CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 novembre 1967
Cassazione n. 20017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA 'sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/11/1967 avverso la sentenza del 23/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona d& [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-I. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 23 febbraio 2021 dal Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 326 cod. pen. ascrittogli (esclusa l'aggravante mafiosa) e condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce: 2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 157, 158 e 159 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione all'omesso rilievo della prescrizione del reato. In particolare, in relazione al rinvio delle udienze del 3.12.2019 e 27.10.2019 doveva rilevarsi la preminente ragione determinata dalla assenza dei testi da escutere rispetto all'impedimento del difensore. Quanto poi ai rinvii in data 10.3.2020 e 16.6.2020, a seguito della sentenza costituzionale n.140 il termine di sospensione doveva essere limitato a soli 64 giorni (dal 9.3 al 11.5.2020). Inoltre, nonostante l'indicazione della data di consumazione del reato in epoca antecedente e prossima al 19/12/2013, il momento consumativo deve ritenersi risalente al 11/10/2013 in relazione all'ultimo atto inserito sul dispositivo "pen drive", come si desume dalla pag. 14 della prima sentenza. Cosicché il reato risultava prescritto alla data del 23.11.2021. 2.2. Con il secondo motivo, violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. nonché 62-bis cod. pen. ed omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena nel massimo edittale rispetto alle censure devolute in appello. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato. Quanto alle sospensioni del secondo (dal 3/12/2019 al 10/3/2020 per 97 gg.) e terzo periodo (dal 27/10 al 15/12/2020 per 49 gg.), manifestamente infondata è la deduzione difensiva che fa leva sulla preminente assenza dei testi da escutere, avendo correttamente rilevato la Corte che tale assenza è dovuta alla loro omessa citazione conseguente alla proclamata astensione dalle udienze degli avvocati nei rispettivi periodi. La questione sulla retrodatazione del momento consumativo del reato - rispetto alla indicata data del 19/12/2013 in cui è avvenuta la apprensione delle notizie riservate - è, in ogni caso, questione di fatto non sottoposta al vaglio del giudice di merito che, pertanto, non può essere per la prima volta prospettata in sede di legittimità.Pertanto, il complessivo periodo di sospensione considerato quello dal 18/12/2018 al 9/4/2019 per gg.112, non controverso e, per il periodo pandemico, solo quello dal 10/3 al 11/5/2020 pari gg. 61 a seguito della sentenza costituzionale n. 140 del 2021 - ammonta a gg. 319, pari a 10 mesi e 19 gg., con conseguente scadenza del termine massimo di prescrizione in data 8.5.2022 (19/6/2020 + mesi 10 e gg. 19 di sospensione). 6. Il secondo motivo costituisce generica censura in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha giustificato la pena inflitta in base alla estrema gravità dei fatto, della commissione in più occasioni delle condotte illecite e del particolare oggetto delle rivelazioni consistenti in atti riservati o coperti da segreto di ufficio in materia di criminalità organizzata, oltre che alla negativa personalità del ricorrente desumibile dalla estrema disinvoltura con la quale i predetti fatti, così gravemente connotati, erano stati da lui realizzati. 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] (,9hiuig\k6i Stefano [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE CO11. (-)`\31:11,AAA/ NA,-; (2{-214 t a 2 k i "1-k_ Lui I heL-L 9e4jeA/y. ..1-Q, ..,,, \\ 11, 15