CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09932/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29383/2019R.G. proposto da Comune di Carrara, in persona del sindaco p.t.,rappresentato e difes o da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] oni – C à Michele, in persona del legale rappresentantept, rappresentat a e difes a dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pisa e anche disgiuntamente dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 268/A; –controricorrente– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Toscana n . 361/19depositata il 28 febbraio 2019; Udita la relazione svolta nella udienza del 1° marzo2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto:RITENUTOCHE - la controversia ha ad oggetto quattro avvisi di accertamento (n. 73170/2015, 73171/2015, 73173/2015 e 73175/2015) relativi rispettivamente all’ICI, per gli anni 2010 e 2011, e all’IMU, per gli anni 2012 e 2013,e verte sul l’applicazione o meno dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; - la CTP ha respinto la preliminare eccezione di nullità degli avvisi di accertamento e, nel merito ha ritenuto che la Fondazione, odierna controricorrente, non avesse fornito la prova per l’applicazione dell’esenzione in oggetto; - la CTR ha ritenuto , invece, fondata la asserita nullità degli avvisi di accertamento, sul presupposto che non contenessero l’indicazione del le ragioniposte a fondamento della pretesa impositiva ; -il ricorrente propone tre motivi di impugnazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, il controricorrente si è costituit o con controricorso , mentre il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATOCHE 1. Co n il pr i mo motivo di impugnazione il r i corrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 3 e 5, cod. prov. civ. la violazione dell’art. 7 della l. del 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 1, comma 162, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 . Deduce che tutti gli atti di accertamento notificati alla controricorrente erano corredati da una motivazione esaustiva nella quale erano stati ampiamente illustrati tutti gli elementi fondanti la pretesa impositiva con l'indicazione dei presupposti giuridici, nonché dei presupposti fattuali.Il ricorrente , altresì , deduce di avere allegato,come parte integrante dell'atto i m positivo, un prospetto nel quale sono stati indicati in dettaglio i dati di classamento degli immobili,la percentuale, i mesi di possesso, il valore degli immobili , l'aliquota applicata,eventuali detrazioni e l'imposta dovuta. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, num. 5 cod. prov. civ. l’o messo esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le particoncernente il prospetto presente in ciascuno degli avvisi di accertamentoche, come indicato nel punto precedente,conteneva l'esaustiva indicazione di tutti gli elementi fattuali rilevanti ai fini della determinazione e della liquidazione dell'imposta. 3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n . 4 , cod. prov. civ. la violazione dell’art . 132, secondo comma, num. 4 e art. 36 del d.lgs. n.546 del 1992. Lamenta la mancanza della necessaria motivazione riguardante le deduzioni e le prove dalla stessa fornite , le quali non sono mai citate nel testo della sentenza. 4. Deve preliminarmente essere esaminata l a preliminare eccezione di inammissibilitàdel ricorso. La controricorrente sostiene che il ricorso per cassazione sia stato notificato il 3 novembre 2019 e che, essendo stata depositata la sentenza il 28 febbraio 2019, esso avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il 30 settembre 2019. Il computo dei termini per impugnare, comprensivi della sospensione feriale è corretto. Il ricorrente, tuttavia, ha prodotto copia della notifica del ricorso da cui risulta che l’atto è stato notificato a mezzo del servizio postale con spedizione in data 30 settembre 2019 (si trattava dell’ultimo giorno utile, il 28 era sabato, il 29 domenica). Non risulta, pertanto, alcuna decadenza, in quanto, ai fini della tempestività della notifica a mezzo posta, vige il principio della scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario (Cass. n. 709/2004, Rv. 569487 –01, Corte Cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004).. Passando all’esame dei motivi di impugnazione deve essere esaminatala preliminare eccezione di giudicato esterno sollevata dal ricorrente relativa alla sentenza della CTR di Firenze n. 1895/4/2018 , la quale ha escluso che la controricorrente potesse fruire dell’esenzione oggetto del presente giudizionell’anno 2009.L’eccezione è infondata, in