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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 agosto 1981

Cassazione n. 00373/2026

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 febbraio 2023, il Tribunale di Noia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Con sentenza dell'Il luglio 2024, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, e rideterminando la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

Con un unico motivo, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso combinata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità».

Il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo nei casi in cui il fatto risulti di lieve entità.

Ritiene la questione rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto l'imputato è stato condannato per il furto di una bicicletta di modesto valore, avvenuto senza scasso né intrusione nell'abitazione, ma entrando in una pertinenza accessibile da un portone aperto.

Evidenzia che i giudici di merito hanno riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., ma non hanno potuto applicare un'ulteriore riduzione della pena in assenza della diminuente per tenuità del fatto.

La parte richiama la recente sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, commi 1 e 2 cod. pen., nella parte in cui non prevedeva analoga diminuente per i fatti di lieve entità, individuando così un termine di paragone valido e omogeneo.

Evidenzia come la diminuente per la lieve entità del fatto possa essere applicata rispetto alla rapina, ma non rispetto al furto, nonostante il disvalore sociale della prima sia superiore rispetto a quello del secondo, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), personalizzazione e rieducazione della pena (art. 27 Cost.), nonché del principio di offensività (art. 25, comma 2, Cost.).

2. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La questione di costituzionalità sollevata dalla parte, invero, non risulta rilevante nel caso concreto.

Va precisato che, nel caso in esame, sono state riconosciute e applicate le seguenti circostanze: la recidiva reiterata e specifica; l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; le attenuanti generiche.

Va ricordato che, a seguito della sentenza n. 141 del 2023 della Corte costituzionale, non opera più il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sulla recidiva reiterata (art. 69, comma 4, cod. pen.).

Divieto che, invece, continua a operare per le attenuanti generiche.

Tanto premesso, va rilevato che la Corte di appello di Napoli ha superato il divieto di prevalenza anche con riferimento alle attenuanti generiche, ritenendo che, nel caso in esame, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, richiedesse, proprio per la lieve entità del fatto, di superare il divieto di cui all' art. 69, comma 4, cod. pen. pure con riferimento alle generiche, in maniera tale da potere arrivare a una pena pienamente adeguata e proporzionata alla concreta gravità dei fatti.

Orbene, appare evidente che, per effetto di tale decisione (non sindacabile, in assenza di impugnazione della pubblica accusa), la lieve entità del fatto risulti già pienamente valutata, avendo portato a una concreta diminuzione della pena, proprio in considerazione di essa.

L'eventuale riconoscimento dell'attenuante invocata dal ricorrente - che dovrebbe, poi, confrontarsi nuovamente con il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen. - non potrebbe ulteriormente concretamente incidere, essendo relativa a un profilo già pienamente valutato e che ha già determinato un adeguamento della pena in considerazione di esso.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 febbraio 2023, il Tribunale di Noia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione, in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. Con sentenza dell'Il luglio 2024, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche e la circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, e rideterminando la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. Con un unico motivo, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen., per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., «nella parte in cui non prevede che la pena da esso combinata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo il fatto risulti di lieve entità». Il ricorrente deduce l'illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo nei casi in cui il fatto risulti di lieve entità. Ritiene la questione rilevante ai fini della decisione del presente giudizio, in quanto l'imputato è stato condannato per il furto di una bicicletta di modesto valore, avvenuto senza scasso né intrusione nell'abitazione, ma entrando in una pertinenza accessibile da un portone aperto. Evidenzia che i giudici di merito hanno riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., ma non hanno potuto applicare un'ulteriore riduzione della pena in assenza della diminuente per tenuità del fatto. La parte richiama la recente sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, commi 1 e 2 cod. pen., nella parte in cui non prevedeva analoga diminuente per i fatti di lieve entità, individuando così un termine di paragone valido e omogeneo. Evidenzia come la diminuente per la lieve entità del fatto possa essere applicata rispetto alla rapina, ma non rispetto al furto, nonostante il disvalore sociale della prima sia superiore rispetto a quello del secondo, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.), personalizzazione e rieducazione della pena (art. 27 Cost.), nonché del principio di offensività (art. 25, comma 2, Cost.). 2. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La questione di costituzionalità sollevata dalla parte, invero, non risulta rilevante nel caso concreto. Va precisato che, nel caso in esame, sono state riconosciute e applicate le seguenti circostanze: la recidiva reiterata e specifica; l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; le attenuanti generiche. Va ricordato che, a seguito della sentenza n. 141 del 2023 della Corte costituzionale, non opera più il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sulla recidiva reiterata (art. 69, comma 4, cod. pen.). Divieto che, invece, continua a operare per le attenuanti generiche. Tanto premesso, va rilevato che la Corte di appello di Napoli ha superato il divieto di prevalenza anche con riferimento alle attenuanti generiche, ritenendo che, nel caso in esame, un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, richiedesse, proprio per la lieve entità del fatto, di superare il divieto di cui all' art. 69, comma 4, cod. pen. pure con riferimento alle generiche, in maniera tale da potere arrivare a una pena pienamente adeguata e proporzionata alla concreta gravità dei fatti. Orbene, appare evidente che, per effetto di tale decisione (non sindacabile, in assenza di impugnazione della pubblica accusa), la lieve entità del fatto risulti già pienamente valutata, avendo portato a una concreta diminuzione della pena, proprio in considerazione di essa. L'eventuale riconoscimento dell'attenuante invocata dal ricorrente - che dovrebbe, poi, confrontarsi nuovamente con il divieto di prevalenza previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen. - non potrebbe ulteriormente concretamente incidere, essendo relativa a un profilo già pienamente valutato e che ha già determinato un adeguamento della pena in considerazione di esso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. C
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