CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10639/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Caporossi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]Romagna n. 1309/2020 depositata il 23/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR accoglieva l’appellodella contribuente e, in riforma della decisione di primo grado, annullaval’impugnato avviso di accertamento catastale, relativo a due unitàNumero registro generale 5193/2021Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 10639/2026Data pubblicazione 22/04/2026immobiliari site in Rimini, ed emesso a seguito di procedura Docfa 2014(con passaggio da A7, abitazioni in villini, ad A8, ville, ed aumento direndita);2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate con tre motivi diricorso, integrati da memoria;3. resiste con controricorso la contribuente, integrato da memoria,la quale preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso permancanza dell’autosufficienza e per l’omissione relativa alla indicazionedei documenti rilevanti; eccepisce poi il giudicato interno su alcunerationes della decisione, non impugnate, e comunque l’infondatezza deimotivi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese.2. Infondate sono le eccezioni di inammissibilità dellacontroricorrente.Relativamente alla produzione o indicazione degli atti contenuti neifascicoli di parte (sia del ricorrente sia del controricorrente) deveosservarsi che nessuna sanzione è prevista: «In tema di giudizio percassazione, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissionitributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25,secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti alfascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comportala conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena diimprocedibilità ed ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.,della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degliquello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art.369, terzo comma, cod. proc. civ., a meno che la già menzionata partenon abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parteNumero registro generale 5193/2021Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 10639/2026Data pubblicazione 22/04/2026dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per lastessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cuiil ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo dellacontroparte» (Cass. Sez. U., 03/11/2011, n. 22726, Rv. 619318 - 01).Sull’autosufficienza deve rilevarsi che il contenuto del ricorsoprospetta in maniera precisa e sufficientemente analitica gli elementi difatto e le norme giuridiche asseritamente violate.Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – qualecorollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce deiprincipi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio 2024- non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non puòpertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione deglinel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenzanegli atti del giudizio di merito» (Sez. U - , Ordinanza n. 8950 del18/03/2022, Rv. 664409 - 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi indiritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti delprocesso (per l’avviso di accertamento, in particolare, ne trascrive ilcontenuto rilevante per la decisione) e analizza le questioni giuridicherelative.3. Con il primo motivo la ricorrente prospetta violazione e falsaapplicazione dell’art. 3, della l. 241 del 1990 e 7, l. 212 del 2000, art.45, 46 e 47 d.P.R. n. 1142 del 1949, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ..Numero registro generale 5193/2021Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 10639/2026Data pubblicazione 22/04/2026Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, contrariamente alladecisione di primo grado, ha ritenuto immotivato l’avviso diaccertamento poiché avrebbe utilizzato la stima comparativa senzaspecificare le unità immobiliari di comparazione. Non è stato denunciatoun travisamento (come prospettato nel controricorso) ma una violazionedi legge, in quanto la ricorrente si duole della violazione degli articoli dilegge indicati, per come interpretati da costante giurisprudenza dellaCorte di legittimità.La diversa distribuzione degli spazi interni (come nel caso ingiudizio), senza rideterminazione dei vani, non necessita di specificamotivazione dell’avviso di accertamento; nell’ipotesi di DOCFA, l’avvisodi accertamento deve ritenersi, infatti, motivato con la sola indicazionedei dati oggettivi e della classe: «In tema di classamento di immobili,qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd.procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la renditaproposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnicariguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione deglielementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pienoesercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso» (Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv.673082 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 10/05/2021, n. 12278, Rv.661200 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5, 26/06/2024, n. 17624, Rv.671616 – 01; in precedenza in maniera difforme vedi Cass. Sez. 5,09/02/2021, n. 3104, Rv. 660644 - 01).Numero registro generale 5193/2021Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 10639/2026Data pubblicazione 22/04/2026L’avviso di accertamento ritiene di confermare la Classe A/8, inquanto la diversa distribuzione degli spazi non ha determinato modificheessenziali alle abitazioni in oggetto.Questa Corte di Cassazione ha evidenziato come l’avviso diaccertamento che segue una DOCFA deve ritenersi motivato quandonon modifica i dati indicati nella DOCFA, ma si limita ad una diversavalutazione economica dei dati. Indiscusso che nel caso in oggetto lacontribuente aveva presentato una DOCFA il 26 aprile 2014, con larichiesta di classamento delle unità immobiliari in A/7 (villino), mentrein precedenza risultavano A/8 (ville); con l’avviso di accertamentol’Agenzia delle entrate riportava gli immobili alla categoria A/8.Il richiamo al metodo comparativo (non determinante) nonmodifica la natura dell’avviso di accertamento.La sentenza impugnata, tuttavia, con motivazione estesa e conpuntuali accertamenti fattuali – di merito – insindacabili in questa sededi legittimità, evidenziava come l’Agenzia delle entrate modificasse i datidella Docfa in considerazione della stima comparativa, senza indicarequali erano le altre unità immobiliari considerate: “Nell’attualecontenzioso nessun raffronto è stato consentito all’appellante proprioperché l’ufficio non si è limitato ad una mera diversa valutazione dei datiforniti dalla parte privata, ma ha provveduto a variare i dati trasmessisulla base di una stima comparativa di cui non ha fornito alcun elemento(atti traslativi, stime giudiziarie etc.) impedendo in tal modo alla stessadi intendere il petitum e, conseguentemente di difendersi sul punto”.La CTR conseguentemente riteneva nel caso specifico nonmotivato l’avviso di accertamento, in relazione alla peculiarità del caso.Risultano comunque infondati anche i restanti motivi.4. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione degli art. 6 e 62 d.P.R. n. 1142 del 1949, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Numero registro generale 5193/2021Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 10639/2026Data pubblicazione 22/04/2026Il motivo è infondato in quanto per la classe A/8 non èstrettamente essenziale la sussistenza di una abitazione monofamiliare,e neanche è necessaria un’area esclusiva a giardino o parco («In temadi classamento di immobili nelle categorie A8 (villa) e A7 (villini),l'esistenza di un giardino o di una corte, quale elemento differenziatoredelle ville e dei villini rispetto alle unità immobiliari classificabili comeabitazioni di tipo civile (A2), non assume rilevanza catastale solo se aduso esclusivo dell'immobile abitativo da censire, ma anche ove sia aduso comune con altre unità abitative, non precludendo di per sél'inserimento del bene nelle predette categorie A8 e A7, nel concorsocon le altre caratteristiche tipologiche» Cass. Sez. 5, 08/04/2024, n.9358, Rv. 670805 – 01).Per l’art. 62, d.P.R. n. 1142 del 1949 “La destinazione ordinaria siaccerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avutoriguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare”; non èdeterminante, quindi, la natura unifamiliare o plurifamiliaredell’abitazione per la Classe A/8.La sentenza impugnata, tuttavia, evidenzia con accertamenti dimerito insindacabili in questa sede, che le unità immobiliari si trovanoin un edificio a sviluppo verticale mentre le altre unità si trovano in undiverso edificio adiacente costituendo un condominio, non suscettibiledella categoria A/8; relativamente all’area esterna, rileva la sentenzache una parte è asfaltata e si usa per parcheggio e spazi di manovra,mentre altra parte risulta una scarpata con una forte pendenza. Infine,rileva la decisione impugnata, le abitazioni vicine sono in categoria A/7,come quella richiesta con la Docfa.5. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 9, r.d.l. n. 652 del 1939 e 64 d.P.R. n. 1142 del1949, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.Numero registro generale 5193/2021Numero sezionale 1698/2026Numero di raccolta generale 10639/2026Data pubblicazione 22/04/2026Anche questo motivo è infondato; per la sentenza impugnata ildecorso del tempo (circa 65 anni) dalla originaria classazione catastalein A/8 avrebbe modificato le caratteristiche dell’immobile pur rilevandoche “la modifica soggettiva non ha alcun rilievo da un punto di vistacatastale”. Quello che rileva non è il decorso del tempo, in sé neutro,ma le caratteristiche di costruzione in relazione alla “rendita lorda mediaordinaria ritraibile” (art. 9, r.d.l. n. 652 del 1939). Elementi, questi,pacificamente, rimasti invariati.La decisione impugnata evidenzia sulla questione, però, comesulla base delle foto e della relazione tecnica del consulente delcontribuente gli edifici in analisi non presentino le caratteristiche dellacategoria A/8 ma A/7 classe 3, come dalla Docfa. Anche in relazione aquanto visto per il giardino esterno e per le caratteristiche condominialidell’immobile.Anche questa è una valutazione di merito appare insindacabile inquesta sede. P.Q.MRigetta il ricorso;Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026,tenutasi da remoto .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]