CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dei ricorsi E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PESCARA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 29 settembre 2022( la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del 5.3.2020 con cui il Tribunale di Pescara aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di più fattispecie del reato di cui all'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, come loro rispettivamente ascritte (tutte afferenti a plurime cessioni di cocaina ed hashish) e, riqualificati i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 , li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con un unico atto), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: si articola in tre motivi di ricorso. Con il primo si deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la carenza e/o la mancanza della motivazione con riferimento ai singoli episodi contestati al capo 3) dell'imputazione. Si assume che la Corte territoriale ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] senza che risulti alcun contatto tra la stessa ed il Panetta, estendendo la sua responsabilità anche ad episodi cui la stessa risulta estranea. Inoltre con riguardo a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza non terrebbe in considerazione che [OSCURATO:PERSONA], sentito in dibattimento, ha escluso che la stessa gli avesse ceduto la dose di cocaina di cui all'imputazione e non motiverebbe sulla deduzione difensiva in ordine alla mancanza di controlli sulla prevenuta per verificare se detenesse stupefacente o denaro. Si lamenta altresì il vizio di motivazione in relazione all'episodio di cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della dose di gr. 0,400 di cocaina; in particolare si rileva la incompatibilità temporale tra l'orario del controllo al Palmarini ed al [OSCURATO:PERSONA] con le telefonate intercorse con [OSCURATO:PERSONA] sicché lo stupefacente trovato al Palmarini non poteva essere stato consegnato da [OSCURATO:PERSONA] perché le telefonate sono avvenute successivamente. Del pari, con riguardo alla cessione a D'[OSCURATO:PERSONA], si contesta l'illogicità della motivazione nella parte in cui si ritiene che la difesa non abbia sollevato specifiche doglianze. r Con riguardo poi alla cessione in favore di [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che lo stesso ha dichiarato di non riconoscere le odierne imputate come autrici della cessione di cocaina attribuendo il fatto ad un soggetto di etnia maktocchina. Inoltre la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad una conferma di quella di primo grado. Con il secondo motivo si deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett e) cod.proc.pen. il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla dedotta eccessività della pena. Si assume che sul punto la motivazione é apparente. Con il terzo motivo si deduce ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett e) cod.proc.pen. in vizio di motivazione sulla doglianza relativa al ritenuto eccessivo aumento per la continuazione tra i reati ex art. 81 cpv cod.pen. Si evidenzia che la sentenza impugnata ha confermato l'aumento di tre mesi per la continuazione senza nulla evidenziare sulla eccessiva quantificazione. 2.2. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in un motivo di ricorso. Con detto motivo deduce/ ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. / la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Si contesta che la Corte d'appello ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara esclusivamente sull'assunto che l'imputato ha usato un linguaggio criptico e che i riscontri danno un quadro di certezza senza chiarire quali siano. 2.3. Ricorso per [OSCURATO:PERSONA]: si articola in due motivi di ricorso. Con il primo deduce la mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. Si assume che la sentenza impugnata reca una motivazione pressocchè inesistente anche laddove riporta i motivi di appello e comunque nella ricostruzione dei fatti ascritti all'imputato, facendo derivare dall'invito ad uscire insieme la cessione della sostanza stupefacente nonché dalla frase "metti una birra". Con il secondo motivo si assume la violazione dell'art. 500, comma 4, cod.proc.open. in relazione all'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per avere la Corte d'appello fondato il proprio convincimento utilizzando le dichiarazioni predibattimentali del teste [OSCURATO:PERSONA], in assenza dei relativi presupposti normativi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Esaminando il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prima censura é inammissibile. Ed invero, il ricorrente sotto l'egida del vizio di motivazione propone e sollecita in sede di legittimità una rilettura del compendio probatorio in relazione alle singole cessioni di sostanza stupefacente di cui al capo 3) dell'imputazione, peraltro corredando il ricorso a sostegno delle proprie argomentazioni da stralci delle intercettazioni telefoniche ritenute rilevanti. /V- riguardo va rilevato che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Manifestamente infondato é il secondo motivo di ricorso. Con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha assolto l'obbligo motivazionale sulla stessa incombente facendo riferimento all'assenza di elementi favorevoli di valutazione, così facendo buon governo del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. proc. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Del pari la determinazione della pena base é stata compiuta e motivata in relazione alla quantità ed alla qualità dello stupefacente, al numero delle cessioni ed alla personalità degli imputati. Manifestamente infondato é del pari il terzo motivo. Ed invero la sentenza impugnata ha congruamente motivato l'aumento di pena disposto a titolo di continuazione. 2. Inammissibile é il ricorso proposto per [OSCURATO:PERSONA].Ed invero la censura, peraltro reiterativa di analoga doglianza svolta in appello, sotto l'egida del vizio di motivazione si traduce in una richiesta di rivisitazione del materiale probatorio e del conseguente giudizio di responsabilità, come tale inammissibile in sede di legittimità. Quanto alla contestazione circa la valenza delle intercettazioni telefoniche, va premesso che in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma 2, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote.(Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299). Ebbene, la sentenza impugnatog ha puntualmente ricostruito le conversazioni intercettate da cui si ricava, malgrado il linguaggio criptico ed allusivo, il riferimento a dosi di cocaina da cedere a terzi, senza che peraltro risulti una diversa ricostruzione da parte della difesa e senza che a riguardo risulti decisiva la mancanza di perquisizioni e di sequestri. 3. Esaminando il ricorso per [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo é manifestamente infondato. Ed invero la sentenza impugnata, sia pure con motivazione sintetica, ha dato conto delle prove poste a base del giudizio di responsabilità richiamandosi in particolare alla telefonata del Sinisi, alla successiva visita a casa ed al controllo cui seguiva il reperimento della droga sulla persona dell'acquirente. Manifestamente infondata é anche la seconda censura. Ed invero dalla lettura della sentenza impugnata si ricava che le dichiarazioni rese dal Sinisi in fase di indagine non sono state poste a fondamento del giudizio di responsabilità nei confronti dell'odierno imputato ma, a seguito di contestazione, sono invece servite a "neutralizzare" e quindi ad infirmare la valenza probatoria delle dichiarazioni rese dal teste in dibattimento nel corso delle quali lo stesso aveva dichiarato di non aver acquistato stupefacente dall'imputato. La Corte territoriale ha così fatto buon governo del principio secondo cui in tema di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove esse permettano di accertare l'inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento ( Sez. 2, n. 15652 del 21/12/2022, dep. 2023, Rv. 284485). 4. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti a