CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 1960
Cassazione n. 36985/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1960 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile per i reati di bancarotta preferenziale e bancarotta fraudolenta documentale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti ascrittigli, è unicamente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944); - che il secondo motivo di ricorso, riguardante l'applicazione delle pene accessorie, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. La Corte d'Appello ha confermato la decisione resa sul punto dal giudice di primo grado che aveva parificato la durata delle pene accessorie alla pena principale determinata in anni tre. Riguardo invece la diversa pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, questa è in realtà conseguente alla decisione di condanna prevista per le pene superiori ad anni tre di reclusione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, cod. pen.: la Corte si limita infatti, ad enunciare la pena accessoria quale conseguenza di diritto alla condanna come effetto penali di essa; al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non via abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con gravame del pubblico ministero. (Sez. Un. n. 8411 del 27 maggio 1998) - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il C nsigliere estensore Il P