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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 30846/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 045LLGH ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che la ricorrente, nel lamentare che il Magistrato di sorveglianza ha raccolto la sua rinuncia al principio di specialità in modo irregolare, attesa l'assenza del suo difensore di fiducia all'audizione fissata a tale scopo, segnala l'irritualità della procedura seguita senza, però, impugnare uno specifico provvedimento, tale non potendosi intendere il decreto n. 2441/2025, espressamente indicato quale oggetto di ricorso, atto che, a dispetto della nomenclatura utilizzata, non ha contenuto né portata dispositivi, posto che, nella circostanza, il magistrato si è limitato a raccogliere la dichiarazione della condannata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 045LLGH ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti ed il decreto impugnato; letti i motivi del ricorso; considerato che la ricorrente, nel lamentare che il Magistrato di sorveglianza ha raccolto la sua rinuncia al principio di specialità in modo irregolare, attesa l'assenza del suo difensore di fiducia all'audizione fissata a tale scopo, segnala l'irritualità della procedura seguita senza, però, impugnare uno specifico provvedimento, tale non potendosi intendere il decreto n. 2441/2025, espressamente indicato quale oggetto di ricorso, atto che, a dispetto della nomenclatura utilizzata, non ha contenuto né portata dispositivi, posto che, nella circostanza, il magistrato si è limitato a raccogliere la dichiarazione della condannata; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0