato, sia pure in maniera sintetica, la sopravvenuta superfluità dell'escussione del testimone. In altri termini, nel caso di specie, come pure evidenziato nella sentenza impugnata, la decisione di revocare l'ammissione del teste veniva maturata in quanto il tribunale aveva già a disposizione le altre risultanze istruttorie, trovandosi il processo già in avanzato stato di istruttoria dibattimentale. In ogni caso, evidenzia la corte territoriale che l'appellante, odierno ricorrente, non ha indicato le circostanze e i fatti concreti sui quali avrebbe dovuto riferire il teste, nonostante il chiaro disposto normativo di cui all'art. 468 cod. proc. pen. lo richieda; né lo stesso ha specificato le ragioni per le quali era necessaria l'audizione del teste; sicché, giustamente, la corte territoriale evidenzia altresì come, in assenza di tali indicazioni, il robusto quadro probatorio - rafforzato tra l'altro dalla deposizione dell'altro teste della difesa - avrebbe reso superflua qualsiasi ulteriore acquisizione probatoria. Va, invero, ribadito che la violazione del diritto di difesa, "sub specie" di mancata ammissione di prova dedotta, o di revoca di quella già ammessa, esige che ne sia precisata la portata, indicando specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi, trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 c.p.p. (Sez. V, 31 agosto 2017, n. 39764, Rafhor; Sez. V, 11 marzo 2016 (P.U. 28 ottobre 2015) n. 10425, Lanzafame): onere cui, come già precisato, si è ritenuto che l'impugnante non abbia adempiuto. Nondimeno, la indicata invalidità, ove effettivamente verificatasi, deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, D M, Rv. 271732; Sez. 5, n. 2511 del 24/11/2016 - 18/01/2017, Mignogna, Rv. 269050; Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210; Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli e altro, Rv. 257892), laddove nel caso di specie non vi è traccia di tale contestazione nel verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui si dà atto dell'intervenuta revoca del teste. Quanto, poi, alla doglianza che contesta il superamento di "ogni ragionevole dubbio" sulla base di stralci tratti dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], è solo il caso di evidenziare la discutibile legittimità del metodo di presentazione della censura, che, deducendo il travisamento di una deposizione attraverso l'estrapolazione di singole frasi tratte dall'intero narrato, mira a minare il quadro probatorio definito robusto dalla corte territoriale con motivazione congrua e convincente senza neppure esplicitare le ragioni per le quali le circostanze enucleabili dal testo riportato in ricorso avrebbero rilevanza ai fini della insinuazione del dubbio che si è in tal modo inteso introdurre; laddove i documenti falsi riguardavano tale [OSCURATO:PERSONA], che escusso quale persona offesa, denunciante, ha riferito i fatti, spiegando come il D'Emilio, dal medesimo riconosciuto nell'effige mostratagli, lo avesse dapprima indotto a consegnargli i documenti di identità e avesse poi utilizzato i suoi dati e il suo codice fiscale per farlo figurare quale nuovo amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. e per la conseguente iscrizione alla Camera di Commercio (formando o concorrendo a formare falsi documenti apparentemente riconducibili al predetto, quali modello di procura speciale, domanda di modifica di società, verbale di assemblea degli azionisti). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Sentenza Cassazione n. 27988/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris