CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 22434/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 20214/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA] F. Confalonieri 5 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] 5 Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 1/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; Rilevato che: il [OSCURATO:PERSONA] srl convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Trento chiedendo di revocare ex art. 2901 c.c. l’atto con il quale i coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale su alcuni loro beni immobili, in quanto tale atto avrebbe potuto vanificare l’eventuale buon esito del giudizio separatamente proposto nei confronti (anche) di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’asserita responsabilità di quest’ultimo quale ex amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., poi fallita; la Cattani fu convenuta nel giudizio di revoca quale litisconsorte necessaria perché coniugedi [OSCURATO:PERSONA] e comproprietaria di alcuni degli immobili confluiti in fondo patrimoniale; i convenuti si costituirono in giudizio contestando la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2901 c.c. il Tribunale adito accertòla sussistenza dell’eventus damni e della scientia damni, dichiarò l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale e condannò i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite; a seguito di appello dei soccombenti la Corte d’Appello di Trento, con sentenza del 13/1/2020, ha rigettato il gravame, ritenendo, per quanto ancora di interesse in questa sede: la sussistenza dell’eventus damni in presenza di una ragione di credito non palesemente pretestuosa, ancorché non liquida, consistente nella pendenza del giudizio di responsabilità nei confronti dell’Arnoldi quale amministratore della società allora in bonis, tenuto conto che i beni conferiti esaurivano l’intero patrimonio immobiliare del debitore; la sussistenza dell’elemento soggettivo perché, a seguito di istanza di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl da parte di un creditore, la stessa al concordato preventivo, aveva ricevuto per ben due volte, prima della stipula del fondo patrimoniale, un parere negativo sulla proposta di concordato perché non satisfattiva di tutti i creditori; conseguentemente la Corte ha ritenuto che l’Arnoldi non potesse non essere a conoscenza dello stato di dissesto e delle possibili conseguenze derivanti dall’azione di responsabilità; inoltre lo stretto legame di parentela esistente tra i coniugi e il figlio Ivan, altro amministratore della società, deponeva nel senso della consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori; infine la corte di merito ha rigettato l’eccezione sollevata dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva in ottemperanza al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, il coniuge non debitore, pur se non proprietario dei beni costituiti in fondopatrimoniale è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo stipulato da entrambi i coniugi perché destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi; il [OSCURATO:PERSONA] srl ha resistito con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380 bis,1 co. c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Considerato che: con il primo motivo di ricorso – violazione e /o falsa applicazionedell’art. 164 c.p.c. e dei principi in tema di allegazione dei fatti e preclusioni assertive in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. – i ricorrenti impugnano il capo di sentenza di cui a p. 9 secondo cui “la consistenza e il presumibile valore dei beni di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] conferiti nel fondo patrimoniale, a quanto desumibile dal prospetto riepilogativo prodotto dal fallimento al fine di dare sostegno alla domanda, risultano di per sé sufficienti per concretizzare il pregiudizio per il fallimento, tenuto conto che i beni conferiti esaurivano l’intero patrimonio immobiliare del debitore”; ad avviso dei ricorrenti ai fini dell’allegazione dei fatti costitutividella domanda, l’attore nell’apprestar e le proprie difese , avrebbe dovuto osservare puntualmente l’art. 164, co. 4 c.p.c. ed esattamente individuare il petitum e la causa petendi nell’atto di citazione sicché la corte del merito, nel fare riferimento alla documentazione allegata all’atto di citazione, prodotta a norma dell’art. 165 c.p.c. successivamente, al momento della sua costituzione in giudizio, avrebbe violato l’art. 164, co. 4 c.p.c.; con il secondo motivo di ricorso –art. 360 n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. co. 2 n. 4 c.p.c. nonché 111 Cost. per motivazione contraddittoria e/o inesistente – i ricorrenti censurano il capo di sentenza secondo cui le deduzioni attoree sull’ eventus damni non sarebbero tardive affermando che la consistenza e il valore dei beni conferiti nel fondo non fossero desumibili né dall’atto introduttivo del giudizio né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.; la motivazione della sentenza consistente nelle due affermazioni “i beni conferiti esaurivano in concreto l’intero patrimonio immobiliare dell’odierno appellante” e “ non è nemmeno dato capire per quale motivo un signore ultrasettantenne abbia deciso di costituire un fondo patrimoniale sul proprio ingente patrimonio immobiliare” (p. 10), sarebbe meramente apparente con la conseguente nullità della medesima; i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono entrambi infondati. Il primo si limita a sottolineare due passaggi della motivazione senza considerare che la sentenza, alla stessa p. 10 citata dai ricorrenti, non si è affatto limitata a desumer e consistenza e valore dei beni dal prospetto allegato dalla curatela ma si è riferita all’eloquente tenore dell’atto di citazione introduttivo ove tra l’altro era fatto espresso riferimento al prospetto con valori, rettamente precisando che “non è necessario per l’attore puntualizzare fin dall’atto introduttivo del processo ogni sfumatura della lite, per così dire anticipando le eventuali difese di parte convenuta; ne consegue che la sentenza impugnata, nel fare riferimento al contenuto dell’atto di citazi one introduttivo del giudizio, ha salvaguarda to pienamente le ragioni difensive del convenuto; per le stesse ragioni è infondato anche il secondo motivo in quanto la sentenza impugnata ha rigettato le doglianze degli appellanti circa l’asserita novità delle deduzioni attoree in punto di eventus damni, avuto riguardo al tenore dell’atto introduttivo e al prospetto ad esso allegato ed ha , pertanto, ritenuto correttamente, con motivazione logica ed immune da censure, che il Fallimento avesse tempestivamente dedotto e provato il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria; con il terzo motivo di ricorso –art. 360 n. 3 c.p.c.:violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 61, 101, 115 e 116 cpc , 2697 c.c. e dei principi in tema di onere probatorio e valutazionedella prova. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazione contraddittoria e/o inesistente- i ricorrenti censurano la sentenza per aver affermato che sarebbe spettato all’appellante indicare l’esistenza di eventuali beni residui utili a soddisfare la garanzia dei creditori, per aver fatto riferimento alla perizia di parte senza motivare sulle ragioni per le quali il giudice ha riten uto di aderir vi e per non aver ammesso una CTU, così ponendosi in contrasto con l’indirizzo di questa Corte secondo cui, quando la CTU è indispensabile per l’accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizione tecniche, il giudice di merito che ne rifiuti l’ammissioneviola l’art. 2697 c.c.; il motivo è infondato. La corte del merito ha fatto riferimento al prospetto riepilogativo contenuto nella perizia stragiudiziale e lo ha motivatamente ritenuto sufficiente a concretizzare il pregiudizio per il fallimento, tenuto conto che i beni conferiti esaurivano in concreto l’intero patrimonio immobiliare e che, a fronte della prima memoria istruttoria della curatela , la parte appellante si era ben guardata dall’indicare l’esistenza di eventuali altri beni utili alla garanzia deicreditori (p. 10); il riferimento alla perizia stragiudiziale di parte è del tutto in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “nel vigente ordinamento positivo, dominato dal libero convincimento del giudice, con esclusione delle prove legali, il giudice del merito può porre a fondamento della sua decisione, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli, e sempre che ne dia adeguata ragione, una perizia stragiudiziale, anche se impugnata dalla controparte” (Cass., 2, n. 1217 del 5/9/1970 sempre confermata fino a Cass., 6-5, n. 26550 del 12/12/2011, tra le sole sentenze massimate); il motivo è pure infondato quanto alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c. in quanto l’impugnata sentenza ha ritenuto (pp. 10 e 11) che la difesadell’appellante sulla dedotta incapienza del patrimonio immobiliare per l’esistenza di ipoteche fosse speciosa ed irrilevantein quanto l’iscrizione ipotecaria era relativa solo ad una parte modesta dell’intero compendio immobiliare, di valore ben superiore all’entità del debito residuo della banca, sicché la consulenza tecnica d’ufficio volta a quantificare il valore residuo, al netto delle ipoteche iscritte, dei beni immobili confluiti nel fondo patrimoniale, sarebbe stata superflua e meramente esplorativa; con il quarto motivo di ricorso – art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. – i ricorrenti censurano la sentenza per aver ritenuto che vi fossero indizi gravi, precisi e concordanti della volontà dell’Arnoldi di sottrarre i propri beni alla garanzia dei creditori; a loro avviso l’affermazione della sentenza secondo cui “l’odierno ricorrente ben doveva essere consapevole dello stato di dissesto e delle possibili conseguenze derivanti dall’esercizio di un’azione di responsabilità” sarebbe erronea perché dalla presunta insolvenza della società non poteva derivarsi l’automatica responsabilità degli amministratori; la sentenza sarebbe pertanto erronea perché basata su una presumptio de praesunto; il motivo è inammissibile; secondo la giurisprudenza di questa Corte la violazione dell’art. 2729 c.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. può essere dedotta quando il giudice del merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma(Cass., 2, 9054 del 21/3/2022; Cass., L, n. 18611 del 30/6/2021); nel caso in esame i ricorrenti non assolvono alle condizioni richieste perché non deducono in che termini il giudice ha violato i requisiti della precisione, gravità e concordanza, ma si limitano a prospettare una inferenza probabilistica per la ricostruzi one dell’elemento soggettivo dell’azione ex art. 2901 c.c. diversa da quella applicata dal giudice di merito senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma; essi si limitano, infatti a prospettare l’illogicità del legame tra la consapevolezza dello stato di dissesto e l’ azione di responsabilità nei confronti de gli amministratori quando la corte del merito ha , invece, diffusamente motivato sulle ragioni per le quali, essendo l’atto di disposizione antecedente al sorgere del credito e a titolo gratuito, era s ufficiente, per la sussistenza del consilium fraudis, la mera consapevolezza, da parte dei debitori, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, desumendo tale consapevolezza da numerosi indizi quali il duplice giudizio negativo dato dal commissario giudiziale sulla proposta di concordato preventivo avanzata dalla società già in stato di decozione, lo strettissimo legame di parentela esistente tra gli appellanti e il figlio, ultimo amministratore unico, l’assenza di qualunque giustificazione da parte dell’Arnoldi della decisione di costituire il fondo patrimoniale tenuto conto dell’età avanzata dei coniugi al momento della costituzione (74 anni e 68 anni); con il quinto motivo di ricorso – Art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 102 c.p.c.- i ricorrenti censurano la sentenza per aver ritenuto sussistere il litisconsorzio necessario nei confronti della moglie [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa sarebbe stata, oltre che beneficiaria dei frutti del fondo, destinataria degli esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria; censurano la sentenza per aver condannato anche la Cattani, estranea ad ogni questione di debito/credito, alle spese del giudizio; il motivo è infondato in quanto la sentenza è, sul punto,del tutto conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria” (Cass., 1, n. 1242 del 27/1/2012; Cass., 3, n. 19330 del 3/8/2017; Cass., n. 8779 del 2019; Cass., n.1141 del 2020; Cass., 6-3 n. 5768 del 22/2/2022; Cass., 3, n. 8447 del 24/3/2023); conclusivamente il ricorso va rigettato; i ricorrenti vanno condannati a pagare, in favore della parte controricorrente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in favore della parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione che liquida in € 7600 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore im