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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14095/2026

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e pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2/2025 della Corte di Appello di Brescia, pubblicata indata 7.05.2025, N.R.G. 367/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/20261.

La Corte di Appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Brescia, che aveva respinto l’impugnativadel licenziamento per giusta causa intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].A [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato che dalle verifiche contabili avviate dallasocietà datrice di lavoro e terminate in data 21.9.2022 era emersa la mancatacorrispondenza tra gli importi da lui inseriti nel registro dei corrispettivi e gliimporti registrati nel software gestionale della farmacia relativi alle venditeeffettuate in una serie di giorni dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre2022, la vendita di prodotti della farmacia in assenza di scontrini fiscali e ilmancato versamento degli incassi di tali vendite sul conto corrente intestato allasocietà.2.

Respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, la Corte territoriale harilevato che era divenuto definitivo il capo della sentenza di primo gradoriguardante la violazione del diritto alla difesa e la mancata affissione del codicedisciplinare.3.

Il giudice di appello ha poi osservato che il contegno del lavoratore neigradi di merito aveva minato la credibilità delle prospettazioni riguardanti laritorsività del licenziamento e le ha ritenute infondate ed ha invece ritenutofondati gli addebiti.4.

In particolare, ha ritenuto provato che nei giorni e nei mesi indicati nellalettera di contestazione disciplinare l’appellante aveva annotato nel registrocorrispettivi un numero di vendite inferiore a quello effettivo, risultante dal“Riepilogo statistico chiusura giorno” e dunque incassi inferiori a quelli reali, conconseguente pregiudizio economico ed ha ritenuto tali risultanze documentali,corroborate dalla perizia informatica prodotta dalla società appellata unitamenteai filmati allegati, idonee a dimostrare che gli ammanchi riscontrati nelle cassedella società erano addebitabili al Fola.Numero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/20265.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di sei motivi, illustrati da memoria.6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ.,falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 cod. civ., in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale invertito l’onereprobatorio riguardante la legittimità del licenziamento attribuendo rilievodirimente a mere presunzioni e ad elementi indiziari incerti.Addebita alla Corte territoriale di avere preteso dal lavoratore la prova di unfatto negativo (la non colpevolezza), di avere dato per scontata la colpevolezzadel Fola, ricavandola da elementi indiziari discutibili ed ignorando dati contrari.Evidenzia che la società datrice di lavoro non aveva dimostrato la sussistenzadelle condotte fraudolente contestate e la responsabilità esclusiva del Fola.Lamenta il mancato accertamento dell’identità dell’autore materiale dellealterazioni nel software gestionale, la mancata esecuzione di riscontri di cassa odi inventari fisici corrispondenti agli scontrini omessi; evidenziano che eranorimasti indimostrati gli ammanchi e di chi fosse la responsabilità dellecancellazioni dal sistema.Il giudice di appello avrebbe violato i canoni legali di riparto probatorio eavrebbe applicato in modo errato la nozione legale di giusta causa, sanzionandoil ricorrente senza un accertamento adeguato sull’effettiva commissione di illecitigravi.2.

Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.La Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la responsabilità esclusiva del Folaper le condotte contestate, sulla base di fatti pacifici ed incontestati ed all’esitodella prova documentale e testimoniale.Il giudice di appello ha innanzitutto rilevato che la contestazione era fondatasulla mancata corrispondenza tra le operazioni di vendita complessive poste inessere dal direttore della farmacia e gli incassi delle vendite annotate nelregistro dei corrispettivi, e dunque alla mancata emissione di scontrini fiscali daNumero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/2026parte del direttore della Farmacia e per tutte le vendite avvenute nei giorniindicati nella lettera degli addebiti e al mancato versamento sul conto correntedella società della differenza tra le vendite reali risultanti dal gestionale e levendite annotate nel registro dei corrispettivi; ha evidenziato che lacontestazione non aveva riguardato l’appropriazione indebita di farmaci, né unadiscrepanza tra le vendite registrate e i prodotti effettivamente venduti.Il giudice di appello ha considerato pacifico e dimostrato che le venditeindicate nella lettera di contestazione erano state effettuate con il badge delricorrente, ha ritenuto l’irrilevanza della questione organizzativa e di gestionedelle giacenze ed ha disatteso i rilievi del Fola riguardanti la disorganizzazionedel magazzino, nonché le osservazioni critiche riguardanti le dichiarazioni delleparti e la non veridicità delle risultanze della perizia informatica prodotta dallaresistente; ha inoltre ritenuto provato che nei giorni e nei mesi indicati nellalettera di contestazione disciplinare, il Fola aveva annotato nel registro deicorrispettivi un numero di vendite inferiore a quello effettivo, risultante dal“Riepilogo statistico chiusura giorno” e, quindi, incassi inferiori a quelli reali, conconseguente pregiudizio economico per la società appellata.Ha in particolare evidenziato che le dichiarazioni rese dal Fola nel corso dell’interrogatorio libero in tema di utilizzo dei badge e di gestione del magazzinoerano state tutte smentite dai testimoni, che avevano invece confermato quantodichiarato in sede di interrogatorio libero dalla Piazzi riguardo all’esistenza discontrini fiscali e non fiscali a chiusura delle operazioni di vendita (la cui sceltaera rimessa all’operatore e all’utilizzo dello scontino cd. sospeso solo in viaprovvisoria per casi particolari, il quale veniva sempre convertito al momentodel perfezionamento della vendita in scontrino fiscale o non fiscale), allaregistrazione di tutte le operazioni all’interno del sistema gestionale dellafarmacia collegato alla cassa, all’utilizzo di scontrini non fiscali solo in rareoccasioni ed alla registrazione da parte del sistema gestionale sia delle venditeconcluse con emissioni di scontrini fiscali sia di quelle con scontrino non fiscale(anche nel caso in cui la cassa fosse stata scollegata dal gestionale, ipotesi incui la cassa non aveva emesso lo scontrino ma il sistema gestionale avevacomunque registrato la vendita).Numero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ha inoltre rilevato che era incontestata e pacifica la sussistenza, nei giorni enei periodi indicati nella lettera di contestazione, di una discrepanza tra ilcontenuto del registro dei corrispettivi della farmacia di Ciliverghe (che per comericonosciuto dallo stesso Fola veniva da lui compilato personalmente e contenevagli importi delle vendite concluse con emissione di scontrino fiscale e, dunque,degli incassi della farmacia) e le operazioni risultanti dal sistema gestionale che,per quanto confermato, all’esito dell’istruttoria orale, registrava tutte leoperazioni (sia gli incassi dietro emissione di scontrini fiscali che le venditeconcluse con emissione di scontrino non fiscale).Ha evidenziato che era incontestata e provata la divergenza tra gli incassirisultanti dal registro corrispettivi compilato dal Fola ed il “Riepilogo statisticochiusura giorno” di cui al doc. n. 11 prodotto dalla società appellata, estratto dalsistema gestionale, contenente la registrazione di tutte le vendite effettuate, edha rilevato che erano state annotate nel registro dei corrispettivi vendite perimporti inferiori rispetto a quelli che erano stati registrati dal software gestionalenei periodi indicati nella lettera di contestazione ed ha ritenuto indubitabile lariconducibilità al Fola di tali operazioni, in quanto il sistema gestionale allegatoalla relazione informatica della società resistente indica per ciascuna operazioneil nome dell’operatore che ha concluso la vendita il quale, per come emersodall’istruttoria orale, veniva identificato mediante lettura del codice a barreriportato sul badge personale, di utilizzo esclusivo di ciascun dipendente.3.

Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di fatti decisivi ecod. proc. civ.; travisamento del quadro probatorio.Lamenta l’omessa valutazione delle plurime anomalie e degli ammanchiriscontrati in assenza del ricorrente, del coinvolgimento di altri dipendenti nelleoperazioni di cassa, l’incompletezza della documentazione e l’inattendibilità dellerisultanze informatiche.4.

La censura è inammissibile, dal momento che siamo al cospetto di una“doppia conforme” e che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcunmodo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né partericorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheNumero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019;Data pubblicazione 13/05/2026Cass.

Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n.5528 del 10/03/2014).Inoltre, nel denunciare l’omesso esame di plurimi fatti, sollecita un giudiziodi merito, precluso in questa sede.5.

Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 7 della legge n.300/1970 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; mancatorispetto delle garanzie procedurali disciplinari e lesione del diritto di difesa dellavoratore, per avere la Corte territoriale escluso qualsivoglia vizio nella fase dicontestazione.Evidenzia che il ricorso in appello aveva dedotto come l’inosservanzadell’art.7 della legge n. 300/1970 avrebbe dovuto comportare quanto menol’annullamento del licenziamento con le relative conseguenze indennitarie.Lamenta l’omessa pronuncia e la mancanza di una specifica motivazione sutale motivo di gravame.Deduce la genericità e l’incompletezza della contestazione, in quanto lalettera di contestazione, pur indicando una serie di giornate con gli scostamentimonetari, si era limitata ad enunciare il risultato finale del mancato versamentodi somme con vendita senza scontrino, senza fornire al lavoratore l’accesso aidati e ai criteri in base ai quali tali ammanchi erano stati calcolati.Evidenzia che il Fola aveva ricevuto solo alcuni report informatici parziali,incomprensibili senza una spiegazione tecnica adeguata, da cui emergevanoincoerenze interne.Sostiene che il Fola non era stato posto in condizione di comprenderepienamente le accuse né di difendersi efficacemente.6.

La censura è inammissibile, in quanto non si confronta con la sentenzaimpugnata.La Corte territoriale ha rilevato che, in difetto di impugnazione delle relativestatuizioni, erano divenuti definitivi i capi della sentenza di primo grado cheavevano escluso l’illegittimità del licenziamento per violazione del diritto di difesae mancata affissione del codice disciplinare, e tali statuizioni sono rimasteincensurate.Numero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/2026Inoltre dalla sentenza impugnata non risultano motivi di appello riguardantila violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970 e la censura non assolve aglioneri previsti dall’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrivee non localizza gli atti introduttivi dei gradi di merito.7.

Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 1345 e 1418cod. civ., dell’art. 3 della legge n. 108/1990 e dell’art. 15 della legge n.300/1970, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; erroneaesclusione del carattere ritorsivo o discriminatorio del licenziamento: omessoesame di circostanze decisive relative al motivo illecito di recesso.Critica la sentenza impugnata per avere confuso il regime del licenziamentoritorsivo con quello del licenziamento discriminatorio; evidenzia che avendo ilricorrente nella sostanza dedotto la discriminatorietà del licenziamento, unavolta accertata la sussistenza di un intento ritorsivo/discriminatorio, la nullitàdel licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione dinorme di legge o di principi costituzionali di uguaglianza e non richiede la provadel motivo illecito esclusivo e determinante.Addebita alla Corte territoriale l’omesso esame di elementi decisivi ai finidella verifica del carattere ritorsivo/discriminatorio del recesso e l’avere pretesouna prova dell’intento ritorsivo/discriminatorio più rigorosa di quella richiestadalla legge e dalla Costituzione.Lamenta il mancato approfondimento e l’omissione di una seria valutazionedelle relative allegazioni unitamente al contesto; evidenzia che la sussistenza diuna ragione disciplinare non esclude la nullità del recesso.Evidenzia che il giudice di appello ha omesso di esaminare il moventepersecutorio con abuso del potere disciplinare, profilo decisivo in violazionedell’art. 132 cod. proc. civ., con conseguente vizio motivazionale.8.

Il motivo è infondato.Dalla sentenza impugnata risulta che il Fola aveva dedotto che la DottoressaPiazzi aveva manifestato insofferenza nei suoi confronti quando aveva saputoche era stato esentato dall’uso della mascherina anti Covid-19, che la stessaDottoressa Piazzi aveva messo in dubbio la validità di tale certificazione, avevaminacciato di segnalarlo all’ordine professionale e lo aveva accusato di avereNumero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/2026disincentivato i clienti dall’effettuazione dei vaccini; il Fola aveva inoltre allegatodi essersi rifiutato di autorizzare come direttore l’esecuzione dei tamponi.Dalla medesima sentenza risulta inoltre che pur avendo il ricorrente dedottonel giudizio di primo grado il carattere discriminatorio/ritorsivo del licenziamentointimatogli, nel ricorso in appello ha censurato la sentenza di primo grado soloper avere escluso la ritorsività del licenziamento.La Corte territoriale, condividendo la decisione del Tribunale, ha ritenutonon credibile la versione dei fatti esposta dal Fola nel ricorso di primo grado, edha dunque espresso un giudizio valutativo specifico del giudice del merito.

Nonri-esaminabile in sede di legittimità, e, peraltro, conforme ai principi espressi daquesta Corte, secondo cui l’allegazione del carattere ritorsivo del licenziamentoimpugnato comporta a carico del lavoratore l’onere di dimostrare l’illiceità delmotivo unico e determinante del recesso, sempre che il datore di lavoro abbiaalmeno apparentemente fornito prova dell’esistenza della giusta causa o delgiustificato motivo del recesso, ai sensi dell’art. 5 della legge 604/1966 (Cass.n. 28453/2018; Cass. n. 6575/2016).9.

Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 2106 e 2109cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; erroneaesclusione della sproporzione della sanzione espulsiva, per avere la Corteterritoriale del tutto omesso il giudizio di proporzionalità tra la condotta datorialedel vincolo fiduciario.Lamenta la mancata considerazione della lunga e diligente carriera del Fola,al quale non erano mai state irrogate sanzioni disciplinari, del lasso di tempocircoscritto nel quale sarebbero state poste in essere le condotte, la mancatacertezza sulla volontarietà della condotta e sull’esatta dinamica dei fatti,l’adeguatezza di una sanzione conservativa.Critica la sentenza impugnata per avere dato per assodata l’intenzionefraudolenta, senza ammettere che poteva essersi trattato di negligenza o cattivagestione.Addebita alla Corte territoriale di avere applicato l’art. 2119 cod. civ. in modoautomatico o astratto, senza effettuare il bilanciamento concreto impostodall’art. 2106 cod. civ.Numero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/202610.

La censura è inammissibile.Dalla sentenza impugnata risulta che i motivi di appello avevano riguardatol’omessa valutazione dei documenti allegati al ricorso e l’erronea interpretazionedelle dichiarazioni testimoniali, riguardo alla riferibilità al Fola delle condottecontestate, all’effettività dell’ammanco contestato, alla disorganizzazione delmagazzino; non risultano invece proposte censure riguardanti l’intensitàdell’elemento soggettivo ed il difetto di proporzionalità della sanzione.Risulta dunque che la questione della proporzionalità della sanzione non èstata devoluta alla Corte territoriale e la censura non assolve agli oneri previstidall’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrive e non localizzagli atti introduttivi dei gradi di merito.11.

Con il sesto motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza permotivazione mancante, apparente o contraddittoria, in relazione agli artt. 132,comma secondo, n. 4 in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ.; omessapronuncia su punti decisivi delle domande e dei motivi di appello, in relazioneall’art. 112 cod. proc. civ.Lamenta l’apparenza della motivazione e l’omesso esame degli specificimotivi di gravame riguardanti la violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970per incompletezza della contestazione e lesione del diritto alla difesa, lasproporzione della sanzione, il mobbing o ritorsione legata all’esenzione medica.Lamenta altresì l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata riguardante ilpagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 6, legge n. 300/1970,pari a sei mensilità per la dedotta sussistenza del vizio formale.12.

La censura deve ritenersi assorbita da quanto sopra già enunciato.13.

Il ricorso va pertanto rigettato.14.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.15.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 11 marzo 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2/2025 della Corte di Appello di Brescia, pubblicata indata 7.05.2025, N.R.G. 367/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/20261. La Corte di Appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Brescia, che aveva respinto l’impugnativadel licenziamento per giusta causa intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data[OSCURATO:DATA_NASCITA].A [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato che dalle verifiche contabili avviate dallasocietà datrice di lavoro e terminate in data 21.9.2022 era emersa la mancatacorrispondenza tra gli importi da lui inseriti nel registro dei corrispettivi e gliimporti registrati nel software gestionale della farmacia relativi alle venditeeffettuate in una serie di giorni dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre2022, la vendita di prodotti della farmacia in assenza di scontrini fiscali e ilmancato versamento degli incassi di tali vendite sul conto corrente intestato allasocietà.2. Respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, la Corte territoriale harilevato che era divenuto definitivo il capo della sentenza di primo gradoriguardante la violazione del diritto alla difesa e la mancata affissione del codicedisciplinare.3. Il giudice di appello ha poi osservato che il contegno del lavoratore neigradi di merito aveva minato la credibilità delle prospettazioni riguardanti laritorsività del licenziamento e le ha ritenute infondate ed ha invece ritenutofondati gli addebiti.4. In particolare, ha ritenuto provato che nei giorni e nei mesi indicati nellalettera di contestazione disciplinare l’appellante aveva annotato nel registrocorrispettivi un numero di vendite inferiore a quello effettivo, risultante dal“Riepilogo statistico chiusura giorno” e dunque incassi inferiori a quelli reali, conconseguente pregiudizio economico ed ha ritenuto tali risultanze documentali,corroborate dalla perizia informatica prodotta dalla società appellata unitamenteai filmati allegati, idonee a dimostrare che gli ammanchi riscontrati nelle cassedella società erano addebitabili al Fola.Numero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/20265. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sullabase di sei motivi, illustrati da memoria.6. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 2697 cod. civ.,falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 cod. civ., in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale invertito l’onereprobatorio riguardante la legittimità del licenziamento attribuendo rilievodirimente a mere presunzioni e ad elementi indiziari incerti.Addebita alla Corte territoriale di avere preteso dal lavoratore la prova di unfatto negativo (la non colpevolezza), di avere dato per scontata la colpevolezzadel Fola, ricavandola da elementi indiziari discutibili ed ignorando dati contrari.Evidenzia che la società datrice di lavoro non aveva dimostrato la sussistenzadelle condotte fraudolente contestate e la responsabilità esclusiva del Fola.Lamenta il mancato accertamento dell’identità dell’autore materiale dellealterazioni nel software gestionale, la mancata esecuzione di riscontri di cassa odi inventari fisici corrispondenti agli scontrini omessi; evidenziano che eranorimasti indimostrati gli ammanchi e di chi fosse la responsabilità dellecancellazioni dal sistema.Il giudice di appello avrebbe violato i canoni legali di riparto probatorio eavrebbe applicato in modo errato la nozione legale di giusta causa, sanzionandoil ricorrente senza un accertamento adeguato sull’effettiva commissione di illecitigravi.2. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.La Corte territoriale ha ritenuto dimostrata la responsabilità esclusiva del Folaper le condotte contestate, sulla base di fatti pacifici ed incontestati ed all’esitodella prova documentale e testimoniale.Il giudice di appello ha innanzitutto rilevato che la contestazione era fondatasulla mancata corrispondenza tra le operazioni di vendita complessive poste inessere dal direttore della farmacia e gli incassi delle vendite annotate nelregistro dei corrispettivi, e dunque alla mancata emissione di scontrini fiscali daNumero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/2026parte del direttore della Farmacia e per tutte le vendite avvenute nei giorniindicati nella lettera degli addebiti e al mancato