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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18160/2026

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, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’av-vocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Milano n. 976/2023depositata il 22/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21860/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 18160/2026Data pubblicazione 05/06/2026Marco Chiletti, vicepresidente del consiglio di amministrazione diProgetto [OSCURATO:SOCIETA]. fino al novembre 2019, nonché — unitamente adAndrea Romagnoli — responsabile della rete commerciale e socio indi-retto al 50% per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA]., socia unica della SIM, eradestinatario, congiuntamente a Romagnoli e ad [OSCURATO:PERSONA], ammini-stratore delegato fino al settembre 2019, di un provvedimento sanzio-natorio della Banca d’Italia (delibera del Direttorio n. 469/2021 del 20agosto 2021), con il quale gli era irrogata la sanzione amministrativapecuniaria di € 110.000 ai sensi dell’art. 190-bis, comma 1, lett. a),TUF, per violazione dell’art. 6, comma 1, lett. c-bis, TUF, delle disposi-zioni del Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob del 29 ottobre2007 e dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 129/2017, in ordine a carenzenel governo societario, nell’organizzazione e nei controlli interni dellaSIM.

L’attività ispettiva della Banca d’Italia (20 marzo – 25 maggio2017) e i successivi accertamenti della Consob (terminati il 13 gennaio2020) avevano rilevato il coinvolgimento della SIM e dei suoi consulentifinanziari nella raccolta di apporti per investimenti immobiliari in Brasileper il tramite di società «Nova» costituite e controllate da Chiletti eRomagnoli con lo schema dei patrimoni destinati a specifico affare exart. 2447-bis ss. cod. civ., e successivamente per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA]., con drenaggio di masse dalla SIM in assenza delle tu-tele della normativa sui servizi di investimento.

Il 15 luglio 2020 laBanca d’Italia disponeva la sottoposizione di Progetto SIM ad ammini-strazione straordinaria, la cui legittimità era confermata dal TAR Lazioe dal Consiglio di Stato; il commissario straordinario procedeva allacessione del portafoglio clienti e alla messa in liquidazione della SIM.Numero registro generale 21860/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 18160/2026Data pubblicazione 05/06/2026Chiletti proponeva opposizione ai sensi dell’art. 195 TUF dinanzi allaCorte di appello di Milano, che ha rigettato l’opposizione.

La Corte ter-ritoriale ha ritenuto che la circolarizzazione non fosse idonea a inficiarele risultanze ispettive; che queste ultime — corroborate da prove do-cumentali, da dichiarazioni dei clienti e dei consulenti finanziari raccoltecon l’ausilio della Guardia di Finanza — fossero assorbenti e piena-mente probanti; che l’audizione personale del ricorrente avesse avutoregolarmente luogo e che la verbalizzazione delle interlocuzioni infor-mali non fosse imposta dall’art. 6-bis TUF; che la responsabilità perso-nale del ricorrente in qualità di socio e amministratore di fatto fosselegittimamente fondata sull’art. 190-bis TUF, alla luce delle condotte disistematica violazione dei doveri di sana e prudente gestione, finaliz-zate al perseguimento di interessi personali; che la valutazione dellascarsa collaborazione ispettiva rilevasse esclusivamente nella determi-nazione del quantum della sanzione e che il richiamo alla sentenza dellaCorte costituzionale n. 84 del 2021 fosse inconferente; che fosse ge-nerica la doglianza sulla mancata pubblicazione anonima; che la con-testazione degli addebiti fosse puntuale e analiticamente descrittanell’atto di contestazione e nei suoi allegati, anche per relationem airilievi del rapporto ispettivo.Ricorre per cassazione Chiletti sulla base di dieci motivi, illustrati damemoria.

Banca d’Italia resiste con controricorso.Con atto di deposito ex art. 372 c.p.c., il ricorrente ha prodotto lasentenza n. 10592/2023 del 30 giugno 2023 del Tribunale di Milano,sezione seconda penale, e la sentenza n. 5271/2024 dell'11 ottobre2024 della Corte di appello di Milano, sezione seconda penale, passatain giudicato.

Esse hanno deciso sulle imputazioni di abusivismo finan-ziario ai sensi dell'art. 166 co. 1 lett. a) TUF e di ostacolo all'attività diNumero registro generale 21860/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 18160/2026Data pubblicazione 05/06/2026vigilanza della CONSOB ai sensi dell'art. 170-bis TUF mosse ai capi reteMarco Chiletti e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla costituzione e alcollocamento dei patrimoni destinati emessi dalle società [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei titoli azionari e obbligazio-nari di [OSCURATO:PERSONA] e alla gestione patrimoniale non autorizzata diProgetto SIM.

Per i capi relativi ai patrimoni destinati e ai titoli di [OSCURATO:SOCIETA], gli imputati sono stati assolti dal Tribunale «perché il fattonon sussiste», con assoluzione passata in giudicato per mancata impu-gnazione; per il capo dell'ostacolo all'attività di vigilanza, l'assoluzioneè stata pronunciata «perché il fatto non costituisce reato»; quanto alcapo della gestione patrimoniale non autorizzata, la Corte di appello hariformato la condanna di primo grado, assolvendo i due imputati «per-ché il fatto non sussiste».RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In forza del canone della ragione più liquida, si esaminano dap-prima il secondo e il terzo motivo di ricorso, che investono profili cen-trali relativi alla legalità dell’accertamento del fatto della violazione.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del pro-cedimento in relazione agli articoli 24 e 111 Cost., per violazione delprincipio del contraddittorio.

La Corte di appello non ha dispostol’istruttoria, articolata in specifici capitoli di prova per testi, che avrebbeprovato l’insussistenza delle contestazioni, né ha esaminato i docu-menti prodotti dal ricorrente, compromettendo con ciò il suo diritto didifesa.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 195, comma 7, TUF, in forza del quale la Corte di appello di-spone i mezzi di prova ritenuti necessari e dà luogo all’audizioneNumero registro generale 21860/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 18160/2026Data pubblicazione 05/06/2026personale richiesta.

La Corte avrebbe pertanto dovuto motivare la de-cisione di omettere l’istruttoria articolata dal ricorrente.I due motivi sono accolti nei seguenti termini.La sentenza in epigrafe ha ritenuto le risultanze ispettive assorbentie pienamente probanti e si è limitata a una valutazione complessivadel materiale probatorio acquisito in sede ispettiva, senza pronunciarsispecificamente sui capitoli di prova per testi articolati dal ricorrente eintegralmente trascritti nel ricorso (pp. 21-22).

Si tratta di capitoli for-mulati con sufficiente grado di specificità — sia per identificazione no-minativa dei testimoni indicati, sia per concretezza delle circostanzeche si intendono provare —, volti, da un lato, ad accertare l’adegua-tezza della funzione di revisione interna di Progetto SIM e dei controlliperiodici sui consulenti finanziari, attraverso interviste e questionariestesi a un campione significativo di clienti dell’intermediario, nonchéla stabilità patrimoniale della SIM; e, dall’altro, ad accertare l’estraneitàdella stessa dalle iniziative immobiliari delle società Nova e dalla rac-colta successivamente effettuata per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudiziosulla rilevanza dei mezzi di prova proposti, presupposto della decisionedi non disporne l’ammissione, non si rinviene nella motivazione: la sen-tenza ha desunto l’irrilevanza dell’istruttoria dalla ritenuta sufficienzaautonoma delle risultanze ispettive, senza confrontarsi con il contenutodei capitoli di prova e con la loro attitudine specifica, sulla base di unesame sommario, a fornire una ricostruzione alternativa dei fatti con-testati.

