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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 26113/2022

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20 ORDINANZA sul ricorso 1644/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualita' di eredi di: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati "ex lege" in Roma presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. michele.barbera©avvsciacca.legalmaiLit, e [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. salvatore.galluzzo©avvsciacca.legalmailjt; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualita' di erede di: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 118 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1093/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], ric:orrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1093 del 2019 della Corte di appello di Palermo, esponendo che: - [OSCURATO:PERSONA] e sua madre [OSCURATO:PERSONA], quali creditrici di [OSCURATO:PERSONA], avevano intimato precetto allo stesso e proceduto a pignoramento immobiliare; - deceduto [OSCURATO:PERSONA] i deducenti eredi avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario; - Fanara si era opposta prima al precetto poi al pignoramento, deducendo l'accettazione beneficiata; - il Tribunale, riuniti i giudizi sulle due opposizioni, aveva dichiarato l'inefficacia del precetto; - la Corte di appello aveva riformato la decisione di prime cure, ritenendo decaduto il beneficio d'inventario per tardiva redazione di quest'ultimo; resiste con controricorso, corredato da memoria, [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 164, 286, 328, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di dichiarare la nullità della notifica dell'atto di appello per mancata integrazione del contraddittorio necessario con tutti gli eredi; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 164, cod. proc. civ., per pretermissione dell'erede [OSCURATO:PERSONA]; con il terzo motivo si prospetta la violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 484, 485, 487, 769, RG n 1644 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] 775, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l'inventario, posto che era stata tempestiva l'istanza al Tribunale perché nominasse il pubblico ufficiale deputato a redigerlo, e tenuto conto del momento di conoscenza della devoluzione ereditaria; Rilevato che preliminarmente, deve osservarsi che, come pure. eccepito da parte controricorrente, il ricorso è tardivo; questa Corte ha chiarito che l'opposizione a precetto (peraltro qui riunita a successiva opposizione all'esecuzione iniziata) con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi d'impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e 92 dell'ordinamento giudiziario (Cass., 22110/2014, n. 22484 e succ. conf.); in tal caso il ricorso sarebbe stato tempestivo solo considerando la suddetta sospensione e il termine c.d. lungo semestrale trattandosi di giudizio introdotto in prime cure nel 2010; spese secondo soccombenza; • P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 5.600,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, e accessori legali.

Spese distratte in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei RG n 1644 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] a ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20 ORDINANZA sul ricorso 1644/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualita' di eredi di: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati "ex lege" in Roma presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. michele.barbera©avvsciacca.legalmaiLit, e [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. salvatore.galluzzo©avvsciacca.legalmailjt; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualita' di erede di: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 118 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1093/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 29/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], ric:orrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1093 del 2019 della Corte di appello di Palermo, esponendo che: - [OSCURATO:PERSONA] e sua madre [OSCURATO:PERSONA], quali creditrici di [OSCURATO:PERSONA], avevano intimato precetto allo stesso e proceduto a pignoramento immobiliare; - deceduto [OSCURATO:PERSONA] i deducenti eredi avevano accettato l'eredità con beneficio d'inventario; - Fanara si era opposta prima al precetto poi al pignoramento, deducendo l'accettazione beneficiata; - il Tribunale, riuniti i giudizi sulle due opposizioni, aveva dichiarato l'inefficacia del precetto; - la Corte di appello aveva riformato la decisione di prime cure, ritenendo decaduto il beneficio d'inventario per tardiva redazione di quest'ultimo; resiste con controricorso, corredato da memoria, [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 164, 286, 328, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di dichiarare la nullità della notifica dell'atto di appello per mancata integrazione del contraddittorio necessario con tutti gli eredi; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 164, cod. proc. civ., per pretermissione dell'erede [OSCURATO:PERSONA]; con il terzo motivo si prospetta la violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 484, 485, 487, 769, RG n 1644 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] 775, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l'inventario, posto che era stata tempestiva l'istanza al Tribunale perché nominasse il pubblico ufficiale deputato a redigerlo, e tenuto conto del momento di conoscenza della devoluzione ereditaria; Rilevato che preliminarmente, deve osservarsi che, come pure. eccepito da parte controricorrente, il ricorso è tardivo; questa Corte ha chiarito che l'opposizione a precetto (peraltro qui riunita a successiva opposizione all'esecuzione iniziata) con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi d'impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e 92 dell'ordinamento giudiziario (Cass., 22110/2014, n. 22484 e succ. conf.); in tal caso il ricorso sarebbe stato tempestivo solo considerando la suddetta sospensione e il termine c.d. lungo semestrale trattandosi di giudizio introdotto in prime cure nel 2010; spese secondo soccombenza; • P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 5.600,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, e accessori legali. Spese distratte in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei RG n 1644 del 2020 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] a ricorrenti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
Sentenza Cassazione n. 26113/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris