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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15679/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 novembre 1949 avverso la sentenza resa 20 ottobre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Cagliari sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Sassari, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Nuoro il 26 giugno 2020, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentata estorsione continuata e, avendo dichiarato estinto il reato di minacce contestato al capo A della rubrica, ha rideterminato la pena inflitta, in anno uno mesi 7 di reclusione ed euro 500 di multa.

Si contesta all'imputato di avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso tentato di costringere mediante minaccia di morte il presidente del consiglio comunale di Budoni e il titolare di una ditta individuale a pagare la somma di 20.000 euro, inviando a ciascuna delle persone offese una lettera anonima.

2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite difensore di fiducia deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine al non adeguato operato e al mancato vaglio del rispetto delle cautele afferenti il sequestro e l'accertamento sul materiale informatico, al fine di ricostruire la catena di custodia dei personal computer sequestrati all'imputato e di accertare l'avvenuta accensione dei PC nel corso della perquisizione. 2.2 violazione dei criteri di valutazione della prova scientifica con riferimento all'esito della consulenza tecnica del pubblico ministero e della difesa.

Il giudice di secondo grado, pur riconoscendo che il reperto non era stato sigillato dagli inquirenti, non motiva circa la ragione dei riscontri ritrovati nel computer dell'imputato e afferma che non assume rilievo la circostanza che la traccia fosse riconducibile all'utilizzo di una memoria esterna, quale una chiavetta USB, e che nulla consente di escludere che fosse lo stesso Moro ad utilizzarla e non i militari, i quali avrebbero lavorato solo sul computer nel quale non sono stati rinvenuti i frammenti di testo di cui si discute.

La corte di merito ha peraltro ritenuto superflua la richiesta di confronto tra i consulenti avanzata dal pubblico ministero, perché non necessaria ai fini del decidere.

Osserva inoltre il ricorrente che la sentenza di primo grado ha individuato il terzo grave indizio di reità a carico del Moro nel reperimento nella sua abitazione dei dispositivi con cui sarebbero state redatte le lettere minatorie, ma tale ragionamento è fallace e travisa il dato probatorio poiché dalla relazione tecnica della Polizia scientifica emerge che i prodotti grafici evidenziano caratteristiche non compatibili con il materiale fornito per i confronti, specificando che la scrittura normografica presente sulla busta sequestrata non trova riscontro con i tre normografi sequestrati all'imputato.

Con nota trasmessa il 20 gennaio 2023 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso. 3.11 ricorso è inammissibile perché generico in quanto si limita a reiterare pedissequamente le censure già formulate con l'atto di gravame, che hanno trovato adeguata e esaustiva risposta nella sentenza impugnata.

3. il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato si fonda sul rinvenimento all'interno di uno dei computer da lui utilizzati di stralci di conversazioni riportate nelle lettere minatorie recapitate alle persone offese.

La Corte ha evidenziato che eventuali irregolarità nella catena di custodia dei PC non sono state dimostrate, non sono causa di invalidità e comunque non appaiono in grado di giustificare la presenza nel computer fisso dell'imputato, sottoposto a sequestro, di coriandoli di frasi identiche a quelle rinvenute nelle lettere minatorie inviate alle persone offese.

Come correttamente osservato anche dal Procuratore generale, il coordinamento tra le disposizioni del codice di rito e la legge n. 48/2008 che ha immesso nell'ordinamento interno alcune disposizioni contenute nella Convenzione di Budapest del 2001, non comporta alcun regime di generale inutilizzabilità dei risultati probatori connessi ai dati estratti da dispositivi informatici sequestrati, quale conseguenza della mancata osservanza di una specifica procedura di conservazione e rilascio di copie.

Di contro, il mancato rispetto di determinate procedure potrebbe determinare la inattendibilità dei dati ma non, in sé, la loro inutilizzabilità, anche in ragione del regime tassativo delle nullità indicato dall'art. 177 cod. proc.pen. e delle inutilizzabilità dei dati assunti in violazione di disposizioni di legge previsto dall'articolo 191 cod. proc.pen.

Il ricorrente, peraltro, insiste in un'alternativa ricostruzione della vicenda evocando una sorta di contaminazione dei dati del pc da parte degli agenti operanti, senza considerare che, come sottolineato dalla corte di merito, il computer in cui sono stati ritrovati detti "coriandoli di frasi" non è stato interessato dall'accensione da parte degli inquirenti, il che esclude la possibilità che possa essere stato oggetto di casuale e colposa manipolazione.

La tesi di una dolosa manipolazione del contenuto del PC non viene neppure formulata esplicitamente ed avrebbe carattere calunnioso.

In conclusione, le spiegazioni offerte dal collegio di appello, alle pagine 20 e seguenti della motivazione, risultano esaustive e condivisibili e non sono state censurate in modo specifico dal ricorrente.

La corte ha inoltre sottolineato che nel corso del giudizio di primo grado non è stata disposta perizia poiché non è stata richiesta; la perizia è stata richiesta soltanto in secondo grado e comunque non è stata ritenuta necessaria, poiché il ricorrente, a ben vedere, non contesta le conclusioni del consulente tecnico, ma suppone che gli elementi rinvenuti all'interno del computer possano essere attribuiti ad operazioni dolosamente o colposamente effettuate dagli inquirenti sui PC sottoposti a sequestro, così proponendo una lettura congetturale del tutto sganciata dalle emergenze processuale. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

La inammissibilità preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata nelle more del presente giudizio P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 7 febbraio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 novembre 1949 avverso la sentenza resa 20 ottobre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Cagliari sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Sassari, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Nuoro il 26 giugno 2020, ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentata estorsione continuata e, avendo dichiarato estinto il reato di minacce contestato al capo A della rubrica, ha rideterminato la pena inflitta, in anno uno mesi 7 di reclusione ed euro 500 di multa. Si contesta all'imputato di avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso tentato di costringere mediante minaccia di morte il presidente del consiglio comunale di Budoni e il titolare di una ditta individuale a pagare la somma di 20.000 euro, inviando a ciascuna delle persone offese una lettera anonima. 2. Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite difensore di fiducia deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine al non adeguato operato e al mancato vaglio del rispetto delle cautele afferenti il sequestro e l'accertamento sul materiale informatico, al fine di ricostruire la catena di custodia dei personal computer sequestrati all'imputato e di accertare l'avvenuta accensione dei PC nel corso della perquisizione. 2.2 violazione dei criteri di valutazione della prova scientifica con riferimento all'esito della consulenza tecnica del pubblico ministero e della difesa. Il giudice di secondo grado, pur riconoscendo che il reperto non era stato sigillato dagli inquirenti, non motiva circa la ragione dei riscontri ritrovati nel computer dell'imputato e afferma che non assume rilievo la circostanza che la traccia fosse riconducibile all'utilizzo di una memoria esterna, quale una chiavetta USB, e che nulla consente di escludere che fosse lo stesso Moro ad utilizzarla e non i militari, i quali avrebbero lavorato solo sul computer nel quale non sono stati rinvenuti i frammenti di testo di cui si discute. La corte di merito ha peraltro ritenuto superflua la richiesta di confronto tra i consulenti avanzata dal pubblico ministero, perché non necessaria ai fini del decidere. Osserva inoltre il ricorrente che la sentenza di primo grado ha individuato il terzo grave indizio di reità a carico del Moro nel reperimento nella sua abitazione dei dispositivi con cui sarebbero state redatte le lettere minatorie, ma tale ragionamento è fallace e travisa il dato probatorio poiché dalla relazione tecnica della Polizia scientifica emerge che i prodotti grafici evidenziano caratteristiche non compatibili con il materiale fornito per i confronti, specificando che la scrittura normografica presente sulla busta sequestrata non trova riscontro con i tre normografi sequestrati all'imputato. Con nota trasmessa il 20 gennaio 2023 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso. 3.11 ricorso è inammissibile perché generico in quanto si limita a reiterare pedissequamente le censure già formulate con l'atto di gravame, che hanno trovato adeguata e esaustiva risposta nella sentenza impugnata. 3. il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato si fonda sul rinvenimento all'interno di uno dei computer da lui utilizzati di stralci di conversazioni riportate nelle lettere minatorie recapitate alle persone offese. La Corte ha evidenziato che eventuali irregolarità nella catena di custodia dei PC non sono state dimostrate, non sono causa di invalidità e comunque non appaiono in grado di giustificare la presenza nel computer fisso dell'imputato, sottoposto a sequestro, di coriandoli di frasi identiche a quelle rinvenute nelle lettere minatorie inviate alle persone offese. Come correttamente osservato anche dal Procuratore generale, il coordinamento tra le disposizioni del codice di rito e la legge n. 48/2008 che ha immesso nell'ordinamento interno alcune disposizioni contenute nella Convenzione di Budapest del 2001, non comporta alcun regime di generale inutilizzabilità dei risultati probatori connessi ai dati estratti da dispositivi informatici sequestrati, quale conseguenza della mancata osservanza di una specifica procedura di conservazione e rilascio di copie. Di contro, il mancato rispetto di determinate procedure potrebbe determinare la inattendibilità dei dati ma non, in sé, la loro inutilizzabilità, anche in ragione del regime tassativo delle nullità indicato dall'art. 177 cod. proc.pen. e delle inutilizzabilità dei dati assunti in violazione di disposizioni di legge previsto dall'articolo 191 cod. proc.pen. Il ricorrente, peraltro, insiste in un'alternativa ricostruzione della vicenda evocando una sorta di contaminazione dei dati del pc da parte degli agenti operanti, senza considerare che, come sottolineato dalla corte di merito, il computer in cui sono stati ritrovati detti "coriandoli di frasi" non è stato interessato dall'accensione da parte degli inquirenti, il che esclude la possibilità che possa essere stato oggetto di casuale e colposa manipolazione. La tesi di una dolosa manipolazione del contenuto del PC non viene neppure formulata esplicitamente ed avrebbe carattere calunnioso. In conclusione, le spiegazioni offerte dal collegio di appello, alle pagine 20 e seguenti della motivazione, risultano esaustive e condivisibili e non sono state censurate in modo specifico dal ricorrente. La corte ha inoltre sottolineato che nel corso del giudizio di primo grado non è stata disposta perizia poiché non è stata richiesta; la perizia è stata richiesta soltanto in secondo grado e comunque non è stata ritenuta necessaria, poiché il ricorrente, a ben vedere, non contesta le conclusioni del consulente tecnico, ma suppone che gli elementi rinvenuti all'interno del computer possano essere attribuiti ad operazioni dolosamente o colposamente effettuate dagli inquirenti sui PC sottoposti a sequestro, così proponendo una lettura congetturale del tutto sganciata dalle emergenze processuale. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. La inammissibilità preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata nelle more del presente giudizio P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 7 febbraio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sid ente
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