CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27006/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], la quale, nel riportarsi alla memoria scritta già depositata, ha concluso per il rigetto del ricorso; udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la quale ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il T ribunale di Catania ha riformato l’ordinanza con la quale il GIP avev a applicato a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare più afflittiva, ritenendolo gravemente indiziato di partecipazione ad associazione finalizza ta allo spaccio di stupefacenti – ca peggiata da [OSCURATO:PERSONA] Mario (condannato in via definitiva per associazione a delinquere di tipo mafioso), a sua volta coadiuvato dal figlio [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano– oltre che di più reati fine ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, sostituendola con quella degli arresti domiciliari. Il Tribunale, in particolare, confermato il grave quadro indiziario in ordine alla esistenza del sodaliziocapeggiato dal [OSCURATO:PERSONA], per come emergente da un compendio probatorio costituito da intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, oltre ad altri atti di PG (accertamenti identificativi degli interlocutori, appostamenti, sequestri e altro), ha ricavato da alcuni dialoghi, riportatiper stralcio nell’ordinanza, anche il coinvolgimento dell’indagato nel citato sodalizio. Egli, infatti, aveva intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano, nel corso dell’indagine, ben 345 contatti telefonici che, contrariamente agli assunti difensivi, il Tribunale nonha ritenuto giustificabili alla stregua del rapporto di amicizia dei due, entrambi allevatori, in difetto di elementi che ne comprovassero una cointeressenza lavorativa; inoltre,era stato impegnato in conversazioni che il Tribunale, recependo la ricostruzione accusatoria, ha ritenuto riconducibili al traffico di droga, interpretando il linguaggio criptico utilizzato dai conversanti, dal quale era emersa la disponibilità di droga e la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] interveniva nelle relative trattative non uti singuli, ma in nome del gruppo, come evocato dall’utilizzo del plurale con il suo interlocutore, da altro dialogo essendo anche emersa la perfetta consapevolezza dell’oggetto delle trattative in capo all’indagato. Quanto, poi, al quadro cautelare, quel giudice, richiamata la doppia presunzione di sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa e di adeguatezza della sola misura infra muraria, ha valorizzato la gravità del fatto e la personalità dell’indagato, gravato da una condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per un fatto del 2019, tuttavia ritenendo, quanto alla adeguatezza, che le esigenze cautelari potessero essere salvaguardate con una misura meno afflittiva, quale gli arresti domiciliari con le correlate prescrizioni, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti, della giovane età del prevenuto e della circostanza che costui risulta svolgere regolare attività lavorativa. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione della legge processuale quanto alla valutazione degli elementi indiziari, rilevando che in nessuna delle conversaz ioni richiamate nella ordinanza emergerebbero elementi riguardanti il [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, egli non sarebbe mai stato menzionato, machiamato in causa dagli inquirenti solo per i numerosi contatti intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA] Sebastiano, la cui sola esistenza, tuttavia, sarebbe inidonea a fondare la ritenuta intraneità al sodalizio di che trattasi. Sotto altro profilo , richiamando alcune conversazioni, la difesa ne ha ritenuto il tenore del tutto neutro e inidoneo a fondare un giudizio di appartenenza dell’indagato a una associazione delittuosa, non comprendendosi quale sia stato, nel periodo d’interesse, il rapporto con i [OSCURATO:PERSONA], mancando contatti con il padre, presunto capo del sodalizio, neppure emergendo un condizionamento , un collegamento o un comune intendimento con costui. La difesa, inoltre, ha richiamato la circostanza che tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] figlio vi era un rapporto di colleganza, rilevando che lo stesso Tribunale per il riesame aveva annullato il titolo per il reato associativo nei confronti di altri due indagati ([OSCURATO:PERSONA] Carmelo e [OSCURATO:PERSONA] Stefano), pur a fronte dell’asserita identità degli elementi a carico, la condotta ascritta all’indagato non confermando la sussistenza di un accordo criminoso e neppure della relativa affectiosocietatis. Con il secondo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto al profilo cautelare, assumendo che la valutazione del Tribunale sarebbe carente quanto al profilo dell’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa. 3. Il Procuratore generale, in persona della sostitut a Lucia ODELLO , ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigettodel ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorsova rigettato. 2.Deve preliminarmente ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiarenatura del giudizio e aisuoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976- 01 ; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; S ez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244- 01; S ez. 3, n. 17395 del 24/ 0 1/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). Nella specie, oltre a rilevarsi l’assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito nell’ordinanza impugnata, va rilevato che la difesa si è limitata a opporre una carenza di elementi a conferma della intraneità dell’indagato al sodalizio criminoso, assumendo la insussistenza di intercettazioni riguardanti il [OSCURATO:PERSONA]. L’assunto, tuttavia, è smentito dagli elementi posti a sostegno della motivazione censurata: il Tribunale ha sì richiamato conversazioni non coinvolgenti il [OSCURATO:PERSONA] in prima persona, ma solo nella parte dedicata alla sussistenza di un grave quadro indiziante l’esistenza del sodalizio, salvo poi a riportare specifici dialoghi che avevano coinvolto direttamente, in veste di conversante/conversato, il ricorrente, giustifica ndo congruamente la conclusione secondo la quale non era credibile lagiustificazione di quei contatti alla stregua dell’attività lavorativa, opponendovil’assenza di elementi a riprova di una comunanza d’interessi su quel diverso piano, argomento, quest’ultimo, neppure effettivamente considerato inricorso. Quanto alla scelta della misura, la motivazione è congrua, non manifestamente illogica e neppure contraddittoriae, rispetto a essa, la difesa ha omesso di considerare l’esistenza di una presunzione iuris tantum, neppure avendo allegato un‘omessa considerazione, da parte del giudice del riesame, di elementi idonei a superarla. 3. Alrigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali . P.Q.M Rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle