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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22963/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27542 /2020 R.G. proposto da J.A.S. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale ra ppresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata presso lo studio legale associato Ci- tone-Piattelli-Lodolisito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.7; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:classifica- zionemerci doganali [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Comm issione Tributaria Regionale dell’[OSCURATO:PERSONA],n.546/3/2020 depositata il 18 febbraio 2020, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]- magna,veniva rigettato l’appello proposto da J.A.S. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Parma n.655/4/2016 la quale aveva rigettato il ric orso della società aventead oggetto l’avviso di rettifica dell’accertamento e l’atto di con- testazioneed irrogazione sanzioni relativi a dazi ed IVA 2011, 2012 e 2013. 2.Tali atti venivano emessi dall’Amministrazione nei confronti della contribuente,quale rappresentante doganale coobbligato in solido con l’obbligato principale, in relazione alla presunta errata dichiarazione delvalore della merce importata in dogana, in relazione ad operazioni diimportazione di merce di provenienza extracomunitaria post e in es- seredalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sintesi, veniva con- testatol’utilizzo della voce doganale 83062900, relativa ad oggetti fi- nitidi ornamento, nello specifico secondo la ricorrente destinati esclu- sivamentea decorazione, sostegno e completamento di oggetti fune- rari,settore economico nell’ambito del quale operava da anni, merce cheveniva ritenuta a seconda dell’oggetto o semilavorati non prodotti finiti,o prodotti generici in metallo. 3.Il giudice di appello, come già prima il giu dice di prime cure, accer- tavache la merce in questione, oggetti funerari corrispondenti a cam- pane,campanelle, oggetti floreali, lampade votive, vasi ed urne, pre- sentavanofunzioni strutturali proprie e non possedevano una valenza esclusivamentedecorativa, con conseguente conferma delle riprese e dellesanzioni. 4.Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso la contribuente perdue motivi, cui ha resistito l’Agenzia con controricorso.

Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all ’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione o falsa applicaz i one dell’art.20 del Reg.

CE n.2913/92 (CDC) e degli artt. 1, 2, 3 e 6 del Reg.

CEE n.2658/87, dell’art.33 del Reg.

CE n.952/23 e delle Infor- mazioniTariffarie Vincolanti (ITV), avendo la CTR fatto malgoverno di tali norme nella parte della decisione in cui ha classificato le merci funerarie – come fiori, campanelle, oggetti floreali, lampade, vasi ed urne– non nella voce doganale che inquadra gli oggetti orname ntali ad uso funerario in quanto avrebbero anche una funzione diversa e pertantonon hanno una valenza esclusivamente decorativa.

5.1. Il secondo motivo della società ricorrente, ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., lamenta la nullità della sentenza sotto il profilo moti vazionale per violazione dell’art.132 comma 4 cod. proc. civ.e l’omessa o apparente motivazione .

I n buona sostanza la contri- buentesi duole del fatto che con l’atto di appello aveva evidenziato che le note esplicative confermavan o la correttezza della classifica- zionedoganale effettuata e aveva allegato le ITV relative alle voci do- ganali830629 e 830630 comprensive di rilievi fotografici delle merci ela decisione di appello, non avendone in alcun modo tenuto conto si rilevaapodittica non consentendo di comprendere le ragioni sulla base dellequali il giudice è pervenuto alla propria decisione. 6.I due motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente esono fondati, nei limiti che seguono.

6.1. Partendo dal profilo della denunciata nullità della sentenza per parvenza di motivazione , logicamente precedente ogni altra dedotta violazionedi legge , si deve ribadire che « La motivazione è solo appa- rente,e la sentenza è nulla perch é affetta da "error in procedendo", quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepi- bileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioni ob- biettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non pot endosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipoteti- che congetture » (Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526- 01) e che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 d el d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

P ertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra afferma- zioniinconciliabili" e nell a "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione » (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,Rv. 629830). 6.3.Nel caso in esame la motivazione espressa dal giudice d’appello è molto generica e assertiva , al punto che dalla lettura della sentenza soltantonon si evince con certezza su quale sia l’oggetto del conten- dere:è riportato a pag.2 della sentenza che l’Agenzia ha disconosciuto la voce doganale 83062900, relativa ad oggetti finiti di ornamento, mentrela merce è stata ritenuta a seconda dell’oggetto o semilavorati non prodotti finiti, o prodotti generici in metallo : l a sentenza non ri- portaperò le voci doganali alternative oggetto di riqualificaz ione , ripor- tatesolo a pag.3 del ricorso .

6.4. S oprattutto, la scarna motivazione non permette di evincere la sequenzalogica che il giudice del merito deve seguire per governare correttamente la presente fattispecie doganale, facendo passa re la sussunzionedella fattispecie concreta nel pertinente quadro normativo necessariamenteattraverso l’esame della Tariffa doganale di uso inte- gratoUE ( TARIC ) istituita dal Reg.

CE n.2568 del 1987 (cfr. Cass. Sez. 5,n.23984 del 2008) , come correttamente evidenziato nel primo mo- tivo.Si tratta infatti di un sistema comune che introduce una omogenea codificazione e classificazione delle merci attraverso la nomenclatura combinata.A titolo di esempio, nel capitolo 83 “lavori diversi di metalli comuni”viene specificato come le parti di metalli comuni sono da clas- sificarenella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono – condeterminate esclusioni; e, a tal proposito, la nomenclatura prevede unavoce specifica, la 8306, per Campane ecc. ; la not a esplicativa for- nisceulteriori precisazioni utili al lavoro del giudice del merito sulle voci diclassificazione astrattamente applicabili , percorso ermeneutico la cui realizzazionedeve necessariamente transitare attraverso l’applicazione delleRegole di interpretazione ivi stabilite. 6.5.In conclusione, nella presente controversia l’esame della TARIC è unpassaggio essenziale per comprendere se il procedimento logico se- guitodal giudice del merito sia aderente al quadro normativo e questo correttamentericondotto al dato fattuale della fattispecie, mancando il qualela motivazione si colloca al di sotto del minimo costituzionale. 7.La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e , per l’effetto, va dispostoil rinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del l’[OSCURATO:PERSONA] , in diversa composi- zione,in relazione a i profil i di cui sopra, oltre che per la liquidazione dellespese di lite.

P.Q.M.

LaCorte accog

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27542 /2020 R.G. proposto da J.A.S. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale ra ppresentante p.t.,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata presso lo studio legale associato Ci- tone-Piattelli-Lodolisito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.7; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:classifica- zionemerci doganali [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della Comm issione Tributaria Regionale dell’[OSCURATO:PERSONA],n.546/3/2020 depositata il 18 febbraio 2020, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]- magna,veniva rigettato l’appello proposto da J.A.S. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Parma n.655/4/2016 la quale aveva rigettato il ric orso della società aventead oggetto l’avviso di rettifica dell’accertamento e l’atto di con- testazioneed irrogazione sanzioni relativi a dazi ed IVA 2011, 2012 e 2013. 2.Tali atti venivano emessi dall’Amministrazione nei confronti della contribuente,quale rappresentante doganale coobbligato in solido con l’obbligato principale, in relazione alla presunta errata dichiarazione delvalore della merce importata in dogana, in relazione ad operazioni diimportazione di merce di provenienza extracomunitaria post e in es- seredalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sintesi, veniva con- testatol’utilizzo della voce doganale 83062900, relativa ad oggetti fi- nitidi ornamento, nello specifico secondo la ricorrente destinati esclu- sivamentea decorazione, sostegno e completamento di oggetti fune- rari,settore economico nell’ambito del quale operava da anni, merce cheveniva ritenuta a seconda dell’oggetto o semilavorati non prodotti finiti,o prodotti generici in metallo. 3.Il giudice di appello, come già prima il giu dice di prime cure, accer- tavache la merce in questione, oggetti funerari corrispondenti a cam- pane,campanelle, oggetti floreali, lampade votive, vasi ed urne, pre- sentavanofunzioni strutturali proprie e non possedevano una valenza esclusivamentedecorativa, con conseguente conferma delle riprese e dellesanzioni. 4.Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso la contribuente perdue motivi, cui ha resistito l’Agenzia con controricorso. Consideratoche: 5.Con il primo motivo di ricorso - in relazione all ’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione o falsa applicaz i one dell’art.20 del Reg. CE n.2913/92 (CDC) e degli artt. 1, 2, 3 e 6 del Reg. CEE n.2658/87, dell’art.33 del Reg. CE n.952/23 e delle Infor- mazioniTariffarie Vincolanti (ITV), avendo la CTR fatto malgoverno di tali norme nella parte della decisione in cui ha classificato le merci funerarie – come fiori, campanelle, oggetti floreali, lampade, vasi ed urne– non nella voce doganale che inquadra gli oggetti orname ntali ad uso funerario in quanto avrebbero anche una funzione diversa e pertantonon hanno una valenza esclusivamente decorativa. 5.1. Il secondo motivo della società ricorrente, ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., lamenta la nullità della sentenza sotto il profilo moti vazionale per violazione dell’art.132 comma 4 cod. proc. civ.e l’omessa o apparente motivazione . I n buona sostanza la contri- buentesi duole del fatto che con l’atto di appello aveva evidenziato che le note esplicative confermavan o la correttezza della classifica- zionedoganale effettuata e aveva allegato le ITV relative alle voci do- ganali830629 e 830630 comprensive di rilievi fotografici delle merci ela decisione di appello, non avendone in alcun modo tenuto conto si rilevaapodittica non consentendo di comprendere le ragioni sulla base dellequali il giudice è pervenuto alla propria decisione. 6.I due motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente esono fondati, nei limiti che seguono. 6.1. Partendo dal profilo della denunciata nullità della sentenza per parvenza di motivazione , logicamente precedente ogni altra dedotta violazionedi legge , si deve ribadire che « La motivazione è solo appa- rente,e la sentenza è nulla perch é affetta da "error in procedendo", quando,benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepi- bileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioni ob- biettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non pot endosi lasciareall'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipoteti- che congetture » (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526- 01) e che « La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 d el d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv.in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. P ertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra afferma- zioniinconciliabili" e nell a "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile",esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione » (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,Rv. 629830). 6.3.Nel caso in esame la motivazione espressa dal giudice d’appello è molto generica e assertiva , al punto che dalla lettura della sentenza soltantonon si evince con certezza su quale sia l’oggetto del conten- dere:è riportato a pag.2 della sentenza che l’Agenzia ha disconosciuto la voce doganale 83062900, relativa ad oggetti finiti di ornamento, mentrela merce è stata ritenuta a seconda dell’oggetto o semilavorati non prodotti finiti, o prodotti generici in metallo : l a sentenza non ri- portaperò le voci doganali alternative oggetto di riqualificaz ione , ripor- tatesolo a pag.3 del ricorso . 6.4. S oprattutto, la scarna motivazione non permette di evincere la sequenzalogica che il giudice del merito deve seguire per governare correttamente la presente fattispecie doganale, facendo passa re la sussunzionedella fattispecie concreta nel pertinente quadro normativo necessariamenteattraverso l’esame della Tariffa doganale di uso inte- gratoUE ( TARIC ) istituita dal Reg. CE n.2568 del 1987 (cfr. Cass. Sez. 5,n.23984 del 2008) , come correttamente evidenziato nel primo mo- tivo.Si tratta infatti di un sistema comune che introduce una omogenea codificazione e classificazione delle merci attraverso la nomenclatura combinata.A titolo di esempio, nel capitolo 83 “lavori diversi di metalli comuni”viene specificato come le parti di metalli comuni sono da clas- sificarenella voce corrispondente degli oggetti ai quali si riferiscono – condeterminate esclusioni; e, a tal proposito, la nomenclatura prevede unavoce specifica, la 8306, per Campane ecc. ; la not a esplicativa for- nisceulteriori precisazioni utili al lavoro del giudice del merito sulle voci diclassificazione astrattamente applicabili , percorso ermeneutico la cui realizzazionedeve necessariamente transitare attraverso l’applicazione delleRegole di interpretazione ivi stabilite. 6.5.In conclusione, nella presente controversia l’esame della TARIC è unpassaggio essenziale per comprendere se il procedimento logico se- guitodal giudice del merito sia aderente al quadro normativo e questo correttamentericondotto al dato fattuale della fattispecie, mancando il qualela motivazione si colloca al di sotto del minimo costituzionale. 7.La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e , per l’effetto, va dispostoil rinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado del l’[OSCURATO:PERSONA] , in diversa composi- zione,in relazione a i profil i di cui sopra, oltre che per la liquidazione dellespese di lite. P.Q.M. LaCorte accog