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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1978

Cassazione n. 10354/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1978 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità concorsuale del ricorrente per il reato di truffa non è consentito perché tende ad ottenere una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato dato che il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del Giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1978 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità concorsuale del ricorrente per il reato di truffa non è consentito perché tende ad ottenere una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato dato che il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del Giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 10354/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris