CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33217/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa SimonettaCiccarelli, che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Bologna, ha concesso il beneficio dellasospensione condizionale della pena a [OSCURATO:PERSONA], dichiarata in primo gradopenalmente responsabile, in qualità di titolare della ditta individuale “Trattoria daPietro di [OSCURATO:PERSONA]”, dichiarata fallita il 19 novembre 2019, per il delitto di cuiall’art. 216, primo comma, n. 1, legge fall., a lei contestato al capo 1)dell’imputazione, e per il delitto di cui all’art. 216, terzo comma, legge fall.. a leicontestato al capo 2), con l’aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1,legge fall..2. Il ricorso per cassazione nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avvocatoGiulio Cristofori, è affidato a tre motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perillogicità e contraddittorietà in relazione all'affermazione di responsabilità per ildelitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. La sentenza impugnata sisarebbe limitata a una valutazione atomistica degli argomenti difensivi, omettendodi collocarli nel quadro di un esame unitario degli indici di fraudolenza. Sebbene laCorte avesse dato atto, aderendo sul punto alla prospettazione difensiva, che iprelievi di cassa presentavano un andamento discontinuo e non progressivamentecrescente negli anni, avrebbe poi neutralizzato tale concorde rilievo richiamandoil principio giurisprudenziale sull'onere probatorio gravante sull'imprenditore,senza trarne le dovute conseguenze sul piano motivazionale. Il curatorefallimentare, in mancanza di qualsiasi accertamento bancario o investigativo, sisarebbe limitato a ipotizzare che le somme prelevate fossero state destinateall'apertura del nuovo esercizio "Enoteca da [OSCURATO:PERSONA]", ipotesi già smentitadall'istruttoria dibattimentale; lo stesso curatore non aveva indagato la posizionedel marito dell'imputata, [OSCURATO:PERSONA], impiegato come cuoco presso la"Trattoria da Pietro" e la cui retribuzione avrebbe potuto giustificare parte deiprelievi, né erano state considerate le ordinarie spese di gestione, quali quellerelative a dipendenti, fornitori, canoni, beni strumentali, usualmente pagate incontanti nel settore della ristorazione; peraltro, nell'audizione dell'imputata, ilcuratore non aveva chiesto spiegazioni in ordine ai prelievi contestati,concentrandosi su altri aspetti del fallimento. Il risultato sarebbe un'equazionedimostrativa inammissibile, secondo cui dei prelievi presuntivamente ingiustificatiequivarrebbero a distrazione, che si pone in contrasto con il principio dell'oltre ogniragionevole dubbio di cui all'art. 533 comma 1 cod. proc. pen..2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarottafraudolenta per distrazione e alla conseguente mancata derubricazione nellafattispecie di bancarotta semplice prevista dall'art. 217 legge fall.. La motivazionesul punto sarebbe meramente apparente, essendosi la Corte limitata ad affermareche ciò che rileva è la coscienza e volontà dei prelievi e non la prevedibilità delladecozione, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni dell'atto di appello; ilperseverare dell'imputata nella conduzione dell'attività nonostante le difficoltàfinanziarie si atteggerebbe a comportamento imprudente piuttosto che doloso,come evidenzierebbe la circostanza che la chiusura del ristorante alsopraggiungere del curatore, in una serata di piena attività, aveva colto di sorpresadipendenti e imputata stessa, nonché il fatto che una precedente istanza difallimento avanzata dalla parte civile era già stata respinta, ingenerando nellaprevenuta la ragionevole convinzione di poter proseguire.2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla ritenutasussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta preferenziale. I pagamentieffettuati in favore dei tre creditori indicati nell'imputazione sarebbero stati dettatidalla finalità di assicurare la continuità dell'attività della "Trattoria da Pietro",garantendo le forniture necessarie al servizio, e non dalla volontà di avvantaggiaretali creditori in pregiudizio degli altri; la giurisprudenza di legittimità escluderebbeil dolo specifico di bancarotta preferenziale quando il pagamento sia volto, in viaesclusiva o prevalente, alla salvaguardia dell'attività sociale e il risultato di evitareil fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile: nel caso dispecie i due ristoranti avevano coesistito nel periodo antecedente al fallimento, lachiusura era intervenuta in modo del tutto inaspettato e una precedente istanzadi fallimento era già stata respinta; la Corte avrebbe altresì errato nel ritenere chela finalità di salvaguardia dell'attività debba essere esclusiva anziché soltantoprevalente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, ai limiti dell’inammissibilità, è nel complesso infondato.2. I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente perchéfraudolenta per distrazione, sono generici, non consentiti in sede di legittimità emanifestamente infondati.2.1. E’ necessario premettere che la giurisprudenza di questa Corte,nell’ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio dellareciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado,ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, performare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni dimerito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello nonabbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanzegià esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n.6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019,E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3,n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n.8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).2.2.I motivi di ricorso, inoltre, devono essere specifici, con ciò intendendosi,sotto il profilo estrinseco, che i medesimi non possono eludere l’indispensabiledialogo critico con gli snodi argomentativi che i giudici di merito hanno seguitonell’affrontare i singoli punti devoluti, così da precipitare, in tal caso, nellapatologia della inammissibilità (sez. U n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli,Rv.268823).2.3. Ancora, la rivisitazione nel merito della regiudicanda è preclusa in sededi legittimità, ove non è consentita una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui ponderazione è, in via esclusiva, riservata algiudizio a tal fine deputato, e non può integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944);infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del viziodi motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., le doglianzesono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sulmerito delle valutazioni effettuate dai giudici del duplice grado (Sez. U, n. 2110del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,cit.; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).2.4. Tracciate le direttrici ermeneutiche essenziali, alle quali si ispirerà ilpresente scrutinio, giova rammentare che la giurisprudenza di questa Corte èconsolidata nell’affermare che, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova delladistrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può esseredesunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, delladestinazione dei beni suddetti (cfr. ex multis Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep.2016, Aucello, Rv. 267710, che, nell'affermare tale principio, ha osservato che laresponsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimonialeverso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87L. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa,giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a caricodell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beniaziendali o del frutto della loro vendita, non essendo a tal fine sufficiente lagenerica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali,ove non documentati, né precisati nel loro dettagliato ammontare). L’obbligo chegrava sull’amministratore dell’impresa fallita è stato precisato nel senso che leinformazioni che il fallito deve dare alla curatela e, conseguentemente, al giudice,al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere statipotenzialmente distratti, devono essere specifiche e far sì che effettivamenteavvenga il recupero di essi ovvero se ne conosca la sorte (Sez. 5 n. 17228 del17/01/2020, Costantino, Rv. 279204).I prelievi di denaro compiuti dall'imprenditore commerciale sono configurabilicome illecite sottrazioni ove siano privi di sottostante giustificazione nell’interessedell’impresa, come apprezzato, con proposizioni univoche, logiche ed appropriate,dalle decisioni in rassegna, fondate sul contributo convergente della curatelafallimentare e del consulente tecnico di parte [OSCURATO:SOCIETA]. che avevaintrapreso un’iniziativa giudiziaria nei confronti della fallita, in condizionid’insolvenza a partire dal 2015, a causa di gravi inadempimenti contrattualiradicatisi dal 2019. Sono stati rilevati, con il corretto supporto dell’impiantocontabile, consistenti prelevamenti di risorse nel triennio 2016-2019, in pienostato di decozione, di ignota destinazione e non ancorabili a dimostrati parametridi ragionevolezza commerciale, come quelli in ipotesi collegabili al pagamento difornitori o di altri ordinari creditori, idonei a veicolarne la finalità al soddisfacimentodi esigenze gestionali.Sul punto, pertanto, scadono nell’inammissibilità tutti i rilievi di vagocontenuto e di pura estrazione labiale, mossi con il ricorso per cassazione,riguardanti l’avvenuto impiego della liquidità per pagare in contanti il cuoco, o ilavori di ammodernamento o ristrutturazione dei locali ovvero altri, non meglioprecisati e persino molto risalenti, costi dell’impresa; e la foggia delle ragioni diricorso, intrinsecamente indeterminata ed inidonea al confronto ab extrinseco conle puntuali argomentazioni enunciate in sentenza, è meramente orientata asollecitare la Corte di cassazione ad incunearsi nella rielaborazione della materiaprobante, operazione come detto non autorizzata nello stadio di legittimità.2.5.Non miglior destino merita la trama del motivo di ricorso che ha censuratola motivazione della pronuncia della Corte territoriale in ordine alla configurabilitàdell’elemento psicologico del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta perdistrazione.Rimane stabile, in giurisprudenza, il canone esegetico in virtù del qualel’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione ècostituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria laconsapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recarepregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazionicontratte (sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805); e la provadell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalitàesecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo,è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo daevidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi delreato (vedi, con specifico riguardo alla truffa, ma sulla base di principi di caratteregenerale, sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908).L’apparato espositivo delle sentenze in discorso soddisfa i doverosi criteri dicongruità e razionalità lì dove conferisce risalto alla mancata indicazione, neibilanci e nella contabilità, della causale del drenaggio di cassa in una fase assaicritica dell’andamento economico, sostanzialmente prossimo all’apertura dellaprocedura concorsuale (pag. 8 sentenza di primo grado), e all’accertatapadronanza e volizione del dirottamento delle risorse finanziarie, al cui cospetto èirrilevante la consapevolezza dello stato di decozione dell’impresa commerciale(pag. 10 sentenza di appello).3. Il terzo motivo, a sua volta, si rivela in parte aspecifico, poiché meramenteriproduttivo dei motivi di gravame puntualmente affrontati e respinti, in parte nonconsentito in sede di legittimità, perché di taglio prettamente rivalutativo e, in ognicaso, infondato.Da tempo risalente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, conorientamento mantenutosi costante nel corso del tempo, come l'elementosoggettivo del delitto di bancarotta preferenziale (art. 216, comma terzo, L. fall.)sia costituito dal dolo specifico, ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamentopsicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosicontemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nelpregiudizio per altri (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 31894 del 26/06/2009, Rv.244498; Sez. 5, n. 592 del 04/10/2013, Rv. 258713; Sez. 5, n. 673 del21/11/2013, Rv. 257963; Sez. 5, n. 26412 del 26/04/2022, Rv. 283526). Il dolodella bancarotta preferenziale non è configurabile nel caso in cui il pagamentoeffettuato in favore del creditore o dei creditori soddisfatti sia volto, in via esclusivao prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultatodi evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (cfr.,ex plurimis, Sez. 5, n. 31168 del 20/05/2009, Rv. 244490; Sez. 5, n. 16983 del05/03/2014, Rv. 262904).Si è tuttavia perspicuamente sottolineato, a quest’ultimo proposito, che «unasiffatta ricostruzione, però, merita di essere puntualizzata, dovendosi ritenere chel'insussistenza del reato debba essere collegata alla più rigorosa ipotesi dellafinalizzazione in via esclusiva o prevalente dell'azione dell'imprenditore allasalvaguardia della attività sociale o imprenditoriale, mentre nelle ipotesi in cui talefinalizzazione si sommi a quella di avvantaggiare taluni creditori, in concreto,soddisfatti, la condotta deve ritenersi compatibile con la fattispecie dellabancarotta preferenziale. In particolare, poiché la norma richiede il dolo specificoe non anche il dolo esclusivo, il primo deve ritenersi sussistente anche nel caso incui la finalità perseguita sia composita. Diversamente opinando la fattispecie dellabancarotta preferenziale risulterebbe difficilmente configurabile in concreto intutte le ipotesi in cui l'apparente scopo di evitare il fallimento, nasconda invecel'ulteriore finalità concorrente, anche se non prevalente, di favorire taluni creditoribeneficiati, in danno di altri. Conseguentemente dovrà ritenersi sussistente il reatodi bancarotta preferenziale allorché l'imputato abbia agito pur ritenendo,comunque, di non essere in grado di evitare il dissesto o, comunque, in situazionetale da escludere fondatamente che tale risultato possa raggiungersi, attribuendorilevanza soltanto all'ipotesi in cui il risultato di evitare il fallimento e di realizzareil riequilibrio finanziario e patrimoniale possa ritenersi più che ragionevolmenteperseguibile » (così, in motivazione, Sez.5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori e altri,pag.19). Ed invero, già Sez.5, n. 23 del 27/09/1984, dep. 1985, Massarutto, siera espressa nel senso di non escludere il delitto di bancarotta preferenzialenell'ipotesi di speranza, specie se infondata, di realizzare un accordo tra i creditorie di evitare il fallimento.Orbene, le sentenze in commento hanno convenientemente rimarcato chel’imputata, in un periodo di conclamato dissesto e contiguo alla dichiarazione difallimento, ha effettuato pagamenti a beneficio di creditori chirografari, inpresenza di rilevante esposizione nei confronti dell’Erario, creditore privilegiato, inviolazione della par condicio creditorum; hanno evidenziato, con ragionamentoplausibile, come l’ erogazione del corrispettivo in contanti, in favore del fornitoreBroccoli, all’atto dell’esecuzione della fornitura, secondo modalità in derogarispetto alla prassi antecedente, dia conto della volontà, quantomeno concorrente,di mantenere e proseguire i rapporti commerciali nella fase di transizione tral’interruzione dell’attività della fallita e l’attivazione di altro punto di ristorazionelimitrofo, intestato alla sorella; ed hanno coerentemente ritenuto che, nelmedesimo torno di tempo, alcuna prospettiva di risanamento aziendale fosseragionevolmente perseguibile, proprio a cagione del non celato intendimento disostituire l’operatività dell’esercizio commerciale con altro, di nuova istituzione,libero da zavorre debitorie.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla relativa declaratoria consegue,a carico della ricorrente, l’onere del pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 26/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]