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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 27179/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 29/01/2025 udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Bologna del 09/05/2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per due episodi di truffa in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, il quale deduce violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. ed illogicità della motivazione per non avere i giudici di merito motivato in ordine alla responsabilità dell'impugnante siccome ricavata, unicamente, dalle dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA] la cui attendibilità non sarebbe stata adeguatamente vagliata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato avuto riguardo all'omessa motivazione circa la ritenuta attendibilità della coimputata [OSCURATO:PERSONA] le cui dichiarazioni, poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità del Cavalllari, non sono state sottoposte al doveroso vaglio di attendibilità.

Questa Corte (Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002,Rv. 225565; Sez. 2, n. 2350 del 21/12/2004, Rv. 230716; Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Rv. 255553) ha da tempo affermato il principio secondo cui ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; infine deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni.

Questo esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

In presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato. 2.Nel caso esaminato entrambi i giudici di merito hanno disatteso le censure difensive con le quali si contestava la attendibilità della coimputata [OSCURATO:PERSONA], per la mancanza di riscontri esterni individualizzanti alle sue dichiarazioni, ritenendo che dette dichiarazioni fossero intrinsecamente credibili in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcuna ragione per mentire e oggettivamente credibili in quanto suffragate da riscontri documentali esterni.

Si tratta di una motivazione illogica e giuridicamente scorretta perché non tiene conto dei criteri valutativi della prova dichiarativa resa dal coimputato e sostanzialmente omette di rispondere alle censure difensive avanzate, sul punto, dalla difesa in sede di appello.

In particolare, la motivazione sulla credibilità soggettiva del dichiarante è carente in quanto omette di valutare la personalità, le condizioni socio-economiche e familiari, i rapporti con il chiamato in correità e la genesi remota e prossima della risoluzione alla confessione e all'accusa della coautrice e complice; né il giudice ha verificato l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; in ultimo il giudice ha riscontrato la credibilità dichiarante facendo riferimento ai "documenti acquisiti" senza considerare che trattandosi di documenti provenienti dalla stessa dichiarante, essi non possono avere valenza di riscontro esterno.

3. A diverse conclusioni non è possibile pervenire nemmeno considerando le dichiarazioni dei testi Carpanelli e Banchieri i quali hanno riferito di avere interloquito con il complice della „t, [OSCURATO:PERSONA] solo telefonicamente e non hanno proceduto all'individuazione di tale soggetto per cui non è dato sapere se lo stesso si identifichi con il ricorrente. 4.Alla luce di quanto complessivamente esposto la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 29/01/2025 udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Bologna del 09/05/2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per due episodi di truffa in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, il quale deduce violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. ed illogicità della motivazione per non avere i giudici di merito motivato in ordine alla responsabilità dell'impugnante siccome ricavata, unicamente, dalle dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA] la cui attendibilità non sarebbe stata adeguatamente vagliata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato avuto riguardo all'omessa motivazione circa la ritenuta attendibilità della coimputata [OSCURATO:PERSONA] le cui dichiarazioni, poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità del Cavalllari, non sono state sottoposte al doveroso vaglio di attendibilità. Questa Corte (Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002,Rv. 225565; Sez. 2, n. 2350 del 21/12/2004, Rv. 230716; Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Rv. 255553) ha da tempo affermato il principio secondo cui ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; infine deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. Questo esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato. 2.Nel caso esaminato entrambi i giudici di merito hanno disatteso le censure difensive con le quali si contestava la attendibilità della coimputata [OSCURATO:PERSONA], per la mancanza di riscontri esterni individualizzanti alle sue dichiarazioni, ritenendo che dette dichiarazioni fossero intrinsecamente credibili in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto alcuna ragione per mentire e oggettivamente credibili in quanto suffragate da riscontri documentali esterni. Si tratta di una motivazione illogica e giuridicamente scorretta perché non tiene conto dei criteri valutativi della prova dichiarativa resa dal coimputato e sostanzialmente omette di rispondere alle censure difensive avanzate, sul punto, dalla difesa in sede di appello. In particolare, la motivazione sulla credibilità soggettiva del dichiarante è carente in quanto omette di valutare la personalità, le condizioni socio-economiche e familiari, i rapporti con il chiamato in correità e la genesi remota e prossima della risoluzione alla confessione e all'accusa della coautrice e complice; né il giudice ha verificato l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; in ultimo il giudice ha riscontrato la credibilità dichiarante facendo riferimento ai "documenti acquisiti" senza considerare che trattandosi di documenti provenienti dalla stessa dichiarante, essi non possono avere valenza di riscontro esterno. 3. A diverse conclusioni non è possibile pervenire nemmeno considerando le dichiarazioni dei testi Carpanelli e Banchieri i quali hanno riferito di avere interloquito con il complice della „t, [OSCURATO:PERSONA] solo telefonicamente e non hanno proceduto all'individuazione di tale soggetto per cui non è dato sapere se lo stesso si identifichi con il ricorrente. 4.Alla luce di quanto complessivamente esposto la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte
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