Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 30801/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati all'esito di giudizio abbreviato il primo alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione per vari reati di indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, e il secondo alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e per vari reati di indebita compensazione, articolando il primo un motivo di ricorso e il secondo tre motivi di ricorso, deducono: a) violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo (ricorso di [OSCURATO:PERSONA]); b) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione ad associazione per deiinquere (primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]); c) vizio di motivazione relativamente alla sussistenza del dolo per i reati di indebita compensazione (secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]); d) violazione di legge in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]); Considerato che le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, perché il ricorso è stato presentato in data 8 novembre 2024, e quindi oltre il termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., pur tenendo conto del prolungamento di cui al comma 1-bis (la sentenza impugnata è stata emessa il 28 maggio 2024, ha fissato novanta giorni per il deposito della motivazione, e quest'ultima è stata depositata ii 22 agosto 2024); Osservato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso ; ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato, indicando in modo puntuale le fonti di prova, l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla realizzazione di un numero indeterminato di reati di indebita compensazione, nonché la condotta di partecipazione dell'attuale ricorrente, segnalando come questi abbia costantemente incontrato i sodali nel luogo dove si svolgevano le loro riunioni, sia stato sistematicamente informato in tempo reale dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza su società utilizzate per le indebite compensazioni, abbia contribuito all'attività di tali ditte, ed abbia tenuto i contatti con i notai incaricati della redazione degli atti di accollo a vantaggio di società interessate ad abbattere i loro debiti erariali (cfr. sentenza impugnata pagg. 71-74); Reputato che pure il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha congruamente risposto che le operazioni di compensazione non possono ritenersi effettuate in buona fede solo perché "rischiose" o "ultronee", né all'insaputa dell'attuale ricorrente, siccome pienamente coinvolto nel sistema fraudolento del gruppo criminale (cfr. sentenza impugnata pagg. 74-75, ma anche pagg. 28-29, per la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]); Constatato che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il giudice di secondo grado ha correttamente rappresentato l'insussistenza di elementi valutabili a favore dell'imputato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche segnalando il significativo ruolo del medesimo nella realizzazione del programma criminoso; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati all'esito di giudizio abbreviato il primo alla pena di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione per vari reati di indebita compensazione ex art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, e il secondo alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e per vari reati di indebita compensazione, articolando il primo un motivo di ricorso e il secondo tre motivi di ricorso, deducono: a) violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo (ricorso di [OSCURATO:PERSONA]); b) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di partecipazione ad associazione per deiinquere (primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]); c) vizio di motivazione relativamente alla sussistenza del dolo per i reati di indebita compensazione (secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]); d) violazione di legge in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]); Considerato che le censure proposte da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili, perché il ricorso è stato presentato in data 8 novembre 2024, e quindi oltre il termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., pur tenendo conto del prolungamento di cui al comma 1-bis (la sentenza impugnata è stata emessa il 28 maggio 2024, ha fissato novanta giorni per il deposito della motivazione, e quest'ultima è stata depositata ii 22 agosto 2024); Osservato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso ; ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato, indicando in modo puntuale le fonti di prova, l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla realizzazione di un numero indeterminato di reati di indebita compensazione, nonché la condotta di partecipazione dell'attuale ricorrente, segnalando come questi abbia costantemente incontrato i sodali nel luogo dove si svolgevano le loro riunioni, sia stato sistematicamente informato in tempo reale dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza su società utilizzate per le indebite compensazioni, abbia contribuito all'attività di tali ditte, ed abbia tenuto i contatti con i notai incaricati della redazione degli atti di accollo a vantaggio di società interessate ad abbattere i loro debiti erariali (cfr. sentenza impugnata pagg. 71-74); Reputato che pure il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha congruamente risposto che le operazioni di compensazione non possono ritenersi effettuate in buona fede solo perché "rischiose" o "ultronee", né all'insaputa dell'attuale ricorrente, siccome pienamente coinvolto nel sistema fraudolento del gruppo criminale (cfr. sentenza impugnata pagg. 74-75, ma anche pagg. 28-29, per la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]); Constatato che il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in quanto il giudice di secondo grado ha correttamente rappresentato l'insussistenza di elementi valutabili a favore dell'imputato ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, anche segnalando il significativo ruolo del medesimo nella realizzazione del programma criminoso; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore r
Sentenza Cassazione n. 30801/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris