CassazionedecretoSezione 2Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 49684/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bari con sentenza del 14 ottobre 2021, emessa in sede di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione, riconosceva - per quanto rilevante in questa sede - l'aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 13 maggio 1991, convertito in legge n. 203 del 12 luglio 1991 (attualmente inserita nell'art. 416-bis.1 cod. pen.), anche relativamente al delitto di cui al capo g) dell'imputazione, rideterminando la pena complessiva nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati per cui era stato condannato. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore del Narciso, contestando l'applicazione dell'aggravante anche per il reato di cui al capo g) ed eccependo - con riferimento al trattamento sanzionatorio - la mancanza di motivazione circa i criteri per la determinazione della pena inflitta e dell'aumento per il concorso di circostanze ad effetto speciale ex art. 63 comma 4 cod. pen. 2. Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo, in quanto l'inasprimento della pena, da anni sette di reclusione ed € 8.600,00 di multa ad anni otto di reclusione ed € 9.600,00 di multa, è conseguenza del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 per il reato di cui al capo g), e va ritenuto illegale. A tale proposito si deve rilevare che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari aveva impugnato la sentenza della Corte di appello n.768/17 nella parte relativa all'omesso riconoscimento dell'aggravante in questione soltanto per i reati di cui ai capi a), b), c), e) ed f), commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (così l'incipit e le conclusioni del ricorso), non impugnando quindi la mancata applicazione della stessa aggravante in relazione anche al capo g), relativo alla tentata estorsione ai danni di brio Marco; pertanto, il punto della decisione su tale questione era passato in giudicato. 2.1. Viene a crearsi quindi una situazione di contrasto tra l'obbligo di uniformarsi alla pronuncia della Corte di Cassazione - che aveva esteso l'ambito di accoglimento del ricorso della Procura anche al reato sub g) - e l'obiettiva illegalità della pena, derivante dalla reformatio in peius, posto che l'aumento conseguente al riconoscimento dell'aggravante per tale specifico reato non era giustificato dall'impugnazione della pubblica accusa avverso la pronuncia che, al contrario, la aveva esclusa. /V` 3. Ritiene il Collegio che tale contrasto possa essere superato facendo applicazione del dictum delle Sezioni Unite secondo cui spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente (Sez.U. n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689). Il rilievo della illegalità della pena esprime un valore di garanzia, insito nel principio del favor rei, ed assume pertanto carattere prevalente. 3.1 In definitiva, nella determinazione del trattamento sanzionatorio deve tenersi conto del giudicato interno che si era formato sul punto, risultando la pena illegale relativamente all'aumento disposto per l'aggravante ex art. 7 cit. anche per il capo g), per cui si impone a riguardo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; la pena deve essere di conseguenza rideterminata, ripristinando quella di cui alla seconda sentenza della Corte di appello di Bari (n.3118/18 del 29 ottobre 2018), che di tale aumento non aveva tenuto conto. 4. Infondato è invece il secondo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena, essendovi congrua motivazione alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. di cui al capo g), aggravante che esclude; ridetermina la pena complessiva in anni sette di reclusione ed C 8.600,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Sentenza a