Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 09528/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria difensiva in data 25/01/2024 di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in merito alla mancata derubricazione del reato in quello di tentata rapina impropria è aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni del proprio decisum (pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cori la condanna del ricorrente, evidenziati i profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria difensiva in data 25/01/2024 di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in merito alla mancata derubricazione del reato in quello di tentata rapina impropria è aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale spiegato le ragioni del proprio decisum (pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cori la condanna del ricorrente, evidenziati i profili di colpa emergenti, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 09528/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris