CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 1970
Cassazione n. 20986/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/04/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/11/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/12/1991 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i ricorrenti hanno dedotto violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla configurabilità degli elementi costitutivi dei reati di tentato favoreggiamento loro rispettivamente ascritti ed alla ec:cessività della pena irrogata, contestando altresì analoghi vizi (i soli Barretta ed Angileri) con riferimento alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche; - che nell'interesse degli imputati è stata altresì trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte, in data 4 gennaio 2023, una memoria difensiva ove si ribadisce il contenuto delle doglianze già esposte nei rispettivi motivi di ricorso, insistendo nella loro richiesta di accoglimento; - che i predetti motivi di doglianza sono manifestamente infondati e non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità, assertivamente riproponendo le medesime censure già dedotte in primo grado e in appello, sulla cui infondatezza, tuttavia, la sentenza impugnata si è puntualmente pronunciata, richiamando il condiviso quadro probatorio già compiutamente delineato dal primo Giudice ed esponendo nella motivazione (v. pagg. 3-10) le ragioni giustificative del correlativo esito decisorio sulla base di argomenti immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili, là dove ha segnatamente posto in rilievo: a) il contenuto, inequivoco, della deposizione dibattimentale resa dal teste oculare - [OSCURATO:PERSONA] - di una rapina commessa ai danni di una gioielleria, per avere affermato che gli imputati (dapprima il [OSCURATO:PERSONA] e il Barretta, in seguito anche l'Angileri) l'avevano invitato, con comportamenti minacciosi e intimidatori, a ritrattare le dichiarazioni accusatorie da lui rese nei confronti delle persone tratte in arresto per il su indicato reato; b) la piena attendibilità del contributo dichiarativo offerto dal teste in ordine alla ricostruzione dell'intera vicenda storico-fattuale oggetto della regiudicanda e l'idoneità dell'individuazione fotografica dell'Angileri, peraltro ripetuta dal teste nel corso del suo esame dibattimentale; c) la gravità delle modalità di realizzazione dei fatti, caratterizzati da un livello di offensività non comune, della cui rilevanza la decisione impugnata ha congruamente tenuto conto ai fini della rispettiva dosimetria delle pene, unitamente al motivato esercizio del potere discrezionale di merito legato alla valutazione dei presupposti per la concessione delle evocate attenuanti generiche, coerentemente escluse ritenendo recessivi gli argomenti dai ricorrenti prospettati, a fronte dei plurimi indici di riferimento rappresentati dalla gravità dei fatti, dall'assenza di positivi elementi di valutazione al fine qui considerato e dai diversi precedenti penali a carico. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processual'i e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere