CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 37231/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza indicata in oggetto relativa al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze in punto di fatto, generiche e manifestamente infondate. Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello ha motivato la ricorrenza della recidiva apprezzando a carico dell'imputato la reiterazione di condotte illecite, e fra questo di uno specifico precedente, quali elementi che, ragionevolmente, denotano la incapacità dell'imputato di controllare il proprio comportamento e, quindi, idonei a comprovare un giudizio di accresciuta pericolosità sociale in occasione del reato commesso e, del tutto ragionevolmente, ritenuti altresì ostativi a formulare un giudizio di meritevolezza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, genericamente chieste con i motivi di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere r atore Il