CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 26495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte Re p. DECRETO sul ricorso 29136-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - 2022 avverso la sentenza n. 1140/2019 della CORTE50 D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/07/2019; R.G.N. 29136/2019 letto l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dal [OSCURATO:SOCIETA]. e dal difensore, depositato telematicamente in data 12 luglio 2022; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dai controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell' nza. Così deciso in Roma il giorno 7 ,/ [OSCURATO:PERSONA]