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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22786/2022

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_________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 11892 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61T21 D869P) SCATOLA Bruno (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E24 G596Y) rappresentatie difesi , giusta procura allegata in calce al ricor- so, dall’avvocatoLaura Vita (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57L68 F132Z ) -ricorrenti- nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvoca t ura Generale dello Stato (C.F.: non dichiarato) -resistente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE (C.F.: non di- chiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mila- non. 1032/2019, pubblicata in data 7 marzo 201 9 ; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 23 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 11892/2019 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 5 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]- decchia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto distinte oppo- sizioni, ai sensi degliartt. 615 e 617 c.p.c., avverso le cartelle di pagamento loro rispettivamente notificate dal locale agente della riscossione per il pagamento, dovuto in solido dagli ob- bligati, dell’importo di € 226.099,88, per crediti iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia a titolo di spese relative ad un processo penale, convenendo in giudizio sia l’agente della ri- scossione che l’ente creditore.

I giudizi sono stati riuniti.

Le opposizioni sono state rigettate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- zio.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di pri- mo grado e in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal Ministero della Giustizia, ha dichiarato l’incompetenza del giudice civile a conoscere della controversia in favore del giu- dice dell’esecuzione penale. [OSCURATO:PERSONA] e lo Scatola, sulla base di un solo motivo.

Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione in vista dell’eventuale discussione orale del ricorso.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata .

È stata disposta la trattazione alla pubblica udienza del 15 febbraio 2022, rinviata a nuovo ruolo per consentire la rinno- vazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate –Riscossione e che ha avuto quindi luogo in camera di consi- glio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176 ( e successive proroghe e modificazio- ni).

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., in vista della pubblica udienza del 15 febbraio 2022.

Ric. n. 11892/2019 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 5 Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « A rt. 360 n. 3 c.p.c.violazione di legge e specificatamente dell’ art. 615 C pc , ritenuto erroneamente inapplicabile dalla Corte d’Appello di Milano per effetto di “incompetenza” ratione materiae del Giu- dice Civile, ed applicabile invece nel caso di specie il disposto di cui agli artt. 665 e segg.

Cpp (e quindi la compete nza del Giudice della esecuzione penale)».

È pregiudiziale ed assorbente la verifica di procedibilità del ri- corso.

2. Con ordinanza interlocutoria in data 14 aprile 2022 n. 12242, è stata disposta da questa Corte la rinnovazione della notificazione del ricorso stesso all’Agenzia delle Entrate – Ri- scossione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, con contestuale rinvio a nuovo ruolo della trattazione.

L’ordinanza risulta regolarmente comunicata dalla Cancelleria a mezzo P.E.C. al difensore dei ricorrenti in data 14 aprile 2022.

Il termine per la rinnovazione della notifica è dunque scaduto in data 14 maggio 2022, con onere della parte interessata di deposito dell’atto notificato nel termine di ulteriori 20 giorni, ai sensi dell’art. 371 bisc.p.c.: e, pertanto, entro e non oltre il 3 giugno 2022.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, « nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si riferiscenon solo all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato per inesistenza materiale o giudica della notifica stessa, ma deve essere, con Ric. n. 11892/2019 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 5 interpretazione estensiva, riferito anche all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei riguardi di una parte che sia stata intimata dal ricorrente attraverso una notifica dell’originario ricorso affetta da nullità e che non si sia, allora, per questo costituita nel giudizio di legittimità; inoltre, attesa la perentorietà del termine in questione, il mancato deposito dell’atto od il deposito successivo alla sca- denza del termine stesso comportano l’improcedibilità del ri- corso rilevabile anche d’ufficio, la quale non è esclusa neppure dall’eventuale costituzione della controparte intimata, posto che il principio –sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabili- tà della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11003del 12/05/2006, Rv. 588612 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 4747 del 23/03/2012, Rv. 622088 –01; Sez.

L, Sentenza n. 26141 del 21/11/2013, Rv. 628653 –01; Sez. 2, Sentenza n. 15308 del 17/07/2020 , Rv. 658474 –01; nello stesso senso: Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019, Rv. 653242 - 01, con ric hiamo ai precedenti, per la puntualizzazione sulla distinzione tra mancata ottemperan- za e tardiva dimostrazione dell’ottemperanza e sulla sanzione di inammissibilità nel primo caso ed improcedibilità nel secon- do; Cass., Sez.

U , Sentenza n. 4845 del 23/02/2021 , Rv. 660464 - 01, non massimata sul punto, capo 2 delle ragioni della decisione).

