CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 12263/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 28097/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.to GREGORIO -1MBRIN che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 2595/2017 emessa dalla CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. A Rilevato che, con sentenza resa in data 6/12/2016 (n. 2368/2017), la Corte di cassazione, nel pronunciare l'annullamento della sentenza d'appello impugnata dinanzi ad essa, ha dichiarato la nullità (per violazione di norma imperativa) dell'accordo simulatorio con il quale [OSCURATO:PERSONA]- scalzoni (in qualità di locatore) e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di con- duttrice) avevano concordato l'obbligo della conduttrice di corrispon- dere, in favore del locatore, un importo del canone di locazione di entità maggiore rispetto a quella prevista nel contratto originariamente con- cluso e registrato; per effetto di tale sentenza di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] ha in- vocato, in sede di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., la condanna del Mascalzoni alla restituzione in proprio favore: 1) di tutte le integrazioni di canone indebitamente corrisposte in favore del locatore; 2) di quanto corrisposto a titolo di spese per i gradi di merito in cui era risultata ingiustamente soccombente; 3) di quanto corrisposto in esecuzione di una sentenza, emessa in altro giudizio dal Tribunale di Verona, avente ad oggetto la condanna della conduttrice al pagamento, in favore del locatore, di ulteriori indebite integrazioni di canone; 4) degli importi corrisposti a titolo di contributo unificato per i giudizi di appello e di cassazione, nonché a titolo di imposta di registro; il tutto, oltre alle spese di tutti i giudizi di merito e del giudizio di legittimità; con sentenza resa in data 23/3/2018, la Corte d'appello di Venezia, in accoglimento solo parziale delle domande della Bresciani, ha con- dannato il Mascalzoni al pagamento, in favore della prima, della somma di euro 24.760,00 a titolo di restituzione delle integrazioni dei canoni indebitamente corrisposte dalla Bresciani, oltre agli interessi dalla do- manda di restituzione al saldo, ed oltre al rimborso delle spese di tutti gradi del giudizio di merito, del giudizio di legittimità e di quello di rin- vio;Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 28097/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rite- nuto che la Bresciani avesse diritto alla sola restituzione degli importi originariamente richiesti in restituzione dall'epoca in cui aveva comin- ciato a pagare l'integrazione dei canoni non dovuta, fino a quando non aveva cessato spontaneamente di corrisponderla (per un importo com- plessivamente pari a 24.760,00), laddove la stessa non aveva diritto alla restituzione delle restanti somme, atteso, da un lato, che gli im- porti rivendicati a titolo "capitale e spese legali" non erano stati ade- guatamente indicati (ed avendo in ogni caso la Bresciani invocato la rifusione delle spese di tutti i gradi del giudizio); dall'altro, che l'ulte- riore importo rivendicato in restituzione di quanto corrisposto ad esito della sentenza emessa in altro giudizio del Tribunale di Verona, si rife- riva a un titolo del tutto estraneo all'oggetto dell'odierno giudizio; avverso la sentenza del giudice del rinvio, [OSCURATO:PERSONA] pro- pone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione, illustrati da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di tre motivi di impugnazione; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni, mentre le parti hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo del proprio ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 389 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente limitato la condanna di controparte alla restituzione di quanto dovuto ai soli importi corri- spondenti alle integrazioni non dovute sui canoni fino all'epoca in cui la conduttrice aveva spontaneamente cessato di corrisponderle, erronea- mente escludendo gli importi corrisposti a titolo di spese legali a se- guito del giudizio di primo e di secondo grado, senza contare l'assoluta Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 28097/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri assenza di pronunce sulle somme corrisposte a titolo di contributo uni- ficato e di imposta di registro; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come l'odierna ricorrente abbia in primo luogo censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., os- sia in ragione della pretesa omessa pronuncia sulle conclusioni dalla stessa proposte in sede di rinvio; varrà tuttavia considerare come sulle conclusioni avanzate dalla Bresciani la corte d'appello veneziana si sia ritualmente pronunciata, sia pure esplicitando le ragioni della relativa accoglibilità solo in parte: il motivo, pertanto, non si correla alla motivazione e, per tale ragione, deve dirsi inammissibile, alla stregua del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa corte, ai sensi del quale il motivo d'im- pugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema nor- mativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è espli- cato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente con- siderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescin- dere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito con- siderarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferi- mento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposi- zione di un non motivo, è espressamente sanzionata con l'inammissi- bilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01, ribadita - in motivazione non massimata - da Sez. U, Sentenza n. 7074 del 20/03/2017);Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 28097/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri è peraltro appena il caso di rilevare l'impossibilità dell'eventuale diversa interpretazione sostanziale del motivo in esame (alla stregua di quanto disposto da Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013), rilevando, in tal caso, l'insufficienza della censura in relazione al ri- spetto del principio di puntuale e completa allegazione del ricorso ex art. 366 n. 6 c.p.c., avendo la ricorrente, da un lato, trascurato di pre- cisare in forma adeguata l'oggetto cui è riferita la richiesta delle somme rivendicate (con conseguente mancanza di specificità del motivo) e, dall'altra, evocato la rilevanza di due documenti ("docc. 2-3 di cui al ricorso in riassunzione": cfr. pag. 15 del ricorso) senza riprodurne il contenuto, ma con la sola relativa indicazione astratta, del tutto inido- nea ad assolvere all'onere di cui al citato n. 6 dell'art. 366 c.p.c.; con il secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 389 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente omesso di condannare il Ma- scalzoni alla restituzione delle somme corrisposte dalla ricorrente prin- cipale in esecuzione della sentenza del Tribunale di Verona emessa in altro giudizio, ma avente comunque ad oggetto la condanna della con- duttrice al pagamento, in favore del locatore, di ulteriori indebite inte- grazioni di canone; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come l'odierno ricorrente abbia impropriamente richiamato in questa sede la rilevanza dell'art. 389 c.p.c., atteso che la pretesa qui dedotta viene dalla stessa fondata sul contenuto di una sentenza resa in altro giudizio, conseguentemente non correlandosi alla decisione del giudice a quo correttamente limitata ai contenuti dell'oggetto del giudizio di rinvio; varrà al riguardo evidenziare come, secondo il consolidato insegna- mento della giurisprudenza di questa Corte, la riassunzione della causa (a seguito di cassazione della sentenza) dinanzi al giudice di rinvio in- staura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 28097/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché con- clusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi d'impugnazione differenti da quelli che erano stati for- mulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno (Sez. 2, Or- dinanza n. 5137 del 21/02/201, Rv. 652698 - 01); con il primo motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 336, co. 1, e 384, co. 2, c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente accolto la domanda di con- troparte, avente ad oggetto la ripetizione di somme pagate in ecce- denza rispetto al canone risultante dal contratto registrato, avendo la Corte di cassazione, in sede di legittimità, già circoscritto l'ambito delle questioni suscettibili di essere devolute in sede di rinvio, nella specie limitate al solo tema della c.d. 'compensazione impropria' riguardante il credito della conduttrice per la restituzione del deposito cauzionale e il controcredito del locatore per la differenza di canoni non corrisposti (per complessivi euro 3.000,00), con la conseguente restrizione dell'eventuale credito esigibile in questa sede dalla conduttrice a que- sto solo importo; con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente in- cidentale censura la sentenza impugnata per violazione e falsa appli- cazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione oggettivamente perplessa ed apparente in relazione al punto concernente la determi- nazione del numero di mensilità corrispondente all'intera durata con- trattuale (pari a 96), anziché quello risultante dalle stesse allegazioni Adunanza del 17 febbraio 2022 - R.G. n. 28097/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della conduttrice fatte proprie dallo stesso giudice in motivazione (pari a 85), con la conseguente erronea determinazione dell'importo posto a oggetto del debito di restituzione del locatore; importo del tutto privo di congruità con le basi di calcolo riconosciute dallo stesso giudice del rinvio; con il terzo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente affermato la riconducibilità, in capo al locatore, dell'onere di comprovare il numero delle mensilità in relazione alle quali la conduttrice aveva corrisposto somme non do- vute; osserva preliminarmente il Collegio di dover dichiarare l'inefficacia del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 334, co. 2, c.p.c., avendo il Mascalzoni provveduto alla notificazione del proprio ricorso incidentale in data 30/10/2018 a fronte dell'avve- nuta pubblicazione della sentenza impugnata in data, 23/3/2018;0,:fael c;,1-i_uvvii:v1.( A.A.21,21,7 011 sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, dev'essere for- malmente dato atto dell'inammissibilità del ricorso principale e dell'inefficacia di quello incidentale, con la conseguente condanna della ricorrente principale al rimborso, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale e l'inefficacia del ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in com- plessivi euro 2.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del Adunanza del 17 febbraio 2022 - R. G. n. 28097/2018 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA] DellVtri 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Su