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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32473/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 006D007) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; '---- / R.G. 14126-2025 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso riguardano temi di giudizio devoluti per la prima volta in sede di legittimità mentre il terzo motivo, relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito syl tema (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 006D007) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; '---- / R.G. 14126-2025 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso riguardano temi di giudizio devoluti per la prima volta in sede di legittimità mentre il terzo motivo, relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito syl tema (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07
Sentenza Cassazione n. 32473/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris