CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 12876/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma; nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PARMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 7 dicembre 2021, il GUP del Tribunale di Parma, chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, per il successivo esercizio dell'azione penale mediante decreto di citazione diretta, sul presupposto che, esclusa l'aggravante della violenza sulle cose, il fatto contestato dovesse qualificarsi ai sensi del primo comma dell'art.614 cod. pen., ipotesi per la quale non è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare. 2. Avverso tale decisione ricorre il Pubblico Ministero, ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse abnorme, in quanto resa al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 33 sexies cod. proc. pen., e foriera di una indebita regressione procedimentale e di una conseguente parziale stasi del procedimento, perché avrebbe precluso al pubblico ministero di procedere, in dibattimento, con eventuali contestazioni suppletive. 3. Il 10 marzo 2022, il difensore degli imputati ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità può riguardare, così, il profilo strutturale, allorché il provvedimento adottato si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, oppure quello funzionale, quando il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, Rv. 208221), pregiudicando in concreto lo sviluppo successivo del processo (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590). 2. Ciò premesso, il giudice dell'udienza preliminare ha sicuramente il potere (dovere) di dare al fatto contestato l'esatta definizione e qualificazione giuridica, in quanto immanente alla stessa funzione giurisdizionale (cfr. C. Cost, n. 347 del 1991 e n. 112 del 1994); così come l'art. 33 sexies cod. proc. pen. prevede effettivamente la possibilità per il giudice dell'udienza preliminare di disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero. Ma ciò nelle sole ipotesi nelle quali il giudice rilevi che per il reato così come contestato (cioè prendendo atto della qualificazione prospettata dall'accusa) l'azione penale avrebbe dovuto essere esercitata attraverso il decreto di citazione diretta a giudizio (Sez. 1, n. 10666 del 27 gennaio 2015, Rv. 262694; Sez. 1, n. 30062 del 29 settembre 2020, Rv. 279729). Ove, invece, il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale contestando un reato che richiede effettivamente l'udienza preliminare, il giudice, pur avendo sempre la possibilità di riqualificare il fatto all'interno di una fattispecie per la quale è prevista la citazione diretta (Sez. 6, n. 21840 del 24 maggio 2012, Rv. 252793), deve comunque procedere alla celebrazione dell'udienza preliminare disponendo la vocatio in ius dinanzi al giudice competente. La regressione del procedimento, infatti, precluderebbe al pubblico ministero, titolare dell'azione penale, la possibilità di insistere nella propria iniziativa attraverso eventuali contestazioni suppletive. In queste ipotesi, si imporrebbe l'applicazione dell'art. 521 bis cod. proc. pen., con la conseguente necessità di restituire gli atti al pubblico ministero per la successiva richiesta di fissazione dell'udienza preliminare; necessità che, tuttavia, confliggerebbe con il pregresso rifiuto di celebrazione opposto dal giudice (Sez. 5, n. 31975 del 10/07/2008, Rv. 241162; Sez. 1, n. 10666 del 27/01/2015, Rv. 262694), determinando così, sotto tale profilo, una irrimediabile stasi procedimentale. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Parma per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissio