CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11219/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava in favore dell'imputata, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Saluzzo, decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 17.1.2013, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA] srl", dichiarata fallita il 17.9.2009, alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione aggravato ai sensi dell'art. 219, co. 1 e 2, I.fall., in rubrica ascrittole, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, dì cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'Olocco, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dal coimputato letto, che, nonostante siano state dichiarate inutilizzabili nei confronti della prevenuta dalla stessa corte territoriale, sono state poi da quest'ultima poste a fondamento della condanna della Olocco; 2) vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, in quanto la corte territoriale, con motivazione apparente, ha ritenuto l'Olocco responsabile dei contestati fatti distrattivi, in assenza di prove al riguardo e senza fornire risposta ai rilievi difensivi volti a contestare, anche attraverso decisive produzioni documentali, la natura distrattiva delle operazioni relative alle rimanenza di magazzino; ai crediti vantati dalla società fallita verso clienti e terzi soggetti; agli escavatori condotti in leasing; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, co. 1, n. 6), c.p., nonostante l'imputata abbia proceduto al risarcimento del danno derivante da reato, versando alla curatela la somma di euro 125.000,00 euro, in relazione alla quale la stessa curatela ha rilasciato dichiarazione liberatoria; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti di cui all'art. 219, co. 1 e 2, I.fall. 3. Con requisitoria scritta del 21.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 28.11.2022, il difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, eccependo anche il compiuto decorso del termine di prescrizione del reato per cui si procede. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 5. Inammissibile appare il motivo di ricorso sintetizzato sub n. 1), posto che, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, RN/ 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829). Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui valore decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato viene attribuito, non alle dichiarazioni del coimputato letto, di cui viene ribadita l'inutilizzabilità, ma al contenuto della relazione ex art. 33, L.F. e agli esiti degli accertamenti tecnici operati dal consulente tecnico contabile del pubblico ministero (cfr. pp. 3 e ss. della sentenza di secondo grado).6. Con riferimento al motivo di ricorso sintetizzato sub n. 2), del pari se ne deve evidenziare l'inammissibilità, in quanto in questa sede di legittimità è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi e, in modo particolare, l'ultimo, non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputata si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado di inficiare radicalmente il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito e non semplicemente di fondare una versione alternativa dei fatti per cui si procede. Senza tacere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibile orientamento, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione, se il suo discorso giustificativo, come nel caso in esame, indica le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 dei 18/09/2019, Rv. 277593). 7. Manifestamente infondato risulta il motivo di ricorso sintetizzato sub n. 3). Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento costante la circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, c.p., presuppone che la riparazione sia integrale, sicché non configura la predetta attenuante la transazione il cui oggetto risarcitorio sia caratterizzato dalla non integralità, implicando ordinariamente una parziale rinuncia alle pretese creditorie. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che, in assenza di attestazione di integrale ristoro, aveva escluso la circostanza attenuante in relazione all'accordo transattivo intervenuto tra l'imputato e la curatela: cfr. Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Rv. 278315). Si è, altresì, precisato che ai fini del diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, c.p., il giudice può disattendere ogni atto negoziale pur ritenuto satisfattivo dalla persona offesa fornendo adeguata motivazione (cfr. Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, Rv. 281881). Proprio in applicazione di tali principi, infine, in un recente e condivisibile arresto, si è sottolineato come ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, c.p., la quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa non è "ex se" vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (cfr. Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, Rv. 282424). Orbene la corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, rigettando la richiesta difensiva sul punto proprio in ragione della circostanza che, in conseguenza dell'intervenuta transazione, il ristoro della persona offesa non è stato integrale (cfr. p. 6). 8. In ordine motivo di ricorso sub n. 4), il ricorrente non tiene nel dovuto conto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in Cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. IV, 06/05/2014, n. 29951). Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento della Suprema Corte Collegio, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IL 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549). Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, all'esito di una valutazione complessiva della gravità del fatto, dunque proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., avendo la corte territoriale rilevato come "il pur apprezzabile sforzo risarcitorio della prevenuta è seguito non solo alla creazione di un danno al ceto creditorio di ben più ampia portata, ma anche al pianificato e interessato coinvolgimento nei fatti di soggetti risultati estranei alla spoliazione fraudolenta del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] srl", sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica. Del tutto generico e manifestamente infondato, infine, appare il rilievo difensivo, contenuto nelle conclusioni scritte, sulla intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui si discute, che non considera l'incidenza sul computo del relativo termine della ritenuta circostanza aggravante a effetto speciale, di cui all'art. 219, co. 1, I.fall. 9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il r