versamento sul conto correntedella società della differenza tra le vendite reali risultanti dal gestionale e levendite annotate nel registro dei corrispettivi; ha evidenziato che lacontestazione non aveva riguardato l’appropriazione indebita di farmaci, né unadiscrepanza tra le vendite registrate e i prodotti effettivamente venduti.Il giudice di appello ha considerato pacifico e dimostrato che le venditeindicate nella lettera di contestazione erano state effettuate con il badge delricorrente, ha ritenuto l’irrilevanza della questione organizzativa e di gestionedelle giacenze ed ha disatteso i rilievi del Fola riguardanti la disorganizzazionedel magazzino, nonché le osservazioni critiche riguardanti le dichiarazioni delleparti e la non veridicità delle risultanze della perizia informatica prodotta dallaresistente; ha inoltre ritenuto provato che nei giorni e nei mesi indicati nellalettera di contestazione disciplinare, il Fola aveva annotato nel registro deicorrispettivi un numero di vendite inferiore a quello effettivo, risultante dal“Riepilogo statistico chiusura giorno” e, quindi, incassi inferiori a quelli reali, conconseguente pregiudizio economico per la società appellata.Ha in particolare evidenziato che le dichiarazioni rese dal Fola nel corso dell’interrogatorio libero in tema di utilizzo dei badge e di gestione del magazzinoerano state tutte smentite dai testimoni, che avevano invece confermato quantodichiarato in sede di interrogatorio libero dalla Piazzi riguardo all’esistenza discontrini fiscali e non fiscali a chiusura delle operazioni di vendita (la cui sceltaera rimessa all’operatore e all’utilizzo dello scontino cd. sospeso solo in viaprovvisoria per casi particolari, il quale veniva sempre convertito al momentodel perfezionamento della vendita in scontrino fiscale o non fiscale), allaregistrazione di tutte le operazioni all’interno del sistema gestionale dellafarmacia collegato alla cassa, all’utilizzo di scontrini non fiscali solo in rareoccasioni ed alla registrazione da parte del sistema gestionale sia delle venditeconcluse con emissioni di scontrini fiscali sia di quelle con scontrino non fiscale(anche nel caso in cui la cassa fosse stata scollegata dal gestionale, ipotesi incui la cassa non aveva emesso lo scontrino ma il sistema gestionale avevacomunque registrato la vendita).Numero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ha inoltre rilevato che era incontestata e pacifica la sussistenza, nei giorni enei periodi indicati nella lettera di contestazione, di una discrepanza tra ilcontenuto del registro dei corrispettivi della farmacia di Ciliverghe (che per comericonosciuto dallo stesso Fola veniva da lui compilato personalmente e contenevagli importi delle vendite concluse con emissione di scontrino fiscale e, dunque,degli incassi della farmacia) e le operazioni risultanti dal sistema gestionale che,per quanto confermato, all’esito dell’istruttoria orale, registrava tutte leoperazioni (sia gli incassi dietro emissione di scontrini fiscali che le venditeconcluse con emissione di scontrino non fiscale).Ha evidenziato che era incontestata e provata la divergenza tra gli incassirisultanti dal registro corrispettivi compilato dal Fola ed il “Riepilogo statisticochiusura giorno” di cui al doc. n. 11 prodotto dalla società appellata, estratto dalsistema gestionale, contenente la registrazione di tutte le vendite effettuate, edha rilevato che erano state annotate nel registro dei corrispettivi vendite perimporti inferiori rispetto a quelli che erano stati registrati dal software gestionalenei periodi indicati nella lettera di contestazione ed ha ritenuto indubitabile lariconducibilità al Fola di tali operazioni, in quanto il sistema gestionale allegatoalla relazione informatica della società resistente indica per ciascuna operazioneil nome dell’operatore che ha concluso la vendita il quale, per come emersodall’istruttoria orale, veniva identificato mediante lettura del codice a barreriportato sul badge personale, di utilizzo esclusivo di ciascun dipendente.3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di fatti decisivi ecod. proc. civ.; travisamento del quadro probatorio.Lamenta l’omessa valutazione delle plurime anomalie e degli ammanchiriscontrati in assenza del ricorrente, del coinvolgimento di altri dipendenti nelleoperazioni di cassa, l’incompletezza della documentazione e l’inattendibilità dellerisultanze informatiche.4. La censura è inammissibile, dal momento che siamo al cospetto di una“doppia conforme” e che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcunmodo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né partericorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, delladecisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheNumero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019;Data pubblicazione 13/05/2026Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n.5528 del 10/03/2014).Inoltre, nel denunciare l’omesso esame di plurimi fatti, sollecita un giudiziodi merito, precluso in questa sede.5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 7 della legge n.300/1970 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; mancatorispetto delle garanzie procedurali disciplinari e lesione del diritto di difesa dellavoratore, per avere la Corte territoriale escluso qualsivoglia vizio nella fase dicontestazione.Evidenzia che il ricorso in appello aveva dedotto come l’inosservanzadell’art.7 della legge n. 300/1970 avrebbe dovuto comportare quanto menol’annullamento del licenziamento con le relative conseguenze indennitarie.Lamenta l’omessa pronuncia e la mancanza di una specifica motivazione sutale motivo di gravame.Deduce la genericità e l’incompletezza della contestazione, in quanto lalettera di contestazione, pur indicando una serie di giornate con gli scostamentimonetari, si era limitata ad enunciare il risultato finale del mancato versamentodi somme con vendita senza scontrino, senza fornire al lavoratore l’accesso aidati e ai criteri in base ai quali tali ammanchi erano stati calcolati.Evidenzia che il Fola aveva ricevuto solo alcuni report informatici parziali,incomprensibili senza una spiegazione tecnica adeguata, da cui emergevanoincoerenze interne.Sostiene che il Fola non era stato posto in condizione di comprenderepienamente le accuse né di difendersi efficacemente.6. La censura è inammissibile, in quanto non si confronta con la sentenzaimpugnata.La Corte territoriale ha rilevato che, in difetto di impugnazione delle relativestatuizioni, erano divenuti definitivi i capi della sentenza di primo grado cheavevano escluso l’illegittimità del licenziamento per violazione del diritto di difesae mancata affissione del codice disciplinare, e tali statuizioni sono rimasteincensurate.Numero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/2026Inoltre dalla sentenza impugnata non risultano motivi di appello riguardantila violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970 e la censura non assolve aglioneri previsti dall’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrivee non localizza gli atti introduttivi dei gradi di merito.7. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 1345 e 1418cod. civ., dell’art. 3 della legge n. 108/1990 e dell’art. 15 della legge n.300/1970, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; erroneaesclusione del carattere ritorsivo o discriminatorio del licenziamento: omessoesame di circostanze decisive relative al motivo illecito di recesso.Critica la sentenza impugnata per avere confuso il regime del licenziamentoritorsivo con quello del licenziamento discriminatorio; evidenzia che avendo ilricorrente nella sostanza dedotto la discriminatorietà del licenziamento, unavolta accertata la sussistenza di un intento ritorsivo/discriminatorio, la nullitàdel licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione dinorme di legge o di principi costituzionali di uguaglianza e non richiede la provadel motivo illecito esclusivo e determinante.Addebita alla Corte territoriale l’omesso esame di elementi decisivi ai finidella verifica del carattere ritorsivo/discriminatorio del recesso e l’avere pretesouna prova dell’intento ritorsivo/discriminatorio più rigorosa di quella richiestadalla legge e dalla Costituzione.Lamenta il mancato approfondimento e l’omissione di una seria valutazionedelle relative allegazioni unitamente al contesto; evidenzia che la sussistenza diuna ragione disciplinare non esclude la nullità del recesso.Evidenzia che il giudice di appello ha omesso di esaminare il moventepersecutorio con abuso del potere disciplinare, profilo decisivo in violazionedell’art. 132 cod. proc. civ., con conseguente vizio motivazionale.8. Il motivo è infondato.Dalla sentenza impugnata risulta che il Fola aveva dedotto che la DottoressaPiazzi aveva manifestato insofferenza nei suoi confronti quando aveva saputoche era stato esentato dall’uso della mascherina anti Covid-19, che la stessaDottoressa Piazzi aveva messo in dubbio la validità di tale certificazione, avevaminacciato di segnalarlo all’ordine professionale e lo aveva accusato di avereNumero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/2026disincentivato i clienti dall’effettuazione dei vaccini; il Fola aveva inoltre allegatodi essersi rifiutato di autorizzare come direttore l’esecuzione dei tamponi.Dalla medesima sentenza risulta inoltre che pur avendo il ricorrente dedottonel giudizio di primo grado il carattere discriminatorio/ritorsivo del licenziamentointimatogli, nel ricorso in appello ha censurato la sentenza di primo grado soloper avere escluso la ritorsività del licenziamento.La Corte territoriale, condividendo la decisione del Tribunale, ha ritenutonon credibile la versione dei fatti esposta dal Fola nel ricorso di primo grado, edha dunque espresso un giudizio valutativo specifico del giudice del merito. Nonri-esaminabile in sede di legittimità, e, peraltro, conforme ai principi espressi daquesta Corte, secondo cui l’allegazione del carattere ritorsivo del licenziamentoimpugnato comporta a carico del lavoratore l’onere di dimostrare l’illiceità delmotivo unico e determinante del recesso, sempre che il datore di lavoro abbiaalmeno apparentemente fornito prova dell’esistenza della giusta causa o delgiustificato motivo del recesso, ai sensi dell’art. 5 della legge 604/1966 (Cass.n. 28453/2018; Cass. n. 6575/2016).9. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 2106 e 2109cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; erroneaesclusione della sproporzione della sanzione espulsiva, per avere la Corteterritoriale del tutto omesso il giudizio di proporzionalità tra la condotta datorialedel vincolo fiduciario.Lamenta la mancata considerazione della lunga e diligente carriera del Fola,al quale non erano mai state irrogate sanzioni disciplinari, del lasso di tempocircoscritto nel quale sarebbero state poste in essere le condotte, la mancatacertezza sulla volontarietà della condotta e sull’esatta dinamica dei fatti,l’adeguatezza di una sanzione conservativa.Critica la sentenza impugnata per avere dato per assodata l’intenzionefraudolenta, senza ammettere che poteva essersi trattato di negligenza o cattivagestione.Addebita alla Corte territoriale di avere applicato l’art. 2119 cod. civ. in modoautomatico o astratto, senza effettuare il bilanciamento concreto impostodall’art. 2106 cod. civ.Numero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/202610. La censura è inammissibile.Dalla sentenza impugnata risulta che i motivi di appello avevano riguardatol’omessa valutazione dei documenti allegati al ricorso e l’erronea interpretazionedelle dichiarazioni testimoniali, riguardo alla riferibilità al Fola delle condottecontestate, all’effettività dell’ammanco contestato, alla disorganizzazione delmagazzino; non risultano invece proposte censure riguardanti l’intensitàdell’elemento soggettivo ed il difetto di proporzionalità della sanzione.Risulta dunque che la questione della proporzionalità della sanzione non èstata devoluta alla Corte territoriale e la censura non assolve agli oneri previstidall’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non trascrive e non localizzagli atti introduttivi dei gradi di merito.11. Con il sesto motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza permotivazione mancante, apparente o contraddittoria, in relazione agli artt. 132,comma secondo, n. 4 in relazione all’art. 360, n. 4 cod. proc. civ.; omessapronuncia su punti decisivi delle domande e dei motivi di appello, in relazioneall’art. 112 cod. proc. civ.Lamenta l’apparenza della motivazione e l’omesso esame degli specificimotivi di gravame riguardanti la violazione dell’art. 7 della legge n. 300/1970per incompletezza della contestazione e lesione del diritto alla difesa, lasproporzione della sanzione, il mobbing o ritorsione legata all’esenzione medica.Lamenta altresì l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata riguardante ilpagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 6, legge n. 300/1970,pari a sei mensilità per la dedotta sussistenza del vizio formale.12. La censura deve ritenersi assorbita da quanto sopra già enunciato.13. Il ricorso va pertanto rigettato.14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.15. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.Numero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 11 marzo 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 14632/2025Numero sezionale 1242/2026Numero di raccolta generale 14095/2026Data pubblicazione 13/05/2026
Sentenza Cassazione n. 14095/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris