CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11382/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 60/RG 27473 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 12 e ss); alla mancata configurabilità della medesimezza del disegno criminoso tra il reato sub iudice ed altro reato già giudicato, ai fini del riconoscimento della continuazione esterna, ex art. 81 cod. pen. (pagg. 10 e 11); al trattamento sanzionatorio (pagg. 14 e 15 ), Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede, là dove il ricorrente richiede una alternativa e differente lettura delle informazioni probatorie acquisite* 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE - 26 Composta da: 11382MASSIMO RICCIARELLI - Presidente - Ord. n. sez. 1899/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27473/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 60/RG 27473 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 12 e ss); alla mancata configurabilità della medesimezza del disegno criminoso tra il reato sub iudice ed altro reato già giudicato, ai fini del riconoscimento della continuazione esterna, ex art. 81 cod. pen. (pagg. 10 e 11); al trattamento sanzionatorio (pagg. 14 e 15 ), Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede, là dove il ricorrente richiede una alternativa e differente lettura delle informazioni probatorie acquisite* 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MP.Q.M