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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 27362/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 7980 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domicil iata in Ragusa, via [OSCURATO:PERSONA] n. 183, presso e nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL] ), - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dalla Sicilia n.8001/06/2021 depositata in data 16 / 0 9 /20 21 , non notificata; Oggetto:iva – rimborso– termine peristanza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - nel corso di una verifica fiscale nei confronti della società “L a Gardenia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s . n . c .” i funzionari verbalizzanti rilevavano , tra l’altro, che la s ocietà, esercente l’attivitàdi gestione di case di riposo per anziani, negli anni 2005, 2006, 2007 , 2008, 2009, aveva contabilizzato i corrispettivi conseguiti, assoggettandoli ad IVA, con aliquota del 10%, in violazione dell’art. 10, comma 1 n. 21 del d.P.R. n. n. 633 del 1972; l a circostanza veniva segnalata all’Uf ficio deputato all’accertamento,che, per quanto qui di interesse, previa analisi della documentazione contabile (registro Iva dei corrispettivi e ricevutefiscali emesse nel 200 9 ) esibita dalla Società a seguito di apposita richiesta, emetteva e notificav a l’Avviso n.

TYZ02C301118/2013 il quale, come gli analoghi atti notificati ai soci ex art. 5 TUIR, era definito a seguito di accertamento con adesione; - il 16.09.2014, la s ocietà “ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s . n . c . trasmetteva, a mezzo ra ccomandata A/R, “richiestadi rimborso dell’Iva versata nell’anno di imposta 2009, emersa dalla notifica dell’Avviso di accertamento n.

TYZ02C0301118/2013 per l’anno 2009 e dalla successiva adesione dell’accertamento in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ” (doc. n. 12 allegato al ricorso introduttivo), con la quale la contribuente chiedeva “ il rimborso dell’Iva indebitamente versata nell’anno d’imposta 2009 per l’importo totale di € 11.585,00, oltre gli interessi”; - rimasta senza esito detta istanza, la società adiva la CTP; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; appella va la società; - la CTR, con la pronuncia gravata, ha accolto l’impugnazione in quanto ha ritenuto che le somme versate a titolo di IVA siano Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 ripetibilinon dalla data di fatturazione come IVA ma da lla data di recuperoda parte dell’ufficio come imposta sul reddito; - ricorre a questa Corte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a unsolo motivo; resiste con controricorso la società contribuente ; Consideratoche: - non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio, risultando invece opportuna la trattazione della controversia all’esito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 7980 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domicil iata in Ragusa, via [OSCURATO:PERSONA] n. 183, presso e nello studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL] ), - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dalla Sicilia n.8001/06/2021 depositata in data 16 / 0 9 /20 21 , non notificata; Oggetto:iva – rimborso– termine peristanza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - nel corso di una verifica fiscale nei confronti della società “L a Gardenia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s . n . c .” i funzionari verbalizzanti rilevavano , tra l’altro, che la s ocietà, esercente l’attivitàdi gestione di case di riposo per anziani, negli anni 2005, 2006, 2007 , 2008, 2009, aveva contabilizzato i corrispettivi conseguiti, assoggettandoli ad IVA, con aliquota del 10%, in violazione dell’art. 10, comma 1 n. 21 del d.P.R. n. n. 633 del 1972; l a circostanza veniva segnalata all’Uf ficio deputato all’accertamento,che, per quanto qui di interesse, previa analisi della documentazione contabile (registro Iva dei corrispettivi e ricevutefiscali emesse nel 200 9 ) esibita dalla Società a seguito di apposita richiesta, emetteva e notificav a l’Avviso n. TYZ02C301118/2013 il quale, come gli analoghi atti notificati ai soci ex art. 5 TUIR, era definito a seguito di accertamento con adesione; - il 16.09.2014, la s ocietà “ [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s . n . c . trasmetteva, a mezzo ra ccomandata A/R, “richiestadi rimborso dell’Iva versata nell’anno di imposta 2009, emersa dalla notifica dell’Avviso di accertamento n. TYZ02C0301118/2013 per l’anno 2009 e dalla successiva adesione dell’accertamento in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ” (doc. n. 12 allegato al ricorso introduttivo), con la quale la contribuente chiedeva “ il rimborso dell’Iva indebitamente versata nell’anno d’imposta 2009 per l’importo totale di € 11.585,00, oltre gli interessi”; - rimasta senza esito detta istanza, la società adiva la CTP; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; appella va la società; - la CTR, con la pronuncia gravata, ha accolto l’impugnazione in quanto ha ritenuto che le somme versate a titolo di IVA siano Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 ripetibilinon dalla data di fatturazione come IVA ma da lla data di recuperoda parte dell’ufficio come imposta sul reddito; - ricorre a questa Corte l ’Agenzia delle Entrate con atto affidato a unsolo motivo; resiste con controricorso la società contribuente ; Consideratoche: - non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio, risultando invece opportuna la trattazione della controversia all’esito
Sentenza Cassazione n. 27362/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris