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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06448/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, con la quale è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato: quanto alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, risulta, invero, espressamente argomentato l'accentuato profilo di pericolosità rivelato dalla consumazione del reato per cui si procede, nel solco dei precedenti specifici; e siffatta, incensurabile, statuizione è - come correttamente rilevato dalla Corte di merito - ex se ostativa alla concessione delle attenuanti generiche (che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, sono state già applicate) in termini di prevalenza; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, con la quale è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato: quanto alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, risulta, invero, espressamente argomentato l'accentuato profilo di pericolosità rivelato dalla consumazione del reato per cui si procede, nel solco dei precedenti specifici; e siffatta, incensurabile, statuizione è - come correttamente rilevato dalla Corte di merito - ex se ostativa alla concessione delle attenuanti generiche (che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, sono state già applicate) in termini di prevalenza; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 06448/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris