CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35745/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 settembre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, pronunciata il 5 novembre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso in punto di responsabilità, con il quale si lamenta il vizio motivazionale - peraltro denunciato cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) - è finalizzato a ottenere, mediante doglianze in fatto, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito: a pagine 4 e 5 la Corte di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ribadito che l'imputato al momento dell'accertamento non aveva saputo fornire una spiegazione attendibile della disponibilità del mezzo, mentre l'iniziale imprecisione del carabiniere Ciamci era stata subito corretta e le sue dichiarazioni erano state supportate da precisi elementi probatori, tra cui il rinvenimento delle chiavi di casa del prevenuto nel vano porta oggetti dell'autovettura e il fatto che la stessa fosse parcheggiata nei pressi della sua abitazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2