Analoga omissione investe i documenti prodotti dal ricorrente,segnatamente la circolarizzazione effettuata dal commissario straordi-nario di Progetto SIM e i bilanci dell’intermediario, che la sentenza nonesamina.Numero registro generale 21860/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 18160/2026Data pubblicazione 05/06/2026Una tale motivazione non supera il vaglio di legittimità.

Infatti, ilprovvedimento sull’istanza istruttoria è censurabile in cassazione perviolazione del diritto alla prova quando il giudice di merito affermil’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da unavalutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso e alcompendio delle altre prove richieste o già acquisite, ovvero ometta deltutto la pronuncia sulle istanze istruttorie articolate dalla parte (così,tra le altre, Cass. 30810/2023).L’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie integra, in coerenza conil principio richiamato, la violazione del diritto alla prova denunciatasotto i profili dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. con riferimentoall’art. 195, comma 7, TUF e agli articoli 24 e 111 Cost.L’accoglimento del secondo e del terzo motivo, che trova fonda-mento nella centralità e nella evidenza della violazione processuale cosìindividuata, dispensa questa Corte dall’esaminare gli ulteriori profili dicensura relativi al merito dell’accertamento della violazione, posti afondamento dei restanti motivi.3. – Si riepiloga, in estrema sintesi, il contenuto di ciascuno dei mo-tivi assorbiti.

Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio in relazione alla circolarizzazione effettuatadal commissario straordinario di Progetto SIM, asseritamente atte-stante l’estraneità della SIM dalle iniziative immobiliari contestate.

Conil quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.6-bis, comma 8, TUF, in relazione alla mancata verbalizzazione di in-terlocuzioni intercorse fra gli ispettori della Consob e i nuovi organisociali, gli esponenti aziendali e il personale della SIM, con particolareriguardo allo scambio con il sindaco [OSCURATO:PERSONA] da cui sarebbestata tratta una segnalazione ex art. 8, comma 3, TUF, utilizzata nellaNumero registro generale 21860/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 18160/2026Data pubblicazione 05/06/2026proposta di sanzione come sintomo concorrente di gravità delle carenzeorganizzative dell’intermediario.

Con il quinto motivo si denuncia la nul-lità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 126 c.p.c.,44 disp. att. c.p.c. e 24 e 111 Cost., per la mancata verbalizzazionedelle dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza in sede di audizionepersonale all’udienza del 30 novembre 2022, con le quali il medesimoha illustrato la genesi delle iniziative immobiliari contestate, il propriooperato all’interno della SIM e la condotta tenuta nel corso dell’ispe-zione.

Con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 195, comma 7, TUF, sotto il profilo della mancata verbalizza-zione delle dichiarazioni rese in udienza in sede di audizione personale.Con il settimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 190-bis, comma 1, TUF, in relazione ai presupposti applicatividella sanzione alle persone fisiche e al ruolo rivestito dal ricorrente nelsistema di governance della SIM.

Con l’ottavo motivo si denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., in relazione alla valo-rizzazione della scarsa collaborazione ispettiva ai fini della determina-zione del quantum della sanzione.

Con il nono motivo si denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, TUF, sui presup-posti dell’intervento sanzionatorio della Banca d’Italia, in difetto di ac-certati profili di rischio o di instabilità patrimoniale dell’intermediario.Con il decimo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del proce-dimento in relazione all’art. 24 Cost., per la genericità della contesta-zione degli addebiti, asseritamente carente quanto all’indicazione dellecondotte sanzionate e delle disposizioni violate.4. – Sono accolti il secondo e il terzo motivo, sono assorbiti i restantimotivi.

La sentenza in epigrafe è cassata in relazione ai motivi accoltiNumero registro generale 21860/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 18160/2026Data pubblicazione 05/06/2026e la causa è rinviata alla Corte di appello di Milano in diversa composi-zione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; dichiara as-sorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, allaCorte di appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte di cassazione, il 5 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’av-vocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Milano n. 976/2023depositata il 22/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21860/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 18160/2026Data pubblicazione 05/06/2026Marco Chiletti, vicepresidente del consiglio di amministrazione diProgetto [OSCURATO:SOCIETA]. fino al novembre 2019, nonché — unitamente adAndrea Romagnoli — responsabile della rete commerciale e socio indi-retto al 50% per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA]., socia unica della SIM, eradestinatario, congiuntamente a Romagnoli e ad [OSCURATO:PERSONA], ammini-stratore delegato fino al settembre 2019, di un provvedimento sanzio-natorio della Banca d’Italia (delibera del Direttorio n. 469/2021 del 20agosto 2021), con il quale gli era irrogata la sanzione amministrativapecuniaria di € 110.000 ai sensi dell’art. 190-bis, comma 1, lett. a),TUF, per violazione dell’art. 6, comma 1, lett. c-bis, TUF, delle disposi-zioni del Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob del 29 ottobre2007 e dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 129/2017, in ordine a carenzenel governo societario, nell’organizzazione e nei controlli interni dellaSIM. L’attività ispettiva della Banca d’Italia (20 marzo – 25 maggio2017) e i successivi accertamenti della Consob (terminati il 13 gennaio2020) avevano rilevato il coinvolgimento della SIM e dei suoi consulentifinanziari nella raccolta di apporti per investimenti immobiliari in Brasileper il tramite di società «Nova» costituite e controllate da Chiletti eRomagnoli con lo schema dei patrimoni destinati a specifico affare exart. 2447-bis ss. cod. civ., e successivamente per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA]., con drenaggio di masse dalla SIM in assenza delle tu-tele della normativa sui servizi di investimento. Il 15 luglio 2020 laBanca d’Italia disponeva la sottoposizione di Progetto SIM ad ammini-strazione straordinaria, la cui legittimità era confermata dal TAR Lazioe dal Consiglio di Stato; il commissario straordinario procedeva allacessione del portafoglio clienti e alla messa in liquidazione della SIM.Numero registro generale 21860/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 18160/2026Data pubblicazione 05/06/2026Chiletti proponeva opposizione ai sensi dell’art. 195 TUF dinanzi allaCorte di appello di Milano, che ha rigettato l’opposizione. La Corte ter-ritoriale ha ritenuto che la circolarizzazione non fosse idonea a inficiarele risultanze ispettive; che queste ultime — corroborate da prove do-cumentali, da dichiarazioni dei clienti e dei consulenti finanziari raccoltecon l’ausilio della Guardia di Finanza — fossero assorbenti e piena-mente probanti; che l’audizione personale del ricorrente avesse avutoregolarmente luogo e che la verbalizzazione delle interlocuzioni infor-mali non fosse imposta dall’art. 6-bis TUF; che la responsabilità perso-nale del ricorrente in qualità di socio e amministratore di fatto fosselegittimamente fondata sull’art. 190-bis TUF, alla luce delle condotte disistematica violazione dei doveri di sana e prudente gestione, finaliz-zate al perseguimento di interessi personali; che la valutazione dellascarsa collaborazione ispettiva rilevasse esclusivamente nella determi-nazione del quantum della sanzione e che il richiamo alla sentenza dellaCorte costituzionale n. 84 del 2021 fosse inconferente; che fosse ge-nerica la doglianza sulla mancata pubblicazione anonima; che la con-testazione degli addebiti fosse puntuale e analiticamente descrittanell’atto di contestazione e nei suoi allegati, anche per relationem airilievi del rapporto ispettivo.Ricorre per cassazione Chiletti sulla base di dieci motivi, illustrati damemoria. Banca d’Italia resiste con controricorso.Con atto di deposito ex art. 372 c.p.c., il ricorrente ha prodotto lasentenza n. 10592/2023 del 30 giugno 2023 del Tribunale di Milano,sezione seconda penale, e la sentenza n. 5271/2024 dell'11 ottobre2024 della Corte di appello di Milano, sezione seconda penale, passatain giudicato. Esse hanno deciso sulle imputazioni di abusivismo finan-ziario ai sensi dell'art. 166 co. 1 lett. a) TUF e di ostacolo all'attività diNumero registro generale 21860/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 18160/2026Data pubblicazione 05/06/2026vigilanza della CONSOB ai sensi dell'art. 170-bis TUF mosse ai capi reteMarco Chiletti e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla costituzione e alcollocamento dei patrimoni destinati emessi dalle società [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei titoli azionari e obbligazio-nari di [OSCURATO:PERSONA] e alla gestione patrimoniale non autorizzata diProgetto SIM. Per i capi relativi ai patrimoni destinati e ai titoli di [OSCURATO:SOCIETA], gli imputati sono stati assolti dal Tribunale «perché il fattonon sussiste», con assoluzione passata in giudicato per mancata impu-gnazione; per il capo dell'ostacolo all'attività di vigilanza, l'assoluzioneè stata pronunciata «perché il fatto non costituisce reato»; quanto alcapo della gestione patrimoniale non autorizzata, la Corte di appello hariformato la condanna di primo grado, assolvendo i due imputati «per-ché il fatto non sussiste».RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In forza del canone della ragione più liquida, si esaminano dap-prima il secondo e il terzo motivo di ricorso, che investono profili cen-trali relativi alla legalità dell’accertamento del fatto della violazione.Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del pro-cedimento in relazione agli articoli 24 e 111 Cost., per violazione delprincipio del contraddittorio. La Corte di appello non ha dispostol’istruttoria, articolata in specifici capitoli di prova per testi, che avrebbeprovato l’insussistenza delle contestazioni, né ha esaminato i docu-menti prodotti dal ricorrente, compromettendo con ciò il suo diritto didifesa.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 195, comma 7, TUF, in forza del quale la Corte di appello di-spone i mezzi di prova ritenuti necessari e dà luogo all’audizioneNumero registro generale 21860/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 18160/2026Data pubblicazione 05/06/2026personale richiesta. La Corte avrebbe pertanto dovuto motivare la de-cisione di omettere l’istruttoria articolata dal ricorrente.I due motivi sono accolti nei seguenti termini.La sentenza in epigrafe ha ritenuto le risultanze ispettive assorbentie pienamente probanti e si è limitata a una valutazione complessivadel materiale probatorio acquisito in sede ispettiva, senza pronunciarsispecificamente sui capitoli di prova per testi articolati dal ricorrente eintegralmente trascritti nel ricorso (pp. 21-22). Si tratta di capitoli for-mulati con sufficiente grado di specificità — sia per identificazione no-minativa dei testimoni indicati, sia per concretezza delle circostanzeche si intendono provare —, volti, da un lato, ad accertare l’adegua-tezza della funzione di revisione interna di Progetto SIM e dei controlliperiodici sui consulenti finanziari, attraverso interviste e questionariestesi a un campione significativo di clienti dell’intermediario, nonchéla stabilità patrimoniale della SIM; e, dall’altro, ad accertare l’estraneitàdella stessa dalle iniziative immobiliari delle società Nova e dalla rac-colta successivamente effettuata per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giudiziosulla rilevanza dei mezzi di prova proposti, presupposto della decisionedi non disporne l’ammissione, non si rinviene nella motivazione: la sen-tenza ha desunto l’irrilevanza dell’istruttoria dalla ritenuta sufficienzaautonoma delle risultanze ispettive, senza confrontarsi con il contenutodei capitoli di prova e con la loro attitudine specifica, sulla base di unesame sommario, a fornire una ricostruzione alternativa dei fatti con-testati. Analoga omissione investe i documenti prodotti dal ricorrente,segnatamente la circolarizzazione effettuata dal commissario straordi-nario di Progetto SIM e i bilanci dell’intermediario, che la sentenza nonesamina.Numero registro generale 21860/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 18160/2026Data pubblicazione 05/06/2026Una tale motivazione non supera il vaglio di legittimità. Infatti, ilprovvedimento sull’istanza istruttoria è censurabile in cassazione perviolazione del diritto alla prova quando il giudice di merito affermil’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da unavalutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso e alcompendio delle altre prove richieste o già acquisite, ovvero ometta deltutto la pronuncia sulle istanze istruttorie articolate dalla parte (così,tra le altre, Cass. 30810/2023).L’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie integra, in coerenza conil principio richiamato, la violazione del diritto alla prova denunciatasotto i profili dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. con riferimentoall’art. 195, comma 7, TUF e agli articoli 24 e 111 Cost.L’accoglimento del secondo e del terzo motivo, che trova fonda-mento nella centralità e nella evidenza della violazione processuale cosìindividuata, dispensa questa Corte dall’esaminare gli ulteriori profili dicensura relativi al merito dell’accertamento della violazione, posti afondamento dei restanti motivi.3. – Si riepiloga, in estrema sintesi, il contenuto di ciascuno dei mo-tivi assorbiti. Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio in relazione alla circolarizzazione effettuatadal commissario straordinario di Progetto SIM, asseritamente atte-stante l’estraneità della SIM dalle iniziative immobiliari contestate. Conil quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.6-bis, comma 8, TUF, in relazione alla mancata verbalizzazione di in-terlocuzioni intercorse fra gli ispettori della Consob e i nuovi organisociali, gli esponenti aziendali e il personale della SIM, con particolareriguardo allo scambio con il sindaco [OSCURATO:PERSONA] da cui sarebbestata tratta una segnalazione ex art. 8, comma 3, TUF, utilizzata nellaNumero registro generale 21860/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 18160/2026Data pubblicazione 05/06/2026proposta di sanzione come sintomo concorrente di gravità delle carenzeorganizzative dell’intermediario. Con il quinto motivo si denuncia la nul-lità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 126 c.p.c.,44 disp. att. c.p.c. e 24 e 111 Cost., per la mancata verbalizzazionedelle dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza in sede di audizionepersonale all’udienza del 30 novembre 2022, con le quali il medesimoha illustrato la genesi delle iniziative immobiliari contestate, il propriooperato all’interno della SIM e la condotta tenuta nel corso dell’ispe-zione. Con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 195, comma 7, TUF, sotto il profilo della mancata verbalizza-zione delle dichiarazioni rese in udienza in sede di audizione personale.Con il settimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 190-bis, comma 1, TUF, in relazione ai presupposti applicatividella sanzione alle persone fisiche e al ruolo rivestito dal ricorrente nelsistema di governance della SIM. Con l’ottavo motivo si denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., in relazione alla valo-rizzazione della scarsa collaborazione ispettiva ai fini della determina-zione del quantum della sanzione. Con il nono motivo si denuncia laviolazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, TUF, sui presup-posti dell’intervento sanzionatorio della Banca d’Italia, in difetto di ac-certati profili di rischio o di instabilità patrimoniale dell’intermediario.Con il decimo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del proce-dimento in relazione all’art. 24 Cost., per la genericità della contesta-zione degli addebiti, asseritamente carente quanto all’indicazione dellecondotte sanzionate e delle disposizioni violate.4. – Sono accolti il secondo e il terzo motivo, sono assorbiti i restantimotivi. La sentenza in epigrafe è cassata in relazione ai motivi accoltiNumero registro generale 21860/2023Numero sezionale 1150/2026Numero di raccolta generale 18160/2026Data pubblicazione 05/06/2026e la causa è rinviata alla Corte di appello di Milano in diversa composi-zione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; dichiara as-sorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, allaCorte di appello di Milano, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte di cassazione, il 5 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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