Nella specie, il deposito del ricorso con la relazione della sua rinnovata notificazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (notificazione regolarmente effettuata, a mezzo P.E.C., in data 11 maggio 2022, quindi entro il termine assegnato) risulta avvenuto tardivamente, essendo l’atto pervenuto in [OSCURATO:PERSONA]. n. 11892/2019 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 5 ria solo in data 22 giugno 2022, in plico spedito dai ricorrenti a mezzo del servizio postale in data 20 giugno 2022, quindi oltre il termine di cui all’art. 371 bisc.p.c., anche a tener con- to della data di spedizione del plico stesso. 3.Il ricorso è pertanto improcedibile e tale va dichiarato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio di cassazio- ne, in quanto l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata, mentre il Ministero della Giustizia non ha svolto di fatto alcuna attività difensiva, essendosi limitato a depositare, senza neppure notificarlo a controparte, un atto di costituzio- ne in vista dell’eventuale discussione orale, che neppure si è svolta per non averla chiesta alcuna delle parti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
_________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 11892 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61T21 D869P) SCATOLA Bruno (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60E24 G596Y) rappresentatie difesi , giusta procura allegata in calce al ricor- so, dall’avvocatoLaura Vita (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57L68 F132Z ) -ricorrenti- nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvoca t ura Generale dello Stato (C.F.: non dichiarato) -resistente- nonché AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE (C.F.: non di- chiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mila- non. 1032/2019, pubblicata in data 7 marzo 201 9 ; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 23 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 11892/2019 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 5 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]- decchia, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto distinte oppo- sizioni, ai sensi degliartt. 615 e 617 c.p.c., avverso le cartelle di pagamento loro rispettivamente notificate dal locale agente della riscossione per il pagamento, dovuto in solido dagli ob- bligati, dell’importo di € 226.099,88, per crediti iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia a titolo di spese relative ad un processo penale, convenendo in giudizio sia l’agente della ri- scossione che l’ente creditore. I giudizi sono stati riuniti. Le opposizioni sono state rigettate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- zio. La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione di pri- mo grado e in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal Ministero della Giustizia, ha dichiarato l’incompetenza del giudice civile a conoscere della controversia in favore del giu- dice dell’esecuzione penale. [OSCURATO:PERSONA] e lo Scatola, sulla base di un solo motivo. Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione in vista dell’eventuale discussione orale del ricorso. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata . È stata disposta la trattazione alla pubblica udienza del 15 febbraio 2022, rinviata a nuovo ruolo per consentire la rinno- vazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate –Riscossione e che ha avuto quindi luogo in camera di consi- glio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176 ( e successive proroghe e modificazio- ni). I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., in vista della pubblica udienza del 15 febbraio 2022. Ric. n. 11892/2019 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 5 Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « A rt. 360 n. 3 c.p.c.violazione di legge e specificatamente dell’ art. 615 C pc , ritenuto erroneamente inapplicabile dalla Corte d’Appello di Milano per effetto di “incompetenza” ratione materiae del Giu- dice Civile, ed applicabile invece nel caso di specie il disposto di cui agli artt. 665 e segg. Cpp (e quindi la compete nza del Giudice della esecuzione penale)». È pregiudiziale ed assorbente la verifica di procedibilità del ri- corso. 2. Con ordinanza interlocutoria in data 14 aprile 2022 n. 12242, è stata disposta da questa Corte la rinnovazione della notificazione del ricorso stesso all’Agenzia delle Entrate – Ri- scossione, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, con contestuale rinvio a nuovo ruolo della trattazione. L’ordinanza risulta regolarmente comunicata dalla Cancelleria a mezzo P.E.C. al difensore dei ricorrenti in data 14 aprile 2022. Il termine per la rinnovazione della notifica è dunque scaduto in data 14 maggio 2022, con onere della parte interessata di deposito dell’atto notificato nel termine di ulteriori 20 giorni, ai sensi dell’art. 371 bisc.p.c.: e, pertanto, entro e non oltre il 3 giugno 2022. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, « nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, si riferiscenon solo all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato per inesistenza materiale o giudica della notifica stessa, ma deve essere, con Ric. n. 11892/2019 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 5 interpretazione estensiva, riferito anche all’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso nei riguardi di una parte che sia stata intimata dal ricorrente attraverso una notifica dell’originario ricorso affetta da nullità e che non si sia, allora, per questo costituita nel giudizio di legittimità; inoltre, attesa la perentorietà del termine in questione, il mancato deposito dell’atto od il deposito successivo alla sca- denza del termine stesso comportano l’improcedibilità del ri- corso rilevabile anche d’ufficio, la quale non è esclusa neppure dall’eventuale costituzione della controparte intimata, posto che il principio –sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabili- tà della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali siano state dettate apposite o separate disposizioni» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11003del 12/05/2006, Rv. 588612 – 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 4747 del 23/03/2012, Rv. 622088 –01; Sez. L, Sentenza n. 26141 del 21/11/2013, Rv. 628653 –01; Sez. 2, Sentenza n. 15308 del 17/07/2020 , Rv. 658474 –01; nello stesso senso: Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 9097 del 02/04/2019, Rv. 653242 - 01, con ric hiamo ai precedenti, per la puntualizzazione sulla distinzione tra mancata ottemperan- za e tardiva dimostrazione dell’ottemperanza e sulla sanzione di inammissibilità nel primo caso ed improcedibilità nel secon- do; Cass., Sez. U , Sentenza n. 4845 del 23/02/2021 , Rv. 660464 - 01, non massimata sul punto, capo 2 delle ragioni della decisione). Nella specie, il deposito del ricorso con la relazione della sua rinnovata notificazione all’Agenzia delle Entrate – Riscossione (notificazione regolarmente effettuata, a mezzo P.E.C., in data 11 maggio 2022, quindi entro il termine assegnato) risulta avvenuto tardivamente, essendo l’atto pervenuto in [OSCURATO:PERSONA]. n. 11892/2019 –Sez. 3 - Ud. 23 giugno 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 5 ria solo in data 22 giugno 2022, in plico spedito dai ricorrenti a mezzo del servizio postale in data 20 giugno 2022, quindi oltre il termine di cui all’art. 371 bisc.p.c., anche a tener con- to della data di spedizione del plico stesso. 3.Il ricorso è pertanto improcedibile e tale va dichiarato. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio di cassazio- ne, in quanto l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata, mentre il Ministero della Giustizia non ha svolto di fatto alcuna attività difensiva, essendosi limitato a depositare, senza neppure notificarlo a controparte, un atto di costituzio- ne in vista dell’eventuale discussione orale, che neppure si è svolta per non averla chiesta alcuna delle parti. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1bis dello stesso ar
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