CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10467/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. :23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale cautelare di Catania rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catania, il quale aveva disposto, nei confronti del predetto, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 7) e 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 9). 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione: - alla sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto il Tribunale cautelare ha fatto riferimento a un periodo di spaccio non in contestazione e a una sentenza di condanna definitiva inesistente; - all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura, non avendo il Tribunale cautelare spiegato le ragioni per cui gli invocati arresti darniciliari sarebbero inidonei a recidere i radicati legami con la criminalità organizzata e a scongiurare la continuazione dell'attività di spaccio, anche considerando che, in relazione a una precedente condanna per fatti di droga, al Tempera erano stati applicati gli arresti domiciliari e, in seguito, egli era stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Va ricordato che, con riguardo al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - titolo di reato per il quale è stata pure disposta la misura di massimo rigore nei confronti del ricorrente -, l'art. 275, comma 3, ccd. proc. pen., così come modificato dall'art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47, prevede una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura custodiale carceraria, presunzione che può essere vinta laddove vengano dedotti dall'indagato specifici elementi dai qual risulti o il venire meno delle esigenze cautelari, ovvero che dette esigenze possono essere soddisfatte con altre misure meno gravose. Si è chiarito, inoltre, che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prc:iva contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865). 5. Orbene, si osserva, in primo luogo, che il ricorrente non evidenzia alcun elemento fattuale in grado di superare l'indicata presunzione, in quanto, con il primo motivo, evidenzia profili di presunta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria, laddove, peraltro, l'indicazione temporale dal 17 maggio 2021 al 29 giugno 2021 è frutto di un mero errore materiale, in quanto, come emerge dal provvedimento impugnato (p. 4), Tempera "agiva quale pusher e cassiere a partire dal 7 ottobre 2021 quotidianamente e fino al 26 novembre 2021, quando veniva arrestato nella flagranza dello spaccio di marijuana a cocaina dai c.c. di Catania"; mentre con il secondo motivo, si censura la motivazione laddove non avrebbe spiegato l'inadeguatezza degli arresti domiciliare a preservare le esigenze cautelari, in tal modo rovesciando la portata della presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 6. In ogni caso, con riferimento alla misura degli arresti domiciliari disposti in relazione ai fatti del 29 giugno 2021, il Tribunale cautelare ha rilevato come detta misura fosse stata determinata dall'applicazione di una pena di anni tre di reclusione ex art. 444 c.p.p., di per sé preclusiva della misura carceraria a termini dell'art. 275, comma 2 -bis, cod. proc. pen., e come l'affidamento in prova - al quale era stato ammesso in relazione ad altra condanna per un delitto omogeneo - non teneva conto della condotta associativa e della pluralità dei delitti scopo posti a fondamento del nuovo titolo cautelare. 7. Orbene, la critica articolata nel ricorso non offre elementi concreti di smentita o confutazione della tenuta logica della motivazione impugnata, né - e soprattutto - si confronta con la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela e di esclusiva adeguatezza della misura carceraria collegata all'addebito associativo. 8. Essendo il ricorso inammissibile ezrtmn e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.