CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTEN;.7.A sut ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 dellztCOPTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i; ricorso; udita !.--elazr.:ne svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uded il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ci:K ha concluso chiedendo 1(0~24 44,..,,e<A, ,C20Q, _ncr.-.77, [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto il predetto dal reato di furto aggravato di cui al capo 1, confermando la condanna inflitta in ordine ai reati di cui al capo 2 (furti e tentati furti in abitazione, aggravati). 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato la violazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 178, 179, 420-bis e ss. c.p.p.; in particolare il Nardella si duole del mancato rinvio dell'udienza, a fronte della sua impossibilità nel presenziarvi, essendo stato tratto in arresto per altra causa. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. La difesa sollecita l'accoglimento del ricorso alla luce del principio ribadito recentemente dalle Sezioni Unite di codesta Corte, secondo cui: "la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso" (Sez. U, sentenza n. 7635, del 30.09.2021, Rv. 282806). Tale indirizzo ermeneutico non può che trovare applicazione anche nel caso in cui la sopravvenga - come nel caso di specie - la custodia cautelare in carcere, trattandosi anche in tal caso di misura restrittiva che impedisce all'imputato di presenziare all'udienza. Né potrebbe rilevare, al fine di escludere la nullità, la concorde volontà processuali delle parti, attestata dal verbale d'udienza, nel non rinviare il processo e nel procedere all'esame del coimputato [OSCURATO:PERSONA], attività processuale che la corte territoriale erroneamente considera neutra per l'imputato assente in quanto riguardante l'altro imputato; né potrebbe rilevare il fatto che il processo è stato comunque rinviato ad altra udienza per procedere all'esame del Nardella, e ciò di là del contenuto delle sue dichiarazioni (parzialmente confessorie e sovrapponibili a quelle rese dal coimputato nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ciò che rileva è che a quell'udienza a cui l'imputato non ha potuto prendere parte per essere impedito si sia svolta attività processuale senza che egli abbia interloquito su tale evenienza creatasi in sua assenza (attività che peraltro non si è risolta in un atto privo di rilievo processuale, trattandosi dell'esame del correo, e che non può essere sindacata nel merito al fine di stabilire se essa abbia inciso sul diritto di difesa o meno dell'imputato, ponendola anche in relazione con quanto poi dichiarato da questi nel proprio esame). Ed invero, il consenso allo svolgimento dell'attività processuale, e quindi implicitamente alla trattazione del processo pur in assenza dell'imputato legittimamente impedito, equivale alla rinuncia a presenziare che è, però, un atto personale dell'imputato, che in quanto tale non poteva essere posto in essere dal difensore. Il legislatore, com'è noto, consapevole della peculiarità del binomio processuale difensore-imputato, ha espressamente previsto l'estensione al difensore dei diritti dell'imputato, con l'unica eccezione che si tratti di posizioni giuridiche processuali riservate personalmente a quest'ultimo. Ogni possibile situazione di conflitto è, comunque, superabile riconoscendosi all'imputato il potere di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore, prima che sia intervenuto un provvedimento del giudice (art.99 cod. proc. pen.). La rinuncia a comparire rientra certamente tra gli atti personali riservati all'imputato, rispetto ai quali il difensore può porsi al più come mero nuncius ma non può surrogarsi all'imputato nell'esercizio delle facoltà o dei diritti che essi presuppongono (cfr. Sez. 1, n. 11943 del 12/01/2016, Rv. 266616 - 01, che ha affermato il principio qui condiviso, secondo cui " E' valida ed efficace la dichiarazione, con la quale il difensore comunica che l'imputato, detenuto agli arresti donniciliari, rinuncia a comparire in udienza). 2. Ne discende che la sentenza impugnata, e quella di primo grado, deuri Nessere annullat*con rinvio al Tribunale di Foggia per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di fogg