quanto è del tutto condiviso il principio di legittimità, secondo cui la sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità(ex multis Cass. n. 38950/2021 , Rv. 663418 – 01 , n. 25516/2019 , Rv. 655438 –01, n. 1300/2018, Rv. 646807 –01, n. 6953/2015, Rv. 635195 -01). Il ricorrente sembra invocare il giudicato in relazione a quanto accertato con riguardo al contenuto dell’avviso di accertamento, elemento centrale della sentenza qui impugnata. La motivazione dell’avviso di accertamentoè elemento costitutivo della fattispecie procedimentale che radica il potere di imposizione, ma non della fattispecie sostanziale del tributo.Ciò che può essere correttamente motivato in un dato procedimento può, infatti,difettare in un altro. Si osserva, in proposito, che gli avvisi di accertamento possono essere diversi per lesingole annualità e in questo senso il ricorrente non specifica il contenuto dell’avviso ricevuto nel 2009 e quello degli avvisi ricevuti nei periodi oggetto del presente giudizio per consentire un eventua le raffronto. Con riferimento all’accertamento del diritto all’esenzione, si osserva che i presupposti per ottenere l’esenzione nel caso di specie sono legati a circostanze di fatto suscettibili di variare nel tempo e, pertanto, per esso va escluso il carattere permanente e duraturo che consente al giudicato di avere una portata espansiva sui successivi periodi di imposta. I presupposti dell’esenzione prospettata sono essi stessi elementi di fattispecie che rilevano anno per anno nel senso che, ai fini della loro applicazione, vanno assolti gli obblighi strumentali di dichiarazione e ne vanno verificate le specifiche modalitàdi inveramento. Ai sensi, infatti, dell’art. 7, comma 1, lett. i),del d.lgs. n. 504 del 1992 sono esenti dall’imposta in esame«gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222». A norma dell’art. 7, comma 2 - bis , del d . l. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dall’art. 39, comma 1, del d . l. 4 luglio 2006, n. 223, l'esenzione disposta dalla presente lettera, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale. Il riconoscimento del diritto all’esenzione, dunque, è legato all’accertamento di fatto relativo alle modalità di svolgimento attività sopra indicateche sono del tutto suscettibili di variare nel tempo. Si osserva, inoltre, sotto un diverso profilo, chela questione relativa ai presupposti dell’esenzione corrisponde a una questione che è rimasta assorbita, e che non sarebbe esaminabile in questa sede, dovendosi ritenere inammissibile la proposizione di motivi su questioni sulle quali il giudice del gravame non si sia pronunciato, in quanto rimaste assorbite dall’accoglimento di questione pregiudiziale e assorbente. 6. Il primo motivo è fondato.Il ricorrente deduce di avere allegato all’avviso di accertamento un prospetto nel quale sono stati indicati in dettaglio i dati di classamento degli immobili, la percentuale, i mesi di possesso, il valore degli immobili, l'aliquota applicata, eventuali detrazioni e l'imposta dovuta.La CTP hamotivato nello stesso senso, evidenziando che i motivi posti a base della pretesa impositiva erano chiaramente indicati negli avvisi di accertamento. La sentenza impugnata, viceversa, ha fatto riferimento solo ad una laconica asserzionecontenuta nell’avviso del seguente tenore: « è stato rilevato dall'ufficio una mancata corrispondenza tra quanto versato e quanto dovuto per l'anno in oggetto. a seguito di ciò l'ufficio ha calcolato l'imposta da assolvere». Si evince, tuttavia, dagli avvisi prodotti che essi effettivamente contenevano le indicazioninecessarie per la comprensione delle ragioni poste a base delpreteso credito tributario (doc. n. 6 fasc. ricorrente). La sentenza impugnata è, pertanto, incorsa nell’erroredi ritenere non sufficientemente motivato l’avviso contenente le indicazioni essenziali perindividuare la pretesa creditoria. Va, quindi, ribadito quanto espresso già da tempo in sede di legittimità, ovvero che, in tema di imposta comunale sugli immobili, l’obbligomotivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'aned il quantum dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26431 del 08/11/2017 , Rv. 646218 – 01 , n. 21571 del 15/11/2004, Rv. 578032 –01, n. 21571 del 15/11/2004 , Rv. 578032 – 01). 7. Il secondo e terzo motivo restano assorbiti, in forza dell’accoglimento del primo.8. Segue la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado del la Toscana , in diversa composizione , per l’esame della questione relativa al merito della pretesa e ai motivi rimasti assorbiti. Il giudice delrinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia