CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26026/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona d& [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca emessa il 4 novembre del 2013 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di 7 assegni ([OSCURATO:PERSONA]) di 200 dollari ciascuno di illecita provenienza dal reato di falso per contraffazione.G2A 2. .Ricorre per cassazione.[OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per non avere la Corte proceduto alla trattazione orale del procedimento ex art. 23 D.L. 149/2020 stante la richiesta tempestivamente inoltrata da parte di uno dEi due difensori del ricorrente, della quale la Corte non si sarebbe avveduta, erroneamente ritenendo che l'istanza fosse stata inoltrata personalmente dall'imputato - evenienza che il ricorrente ritiene comunque ammissibile - e rigettando anche la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del codifensore di fiducia, avv. I3erni, per motivi di salute; 2) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto l'insussistenza del reato di ricettazione, posto che il reato presupposto sarebbe stato depenalizzato, avendo avuto ad oggetto titoli di credito (travel cheque) assimilabili agli assegni dotati di clausola di non trasferibilità. Inoltre, la Corte non avrebbe tenuto conto della insussistenza del profitto in capo al ricorrente, dal momento che tale tipo di assegni non risulta essere più utilizzato; 3) violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione del reato (commesso il 7 dicembre del 2011), non potendosi calcolare l'effetto della recidiva contestata in quanto ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. In ordine al primo motivo, deve rilevarsi che dal controllo degli atti a disposizione di questa Corte - che è stato possibile esaminare stante la natura processuale della questione - risulta che l'imputato personalmente, in data 24 novembre del 2020, aveva fatto richiesta cli trattazione orale del procedimento fissato per l'udienza del 26 novembre 2020. L'istanza - al di là del fatto che fosse stata proposta dall'imputato anziché dal difensore (che si era limitato ad associarsi), così come previsto dall'art. 23, comma 4, del D.L. 149/2000 - era in ogni caso tardiva, tenuto conto che avrebbe dovuto essere presentata entro il termine perentorio di cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto citato, secondo quanto precisato al comma quinto del medesimo articolo 23, trattandosi di udienza fissata tra il sedicesimo ed il trentesimo giorno dal 9 novembre del 2020 data della entrata in vigore del decreto. Essendo tardiva la richiesta di trattazione orale della causa, la successiva istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia non poteva avere alcuna rilevanza in ordine alla corretta estrinsecazione delle prerogative difensive . da esercitare nel processo a trattazione scritta, che non prevede la presenza dei difensori. 2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In punto di diritto, deve ricordarsi che in tema di ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, di talché l'avvenuta abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto comunitario, non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod.pen. e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (fattispecie in tema di ricettazione di un assegno proveniente da un carnet denunciato smarrito, nella quale la S.C. ha evidenziato l'irrilevanza dell'intervenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 627 cod.pen. per effetto del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016, Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, Scalise, Rv. 267034; Sez. 3, n. 30591 del 0306/2014, Seck, Rv. 259957; Sez. 2, n. 36281 del 04/07/2003, Paperini, Rv. 228412). Nel caso in esame, la condotta di falsificazione degli assegni era stata commessa prima della depenalizzazione del reato relativo alla contraffa2ione di assegni non trasferibili, intervenuta con il D.L. n. 7 del 15 gennaio del 2016. Peraltro, l'assimilazione che il ricorrente pone tra il travel cheque e l'assegno non trasferibile, non è condivisibile, dal momento che i primi titoli - oggi in disuso ma non aboliti dal sistema bancario, così permanendo l'interesse del ricorrente alla loro ricettazione sotto il profilo dell'ingiusto profitto della cui sussistenza erroneamente si dubita in ricorso - potevano essere consegnati non solo in banca per l'incasso ma anche a soggetti convenzionati con la banca o società emittente, come hotel o uffici di cambio, sicché era prevista la possibilità di una ulteriore circolazione del titolo nel mercato prima che fosse portato in banca. 3. Il terzo motivo, che non era stato dedotto in appello, è manifestamente infondato poiché la prescrizione del reato di ricettazione, commesso nel luglio del 2011, è comunque successiva alla sentenza impugnata anche al netto della ritenuta recidiva. Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, dovendosi rilevare che il contenuto della memoria depositata non ha rilevanza rispetto alla decisione e riguarda argomenti del tutto scollati dai motivi di ricorso. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.hA P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 26.05.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente