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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18470/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto con strappo; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, avendo la Corte d'Appello dato conto con precisione delle ragioni per cui il furto si è consumato tramite una condotta di strappo cui la persona offesa non è stata in grado di opporsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricor-rente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto con strappo; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, avendo la Corte d'Appello dato conto con precisione delle ragioni per cui il furto si è consumato tramite una condotta di strappo cui la persona offesa non è stata in grado di opporsi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricor-rente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic
Sentenza Cassazione n. 18470/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris