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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 40695/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede, con la quale Lorenzo MANISCALCO era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e mille euro di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4

I. n. 110/75 (porto ingiustificato di una siringa utilizzata per una rapina presso un albergo); LETTO il ricorso, con il quale si deducono: nei primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di merito tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, comprovante la incapacità di intendere e di volere dell'imputato; nel terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante teleologica; nel quarto motivo, la prescrizione del reato; RITENUTO che l'impugnazione va dichiarata inammissibile: a) in primo luogo, perché non rispettosa del canone dell'autosufficienza in relazione alla documentazione sanitaria che i giudici di merito avrebbero omesso di valutare; b) in secondo luogo, perché manifestamente infondata, essendo emerso dalla relazione peritale medico-legale in atti, a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] MANGANO, che il MANISCALCO è soggetto capace di intendere e di volere, come, del resto, evidenziato nell'ultima pagina della sentenza censurata; c) in terzo luogo, perché, allo stesso modo, manifestamente infondato circa la dedotta insussistenza dell'aggravante teleologica, atteso che la circostanza aggravante dell'uso dell'arma nei delitti di rapina non assorbe quella del nesso teleologico contestata in relazione ai reati connessi di detenzione o porto illegali di armi, in quanto non implica che l'arma impiegata sia detenuta o portata illegalmente (Sez. 2, n. 23929 del 4/5/2022, Cukon, Rv. 283175); che l'inammissibilità del ricorso preclude la eventualmente sopravvenuta prescrizione del reato; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale della stessa sede, con la quale Lorenzo MANISCALCO era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e mille euro di ammenda in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/75 (porto ingiustificato di una siringa utilizzata per una rapina presso un albergo); LETTO il ricorso, con il quale si deducono: nei primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte di merito tenuto conto della documentazione sanitaria in atti, comprovante la incapacità di intendere e di volere dell'imputato; nel terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante teleologica; nel quarto motivo, la prescrizione del reato; RITENUTO che l'impugnazione va dichiarata inammissibile: a) in primo luogo, perché non rispettosa del canone dell'autosufficienza in relazione alla documentazione sanitaria che i giudici di merito avrebbero omesso di valutare; b) in secondo luogo, perché manifestamente infondata, essendo emerso dalla relazione peritale medico-legale in atti, a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] MANGANO, che il MANISCALCO è soggetto capace di intendere e di volere, come, del resto, evidenziato nell'ultima pagina della sentenza censurata; c) in terzo luogo, perché, allo stesso modo, manifestamente infondato circa la dedotta insussistenza dell'aggravante teleologica, atteso che la circostanza aggravante dell'uso dell'arma nei delitti di rapina non assorbe quella del nesso teleologico contestata in relazione ai reati connessi di detenzione o porto illegali di armi, in quanto non implica che l'arma impiegata sia detenuta o portata illegalmente (Sez. 2, n. 23929 del 4/5/2022, Cukon, Rv. 283175); che l'inammissibilità del ricorso preclude la eventualmente sopravvenuta prescrizione del reato; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 40695/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris