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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 33071/2022

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6144/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s .c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, Via della Scrofa n. 64 , presso lo Studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., in persona del legale pro tempore; rappresentata e difesa dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo Studio del medesimo; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 2186/2019 del T ribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23luglio 2019; A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s .c.a.r.l. convenne la società [OSCURATO:SOCIETA]dinanzi al T ribunale di [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione al precetto notificatole il 3 gennaio 2018, con cui le era stato intimato di pagare la somma di Euro 1.082.310,57 , risultante da un titolo esecutivo costituito daldecreto ingiuntivo n. 14318/2017, emesso dal Tribunale di Roma.

L’opponente dedusse che il precetto doveva ritenersi nullo e/o inefficace poiché non le era stato notificato il titolo in forma esecutiva, in violazione dell’art.479 c.p.c.: il decreto ingiuntivo, infatti, le sarebbe stato no tificato precedentemente (in data 20 giugno 2017) ma in copia conforme non esecutiva.

La creditrice opposta si costituì in giudizio e invocò il rigetto dell’opposizione,depositando la copia del decreto ingiuntivo munit o di formula esecutivaasseritamente notificato, unitamente al precetto, in data 3 gennaio 2018.

2. Il T ribunale di Napoli nord, qualificata l’impugnazione come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. – e ritenutala tempestiva –,l’ha rigettata sulla base dei seguenti rilievi: I-la doglianza formulata dalla debitrice opponente era infondata poiché la prova della rituale notifica del titolo munito di formula esecutiva unitamente al precetto, in conformità al disposto dell’art.479 c.p.c., era stata fornita dallacreditrice opposta attraverso il deposito, al momento della costituzione in giudizio, delle copie di entrambi gli atti: da un lato, infatti, l’atto di precetto conteneva A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

«nelle premesse, la precisazione che il “decreto ingiuntivo de quo, provvisoriamenteesecutivo vien e in tale forma notificato unitamente al presenteatto”» (pp. 2-3 della sentenza impugnata ); dall’altro lato, la notifica in parola era attestata nella relata apposta allo stesso atto di precetto da parte dell’ ufficiale giudi ziario ; a l riguardo, l’obiezione avanzata dalla debitrice in comparsa conclusionale – secondo cui la prova della notifica del titolo esecutivo non sarebbe stata fornita poiché la relata dell’ufficialegiudiziario (recante la formula “ l’atto che precede”) si sarebbe limitata ad attestare la notifica del solo precetto –non poteva essere condivisa, poiché «il richiamo operato nell’atto di precetto al titolo provvisoriamente esecutivo, contestualmente notificato, rende tale atto, ai fini d ella notifica, un tutto unitario con il titolo stesso senza che sia necessario che l’Ufficiale giudiziario (…) specifichi che si tratta di due atti e non di uno soltanto » (p.3 della sentenza impugnata); II- l a relata di notificazione dell’ufficiale giudiziario faceva fede sino a querela di falso per le attestazioni attinenti all’ attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, ai fatti avvenuti in sua presenza ed al ricevimento delle dichiarazioni resegli, l imita ta mente al loro contenuto estrinseco; pertanto, poiché le risultanze della relata erano assistite da fede pubblica privilegiata , la circostanza che al precetto fossematerialmente unito il decreto ingiuntivo esecutivo (dallo ste s so precetto richiamato) avrebbe potuto esser e smentita solo mediante querela di falso, nella fattispecienon proposta; III- o ve pure si ammettesse la configurabilità di un a nullità del precetto, per mancata notifica del titolo esecutivo, l’ opponente avrebbe comunque avuto l’one re di « sostanzializzare » il vizio, allegandoil pregiudizio concreto che la violazione gli aveva arrecato.

A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

3. Ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi.

Ha risposto la società [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il Pubblico Ministero non hapresentato conclusioni scritte .

Non sono state depositatememorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o fals a applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c..

La società opponente critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che, attraverso il deposito in giudizio di copia del titolo munito di formula esecutiva, la creditrice abbia dato la prova della effettiva notifica dello stesso unitamente all’atto di precetto.

Deduce che dalla lettura della sentenzanon sarebbe dato evincere da dove il T ribunale abbia tratto il giudizio in ordine al la dimostrazione di tale circostanza , sicché la sentenza medesima sarebbeviziata da «assoluta assenza di motivazione» al riguardo. 1.1.Il motivo è inammissibile.

La doglianza proposta dalla società ricorrente , ad onta del la formale denuncia della violazione del la regola di ripartizione dell’onere della prova ( art.2697 c.c.) , non contesta infatti che il Tribunale abbia attribuito tale onere ad una parte diversa da quella che ne risultava onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n.26769), ma critica, inammissibilmente, l’apprezzamento di merito da esso compi u to in ordine al raggiungimento della prova A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell’avvenuta notifica del titolo in forma esecutiva unitamente al precetto in data 3 gennaio 2018.

Il T ribunale ha espresso questo giudizio di fatto traendo argomento non soltanto dalla circostanza che la società opposta aveva prontamente depositato, unitamente all’atto di costituzione, la copia del decreto ingiuntivo esecutivo e del precetto asseritamente notificati, ma anche dall’ulteriore circostanza che il precetto (la cui notifica era attestata dallarelata dell’ufficiale giudiziario) recava, nelle premesse, la precisazione che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivoera stato notificato unitamente ad esso.

Venendo in considerazione un apprezzamento di fatto ch e – diversamente da quanto sostenuto dall’opponente – appare debitamente motivato, deve escludersi che esso possa essere censurato in sede di legittimità.

Va infatti ribadito che tanto l’attività di ricostruzione dei fatti quanto quella di valutazione dell e risultanze istruttorie sono riservat e al giudice del merito cui compete non solo l’apprezzamento delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).

2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 479 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.

La società ricorrente contesta il giudizio del Tribunale secondo cui il richiamo operato nell’atto di precetto al titolo provvisoriamente esecutivo renderebbetale atto, ai fini della notifica, un tutto unitario.

Osserva che, al contrario, dal disposto de ll’art. 479 , comma terzo, c.p.c., emergerebbe che i due atti, pur notificati insieme, debbano A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. rimanere distinti, e che quindi l’unica attestazione idonea a provare l’effettiva notifica del titolo esecutivo sarebbe la sua esplicita menzione nella relata di notifica sottoscritta dall’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 148 c.p.c. 2.1.Il motivo è infondato.

Devono essere distinte due questioni, l’una attinente alla regolarità della notificaai sensi dell’art.479 c.p.c., l’altra attinente a lla prova della sua esecuzione.

Correttamente il T ribunale, evocando l’art.479 , ul t imo comma, c.p.c., secondo cui il precetto può esser e r e datto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, ha ritenuto che, «ai fini della della notifica»(p.3 della sentenza impugnata) , viene in considerazione,in tal caso, un atto unitario.

L’opponente,tuttavia, n on contesta la regolarità della noti fi ca del precetto ma contestache dalla relata dell’ufficiale giudiziario (la quale faceva riferimento al solo atto di precetto con la formula “ l’atto che precede”) sia stata indebitamente tratta la pr o va dell’avvenuta notifica anche del decreto ingiuntivo in forma esecutiva , che invece non sarebbe mai avvenuta.

Il giudizio sulla dimostrazione di questa circostanza è stato però formulato sulla base di un ragionamento inferenziale che ha tenuto conto di un complesso di circostanze consistenti : a) nel tempestivo deposito dei due atti da parte della creditrice procedente all’atto di costituzione nell’ incidente di cognizione ; b) nella re lata di notifica dell’ufficiale giudiziario , attestante la not ifi cazione del precetto; c) e nel fatto che il precetto notificato conteneva la precisazione che, unitamente ad esso, era notificato anche il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Il giudizio in parola – lo si ripete – costituisce l’oggetto di un apprezzamento di fatto insindacabilmente spettante al giudice del merito, come tale incensurabile in sede di legittimità.

Il secondo motivodi ricorso va, dunque, rigettato.

3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c.ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c . .

La ricorrente censura la sentenzaimpugnata nel la parte in cui ha ritenuto che la relatadi notifica facesse prova, sino a querela di falso , della circostanza che al precetto fosse materialmente unito il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

3.1. Il motivo non può essere accolto , dovendosi soltanto procedere a correggere la motivazione della sentenza impugnata, che, sebbene erroneamente motivata in diritto sul punto specifico, presenta un dispositivo conforme a diritto (art.384, ultimo comma, c.p.c.).

Invero, l a fede pubblica assiste solo le attività compiute dall’ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute e i fatti avvenuti in sua presenza (Cass. 01/06/1999, n. 5305; C ass. 18/09/2003, n. 13748), non anche il contenuto intrinseco di quelle dichiarazioni né la rispondenza al vero delle circost anze des critte nell’atto notificato.

Dunque, nel caso di specie, la relata di notifica non faceva fede f ino a querela di falso della circostanza che, unitamente al precetto, era stato effettivamente notificato anche il titolo esecutivo, ma solo del fatto che tale circostanza era evidenziata nel precetto medesimo.

Da questa circostanza, il giudice del merito ha tuttavia tratto il motivato – e insindacabile – convincimento che la notifica in forma esecutiva del titolo fosse realmente avvenuta e che dovesse ritenersi A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. provata in seguito aldeposito, da parte della creditrice, delle copie di entrambi gli atti al momento della costituzione in giudizio ; tanto è sufficiente per ritenere infondate le doglianze formulate dalla debitricecon l’opposizione agli atti esecutivi.

4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazionedell’art. 100 c.p. c . in relazione all’art. 360 n. 3 c . p . c .

La ricorrente contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, ove pure fosse rinvenibile una nullità del precetto, essa non potrebbe essere dichiarata se la parte che se ne duole non dimostri in concreto il pregiudizio arrecatole, e dunque il proprio effettivointeresse all’impugnazione.

Deduce che, al contrario, l’insussistenza della notifica del titolo esecutivo determinerebbe una nullità non sanabile neppure con il dispiegamento di un’ oppo siz i one ai sensi dell’art.617, soprattutto se volta, come nel caso di specie,a far v a lere tale specifi co vizio, senza sollevare ulteriori questioni di merito. 4.1.Il motivo è inammissibile.

Al riguardo, senza che sia necessario affrontare la questionese , in tema di esecuzione forzata,la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva restisanata, ex art. 156 c.p.c., oltre che dall ’ opposizione di merito proposta dal debitore (volta a contestare l’esistenza del diritto di agire esecutivamente: Cass. 05/05/2022, n. 14275), anche solo dall’opposizionedi rito (volta a contestare la mancanza de lla predetta formula), è sufficiente rilevare che l’ affermazione secondo la quale l’opponenteaveva l’onere di dimostrare il concreto pregiudizio subìto in conseguenza della dedotta nullità, costituisce una sta tui zione resa ad abundantiam da parte del giudice del merito, la quale si aggiunge alla principale ratio decidendi (non scalfita, come si è veduto, da A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. alcuna delle doglianzeformulate dall’opponente), se c ondo la quale l a creditrice opposta aveva debitamente provato di avere proceduto a rituale notifica del titolo in forma esecutiva e del precetto, in piena conformità al disposto di cuiall’art.479 c.p.c. 5.Il ricorso va pertanto rigettato. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 7.Sussistono, inoltre, i presupposti processuali di cui all ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso.

Condanna la società ricorrent e a rimborsare all a controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.200,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarieed accessori.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6144/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s .c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, Via della Scrofa n. 64 , presso lo Studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., in persona del legale pro tempore; rappresentata e difesa dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo Studio del medesimo; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 2186/2019 del T ribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositata il 23luglio 2019; A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA] SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s .c.a.r.l. convenne la società [OSCURATO:SOCIETA]dinanzi al T ribunale di [OSCURATO:PERSONA], proponendo opposizione al precetto notificatole il 3 gennaio 2018, con cui le era stato intimato di pagare la somma di Euro 1.082.310,57 , risultante da un titolo esecutivo costituito daldecreto ingiuntivo n. 14318/2017, emesso dal Tribunale di Roma. L’opponente dedusse che il precetto doveva ritenersi nullo e/o inefficace poiché non le era stato notificato il titolo in forma esecutiva, in violazione dell’art.479 c.p.c.: il decreto ingiuntivo, infatti, le sarebbe stato no tificato precedentemente (in data 20 giugno 2017) ma in copia conforme non esecutiva. La creditrice opposta si costituì in giudizio e invocò il rigetto dell’opposizione,depositando la copia del decreto ingiuntivo munit o di formula esecutivaasseritamente notificato, unitamente al precetto, in data 3 gennaio 2018. 2. Il T ribunale di Napoli nord, qualificata l’impugnazione come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. – e ritenutala tempestiva –,l’ha rigettata sulla base dei seguenti rilievi: I-la doglianza formulata dalla debitrice opponente era infondata poiché la prova della rituale notifica del titolo munito di formula esecutiva unitamente al precetto, in conformità al disposto dell’art.479 c.p.c., era stata fornita dallacreditrice opposta attraverso il deposito, al momento della costituzione in giudizio, delle copie di entrambi gli atti: da un lato, infatti, l’atto di precetto conteneva A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. «nelle premesse, la precisazione che il “decreto ingiuntivo de quo, provvisoriamenteesecutivo vien e in tale forma notificato unitamente al presenteatto”» (pp. 2-3 della sentenza impugnata ); dall’altro lato, la notifica in parola era attestata nella relata apposta allo stesso atto di precetto da parte dell’ ufficiale giudi ziario ; a l riguardo, l’obiezione avanzata dalla debitrice in comparsa conclusionale – secondo cui la prova della notifica del titolo esecutivo non sarebbe stata fornita poiché la relata dell’ufficialegiudiziario (recante la formula “ l’atto che precede”) si sarebbe limitata ad attestare la notifica del solo precetto –non poteva essere condivisa, poiché «il richiamo operato nell’atto di precetto al titolo provvisoriamente esecutivo, contestualmente notificato, rende tale atto, ai fini d ella notifica, un tutto unitario con il titolo stesso senza che sia necessario che l’Ufficiale giudiziario (…) specifichi che si tratta di due atti e non di uno soltanto » (p.3 della sentenza impugnata); II- l a relata di notificazione dell’ufficiale giudiziario faceva fede sino a querela di falso per le attestazioni attinenti all’ attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, ai fatti avvenuti in sua presenza ed al ricevimento delle dichiarazioni resegli, l imita ta mente al loro contenuto estrinseco; pertanto, poiché le risultanze della relata erano assistite da fede pubblica privilegiata , la circostanza che al precetto fossematerialmente unito il decreto ingiuntivo esecutivo (dallo ste s so precetto richiamato) avrebbe potuto esser e smentita solo mediante querela di falso, nella fattispecienon proposta; III- o ve pure si ammettesse la configurabilità di un a nullità del precetto, per mancata notifica del titolo esecutivo, l’ opponente avrebbe comunque avuto l’one re di « sostanzializzare » il vizio, allegandoil pregiudizio concreto che la violazione gli aveva arrecato. A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3. Ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi. Ha risposto la società [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il Pubblico Ministero non hapresentato conclusioni scritte . Non sono state depositatememorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o fals a applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.. La società opponente critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che, attraverso il deposito in giudizio di copia del titolo munito di formula esecutiva, la creditrice abbia dato la prova della effettiva notifica dello stesso unitamente all’atto di precetto. Deduce che dalla lettura della sentenzanon sarebbe dato evincere da dove il T ribunale abbia tratto il giudizio in ordine al la dimostrazione di tale circostanza , sicché la sentenza medesima sarebbeviziata da «assoluta assenza di motivazione» al riguardo. 1.1.Il motivo è inammissibile. La doglianza proposta dalla società ricorrente , ad onta del la formale denuncia della violazione del la regola di ripartizione dell’onere della prova ( art.2697 c.c.) , non contesta infatti che il Tribunale abbia attribuito tale onere ad una parte diversa da quella che ne risultava onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni (cfr., ex multis, Cass. 29/05/2018, n. 13395 e Cass. 23/10/2018, n.26769), ma critica, inammissibilmente, l’apprezzamento di merito da esso compi u to in ordine al raggiungimento della prova A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell’avvenuta notifica del titolo in forma esecutiva unitamente al precetto in data 3 gennaio 2018. Il T ribunale ha espresso questo giudizio di fatto traendo argomento non soltanto dalla circostanza che la società opposta aveva prontamente depositato, unitamente all’atto di costituzione, la copia del decreto ingiuntivo esecutivo e del precetto asseritamente notificati, ma anche dall’ulteriore circostanza che il precetto (la cui notifica era attestata dallarelata dell’ufficiale giudiziario) recava, nelle premesse, la precisazione che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivoera stato notificato unitamente ad esso. Venendo in considerazione un apprezzamento di fatto ch e – diversamente da quanto sostenuto dall’opponente – appare debitamente motivato, deve escludersi che esso possa essere censurato in sede di legittimità. Va infatti ribadito che tanto l’attività di ricostruzione dei fatti quanto quella di valutazione dell e risultanze istruttorie sono riservat e al giudice del merito cui compete non solo l’apprezzamento delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 2. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 479 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. La società ricorrente contesta il giudizio del Tribunale secondo cui il richiamo operato nell’atto di precetto al titolo provvisoriamente esecutivo renderebbetale atto, ai fini della notifica, un tutto unitario. Osserva che, al contrario, dal disposto de ll’art. 479 , comma terzo, c.p.c., emergerebbe che i due atti, pur notificati insieme, debbano A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. rimanere distinti, e che quindi l’unica attestazione idonea a provare l’effettiva notifica del titolo esecutivo sarebbe la sua esplicita menzione nella relata di notifica sottoscritta dall’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’art. 148 c.p.c. 2.1.Il motivo è infondato. Devono essere distinte due questioni, l’una attinente alla regolarità della notificaai sensi dell’art.479 c.p.c., l’altra attinente a lla prova della sua esecuzione. Correttamente il T ribunale, evocando l’art.479 , ul t imo comma, c.p.c., secondo cui il precetto può esser e r e datto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, ha ritenuto che, «ai fini della della notifica»(p.3 della sentenza impugnata) , viene in considerazione,in tal caso, un atto unitario. L’opponente,tuttavia, n on contesta la regolarità della noti fi ca del precetto ma contestache dalla relata dell’ufficiale giudiziario (la quale faceva riferimento al solo atto di precetto con la formula “ l’atto che precede”) sia stata indebitamente tratta la pr o va dell’avvenuta notifica anche del decreto ingiuntivo in forma esecutiva , che invece non sarebbe mai avvenuta. Il giudizio sulla dimostrazione di questa circostanza è stato però formulato sulla base di un ragionamento inferenziale che ha tenuto conto di un complesso di circostanze consistenti : a) nel tempestivo deposito dei due atti da parte della creditrice procedente all’atto di costituzione nell’ incidente di cognizione ; b) nella re lata di notifica dell’ufficiale giudiziario , attestante la not ifi cazione del precetto; c) e nel fatto che il precetto notificato conteneva la precisazione che, unitamente ad esso, era notificato anche il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Il giudizio in parola – lo si ripete – costituisce l’oggetto di un apprezzamento di fatto insindacabilmente spettante al giudice del merito, come tale incensurabile in sede di legittimità. Il secondo motivodi ricorso va, dunque, rigettato. 3. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 148 c.p.c.ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c . . La ricorrente censura la sentenzaimpugnata nel la parte in cui ha ritenuto che la relatadi notifica facesse prova, sino a querela di falso , della circostanza che al precetto fosse materialmente unito il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. 3.1. Il motivo non può essere accolto , dovendosi soltanto procedere a correggere la motivazione della sentenza impugnata, che, sebbene erroneamente motivata in diritto sul punto specifico, presenta un dispositivo conforme a diritto (art.384, ultimo comma, c.p.c.). Invero, l a fede pubblica assiste solo le attività compiute dall’ufficiale giudiziario, le dichiarazioni da lui ricevute e i fatti avvenuti in sua presenza (Cass. 01/06/1999, n. 5305; C ass. 18/09/2003, n. 13748), non anche il contenuto intrinseco di quelle dichiarazioni né la rispondenza al vero delle circost anze des critte nell’atto notificato. Dunque, nel caso di specie, la relata di notifica non faceva fede f ino a querela di falso della circostanza che, unitamente al precetto, era stato effettivamente notificato anche il titolo esecutivo, ma solo del fatto che tale circostanza era evidenziata nel precetto medesimo. Da questa circostanza, il giudice del merito ha tuttavia tratto il motivato – e insindacabile – convincimento che la notifica in forma esecutiva del titolo fosse realmente avvenuta e che dovesse ritenersi A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. provata in seguito aldeposito, da parte della creditrice, delle copie di entrambi gli atti al momento della costituzione in giudizio ; tanto è sufficiente per ritenere infondate le doglianze formulate dalla debitricecon l’opposizione agli atti esecutivi. 4. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazionedell’art. 100 c.p. c . in relazione all’art. 360 n. 3 c . p . c . La ricorrente contesta l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, ove pure fosse rinvenibile una nullità del precetto, essa non potrebbe essere dichiarata se la parte che se ne duole non dimostri in concreto il pregiudizio arrecatole, e dunque il proprio effettivointeresse all’impugnazione. Deduce che, al contrario, l’insussistenza della notifica del titolo esecutivo determinerebbe una nullità non sanabile neppure con il dispiegamento di un’ oppo siz i one ai sensi dell’art.617, soprattutto se volta, come nel caso di specie,a far v a lere tale specifi co vizio, senza sollevare ulteriori questioni di merito. 4.1.Il motivo è inammissibile. Al riguardo, senza che sia necessario affrontare la questionese , in tema di esecuzione forzata,la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva restisanata, ex art. 156 c.p.c., oltre che dall ’ opposizione di merito proposta dal debitore (volta a contestare l’esistenza del diritto di agire esecutivamente: Cass. 05/05/2022, n. 14275), anche solo dall’opposizionedi rito (volta a contestare la mancanza de lla predetta formula), è sufficiente rilevare che l’ affermazione secondo la quale l’opponenteaveva l’onere di dimostrare il concreto pregiudizio subìto in conseguenza della dedotta nullità, costituisce una sta tui zione resa ad abundantiam da parte del giudice del merito, la quale si aggiunge alla principale ratio decidendi (non scalfita, come si è veduto, da A.C. 06.10.2022 N. R.G. 6144/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. alcuna delle doglianzeformulate dall’opponente), se c ondo la quale l a creditrice opposta aveva debitamente provato di avere proceduto a rituale notifica del titolo in forma esecutiva e del precetto, in piena conformità al disposto di cuiall’art.479 c.p.c. 5.Il ricorso va pertanto rigettato. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 7.Sussistono, inoltre, i presupposti processuali di cui all ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso. Condanna la società ricorrent e a rimborsare all a controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.200,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarieed accessori. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti process
Sentenza Cassazione n. 33071/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris