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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21059/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOudita la reiazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento senza rinvio"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "inammissibilità del ricorso o in subordine annullarsi l'intero accordo". [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con sentenza di patteggiamento del 12 aprile 2022 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1 di reclusione, relativamente al reato di cui all'art. 2, d.

Igs. 74 del 2000; reato commesso il 21 settembre 2015.

2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., art. 13 bis, d.

Igs. 74 del 2000; art. 1, comma 143

I. 244 del 2007, art. 12 bis d.

Igs. 74 del 2000).

La pena è stata patteggiata in assenza dei presupposti di legge (art. 13 bis, d.

Igs. 74 del 2000) e non risulta disposta la confisca obbligatoria del profitto del reato.

In mancanza del pagamento del debito tributario non poteva applicarsi la pena a richiesta delle parti con la riduzione di un terzo.

Nella motivazione della sentenza e negli atti del procedimento non sussistono elementi per far ritenere pagate le imposte.

Nemmeno la confisca obbligatoria prevista dall'art. 1, comma 143

I. 244 del 2007 e, ora, dall' art. 12 bis d.

Igs. 74 del 2000, risulta applicata (Sez. 3, Sentenza n. 37848 del 07/05/2014 Cc. (dep. 16/09/2014) Rv. 260148 - 0).

Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.

3. La Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di fp, i L ' annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con la restituzione degli atti al giudice competente.

4. L'imputato ha presentato memoria nella quale rappresenta che la Procura ricorrente non ha rappresentato la illegalità della pena ma solo una violazione di legge processuale non ricorribile ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.

La Procura ricorre per la mancata confisca non per una violazione di legge.

Ha chiesto, quindi, di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, l'annullamento integrale della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio.

In tema di reati tributari la preclusione al patteggiamento posta dall'art. 13 bis, secondo comma, cod. proc. pen. d.

Igs. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento comporta una pena illegale e risulta possibile il ricorso ex art. 448, secondo comma, cod. proc. pen. (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 25656 del 27/05/2022 Cc. (dep. 05/07/2022) Rv. 283344 - O e Sez. 3, Sentenza n. 48029 del 22/10/2019 Cc. (dep. 26/11/2019) Rv. 277466 - 0).

La Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto il ricorso in cassazione proprio per illegalità della pena.

Anche relativamente all'omessa confisca obbligatoria il ricorso risulta fondato, in quanto l'omessa confisca comporta una pena illegale (Sez. 3, Sentenza n. 20781 del 17/12/2018 Cc. (dep. 14/05/2019) Rv. 275530 - O e Sez. 4, Sentenza n. 13599 del 26/02/2019 Cc. (dep. 28/03/2019) Rv. 276255 - 0).

La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e disponendosi la trasmissione degli atti a Tribunale di Berg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOudita la reiazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento senza rinvio"; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "inammissibilità del ricorso o in subordine annullarsi l'intero accordo". [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con sentenza di patteggiamento del 12 aprile 2022 applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1 di reclusione, relativamente al reato di cui all'art. 2, d. Igs. 74 del 2000; reato commesso il 21 settembre 2015. 2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., art. 13 bis, d. Igs. 74 del 2000; art. 1, comma 143 I. 244 del 2007, art. 12 bis d. Igs. 74 del 2000). La pena è stata patteggiata in assenza dei presupposti di legge (art. 13 bis, d. Igs. 74 del 2000) e non risulta disposta la confisca obbligatoria del profitto del reato. In mancanza del pagamento del debito tributario non poteva applicarsi la pena a richiesta delle parti con la riduzione di un terzo. Nella motivazione della sentenza e negli atti del procedimento non sussistono elementi per far ritenere pagate le imposte. Nemmeno la confisca obbligatoria prevista dall'art. 1, comma 143 I. 244 del 2007 e, ora, dall' art. 12 bis d. Igs. 74 del 2000, risulta applicata (Sez. 3, Sentenza n. 37848 del 07/05/2014 Cc. (dep. 16/09/2014) Rv. 260148 - 0). Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. La Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di fp, i L ' annullare senza rinvio la sentenza impugnata, con la restituzione degli atti al giudice competente. 4. L'imputato ha presentato memoria nella quale rappresenta che la Procura ricorrente non ha rappresentato la illegalità della pena ma solo una violazione di legge processuale non ricorribile ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. La Procura ricorre per la mancata confisca non per una violazione di legge. Ha chiesto, quindi, di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, l'annullamento integrale della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio. In tema di reati tributari la preclusione al patteggiamento posta dall'art. 13 bis, secondo comma, cod. proc. pen. d. Igs. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento comporta una pena illegale e risulta possibile il ricorso ex art. 448, secondo comma, cod. proc. pen. (vedi Sez. 3 - , Sentenza n. 25656 del 27/05/2022 Cc. (dep. 05/07/2022) Rv. 283344 - O e Sez. 3, Sentenza n. 48029 del 22/10/2019 Cc. (dep. 26/11/2019) Rv. 277466 - 0). La Procura Generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto il ricorso in cassazione proprio per illegalità della pena. Anche relativamente all'omessa confisca obbligatoria il ricorso risulta fondato, in quanto l'omessa confisca comporta una pena illegale (Sez. 3, Sentenza n. 20781 del 17/12/2018 Cc. (dep. 14/05/2019) Rv. 275530 - O e Sez. 4, Sentenza n. 13599 del 26/02/2019 Cc. (dep. 28/03/2019) Rv. 276255 - 0). La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e disponendosi la trasmissione degli atti a Tribunale di Berg
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