CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 1959
Cassazione n. 43161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/11/1959 avverso l'ordinanza del 15/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza in epigrafe indicata, sono generiche e aspecifiche. Tale ordinanza, invero, evidenzia che: - l'eventuale differenza di generi alimentari tra il modello 72 in vigore per i detenuti sottoposti al regime differenziato presso l'Istituto di [OSCURATO:PERSONA] e quello in vigore per i detenuti sottoposti allo stesso regime a L'Aquila è irrilevante, in quanto non lesiva in concreto di alcun diritto soggettivo, essendo il catalogo di cui al modello 72 di quest'ultimo istituto relativo ad una serie di prodotti congrui rispetto alle esigenze alimentari e di salute della popolazione detenuta; - la mancanza all'interno di esso di prodotti presenti nei modelli in uso presso altri carceri da un lato non incide su una posizione di diritto soggettivo, dall'altro non costituisce un comportamento illegittimo dell'amministrazione penitenziaria determinante un danno concreto e individuato a un diritto; - è comunque consentito, in base allo stesso art. 7 della circolare DAP del 2 ottobre 2017, di integrare o modificare il catalogo in presenza di particolari esigenze, da rappresentare all'amministrazione penitenziaria. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, il ricorso si limita ad insistere (genericamente e aspecificamente) sulla disparità di trattamento tra istituti diversi in violazione dell'art. 3 Cost. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 ottobre