CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 22795/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13143/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (A.S.S.T.) di [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bergamo, via Verdi n. 3, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giu sta procura speciale a margine del controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Genova n. 90/2020 depositat o i l 22 gennaio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/6/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’azienda socio sanitaria territoriale (A.S.S.T.) di Bergamo ovest presentava ricorso in opposizione a riparto con cui contestava il primo riparto parziale della procedura di liquidazione coatta amministrativa di [OSCURATO:PERSONA] di assicurazioni e riassicurazione s.p.a.. Spiegava, in particolare, di essere stata ammessa al passivo in via definitiva per € 14.713 e in via condizionata per € 7.919.318, come risultava dallo stato passivo depositato in cancelleria in data 6 giugno 2014, e, sempre in via condizionata, per le ulteriori voci di € 500.000, 3.230.000 e € 391.350 a seguito del decreto del Tribunale di Genova n. 87/2015. Sosteneva che il primo piano di riparto parziale non aveva conteggiato, erroneamente , quarantasette crediti che dovevano essere considerati come ammessi in via definitiva, a seguito della trasmissione al commissario della documentazione finalizzata allo scioglimento delle riserve. 2. Il Tribunale di Genova riteneva che le domande proposte dall’ A.S.S.T. di Bergamo ovest fossero inammissibili, poiché erano volte a introdurre modifiche allo stato passivo, richiedendo di far risultare lo scioglimento di riserve e quindi di tramutare alcuni crediti, ammessi in via condizionata, allo stato di crediti ammessi in via definitiva. Osservava, inoltre, che la tesi dell’opponente, sviluppata in sede di discussione orale, secondo cui i crediti dovevano considerarsi come ammessi – a termini dell’accordo intervenuto fra la procedura e le aziende sanitarie lombarde - a seguito del silenzio assenso serbato dalla procedura dopo la presentazione della richiesta di scioglimento delle riserve, non solo costituiva un’inammissibile modifica della domanda, ma appariva anche paradossale, dato che riservava ai soggetti coinvolti nell’accordo un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge per l’accertamento dei crediti; rilevava, in ogni caso, che l’accordo evocato non aveva ad oggetto la previsione di modifiche tacite allo stato passivo per via del silenzio assenso. 3. La A.S.S.T. di Bergamo ovest ha proposto ricorso per la cassazione del decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato il 22 gennaio 2020, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] di assicurazioni e riassicurazione s.p.a. in l.c.a. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Il controricorrente ha eccepito, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost., a causa del suo tardivo deposito, e l’inammissibilità dello stesso, in quanto avverso la decisione del Tribunale di Genova doveva essere proposto appello ai sensi dell’art. 255 cod. ass. o, in via gradata, ricorso per cassazione nel diverso e minore termine previsto dall’art. 99, ultimo comma, l. fall.. 5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 26 e 36 l. fall. perché il reclamo è stato deciso senza che fosse integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori controinteressati. 5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 96, comma 2, l. fall.: l’ammissione al passivo era avvenuta attraverso l’apposizione di riserve atipiche, da considerarsi tamquam non essent, cosicché tali crediti dovevano essere inclusi nel riparto. 5.3 Il terzo mezzo assume la violazione dell’art. 260, comma 3, c.d.a., perché sarebbe stata soddisfatta una categoria di creditori accomunati non da una omogeneità di titolo di prelazione o interesse economico, ma dalla data in cui era stata loro comunicato l’accertamento definitivo del credito. 6. L’art. 260 cod. ass., pur prevedendo al suo secondo comma la possibilità di procedere a riparti parziali, non stabilisce alcuna forma di impugnazione degli stessi. L’art. 261 cod. ass., a sua volta, prevede, al terzo comma, che gli interessati possano impugnare l’ultimo riparto (“ L'opposizione è disciplinata dagli articoli 98e 99 della legge fallimentare ”) Infine, l’art. 245, comma 7, cod. ass., dispone che “p legge fallimentare [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno che la trattazione di tali question i, di valenza nomofilattica, avvenga in pubblica udienza. P.Q.M.