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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34639/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17790-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.ti in MESSINA, alla VIA S. SEBASTIANO, n. 10, IS 247/B, presso lo studio del RAG. [OSCURATO:PERSONA]; 4(_ - intimati - avverso la sentenza n. 2992/20/10 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali componenti dell'omonimo Studio commerciale associato, impugnarono innanzi alla C.T.P. di Messina la cartella di pagamento con cui l'Ufficio aveva provveduto, nei propri confronti ed a seguito di controllo automatizzato, a riprese per I.R.A.P. relative agli anni di imposta 2000 e 2001; che la C.T.P. di Messina, con sentenza n. 771/7/2012, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2992/20/10, depositata il 29/05/2020, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non sussistesse, nella specie, la prova della sussistenza dei requisiti per procedere alle riprese I.R.A.P. nei confronti dei contribuenti (cfr. motivazione della sentenza impugnata, ultimi tre cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 2 del Ric. 2021 n. 17790 sez.

Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- d.lgs. n.446 del 1997" (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l'assoggettamento ad I.R.A.P. dell'attività svolta, in forma associata (Le. studio commerciale associato), da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che, tuttavia, il ricorso va dichiarato inammissibile, per non avere la difesa della AGENZIA depositato la cartolina di ritorno della notifica eseguita a mezzo posta nei confronti dei CIOFFI e della SORRENTI e, al contempo, per essere rimasti questi intimati; che le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato c:ontenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ..

In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività Ric. 2021 n. 17790 sez.

Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -3- difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della

I. n. 890 del 1982 (Cass., Sez.

U, 14.1.2008, n. 627, Rv. 600790-01.

In senso conforme, più recentemente, Cass., Sez. 6-2, 12.7.2018, n. 18361, Rv. 649461-01). che in mancanza (a) dell'avvenuto deposito dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo del presente r ote t giudizio di legittimità eseguita nei confrontildei oFFIA nonché (b) della prova dell'avvenuta attivazione per ottenerne un duplicato e (c) stante l'omessa presentazione di qualsivoglia istanza di rimessione in termini ad opera della difesa dell'AGENziA, tenuto altresì conto (d) della mancata costituzione degli intimati, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile; che nulla va disposto in ordine alle spese del presenl:e giudizio di legittimità, non essendosi ANTONIO C1OFFI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituiti, né avendo svolto attività difensiva; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Ric. 2021 n. 17790 sez.

Seste civile - T - ud. 09-11-2022 -4- Stato, non trova applicazione l'art. 1.3, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17790-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.ti in MESSINA, alla VIA S. SEBASTIANO, n. 10, IS 247/B, presso lo studio del RAG. [OSCURATO:PERSONA]; 4(_ - intimati - avverso la sentenza n. 2992/20/10 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali componenti dell'omonimo Studio commerciale associato, impugnarono innanzi alla C.T.P. di Messina la cartella di pagamento con cui l'Ufficio aveva provveduto, nei propri confronti ed a seguito di controllo automatizzato, a riprese per I.R.A.P. relative agli anni di imposta 2000 e 2001; che la C.T.P. di Messina, con sentenza n. 771/7/2012, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 2992/20/10, depositata il 29/05/2020, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come non sussistesse, nella specie, la prova della sussistenza dei requisiti per procedere alle riprese I.R.A.P. nei confronti dei contribuenti (cfr. motivazione della sentenza impugnata, ultimi tre cpv.); che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 2 del Ric. 2021 n. 17790 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -2- d.lgs. n.446 del 1997" (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l'assoggettamento ad I.R.A.P. dell'attività svolta, in forma associata (Le. studio commerciale associato), da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; che, tuttavia, il ricorso va dichiarato inammissibile, per non avere la difesa della AGENZIA depositato la cartolina di ritorno della notifica eseguita a mezzo posta nei confronti dei CIOFFI e della SORRENTI e, al contempo, per essere rimasti questi intimati; che le Sezioni Unite hanno infatti chiarito che la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato c:ontenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento ed in assenza di attività Ric. 2021 n. 17790 sez. Sesta civile - T - ud. 09-11-2022 -3- difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della I. n. 890 del 1982 (Cass., Sez. U, 14.1.2008, n. 627, Rv. 600790-01. In senso conforme, più recentemente, Cass., Sez. 6-2, 12.7.2018, n. 18361, Rv. 649461-01). che in mancanza (a) dell'avvenuto deposito dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo del presente r ote t giudizio di legittimità eseguita nei confrontildei oFFIA nonché (b) della prova dell'avvenuta attivazione per ottenerne un duplicato e (c) stante l'omessa presentazione di qualsivoglia istanza di rimessione in termini ad opera della difesa dell'AGENziA, tenuto altresì conto (d) della mancata costituzione degli intimati, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile; che nulla va disposto in ordine alle spese del presenl:e giudizio di legittimità, non essendosi ANTONIO C1OFFI, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituiti, né avendo svolto attività difensiva; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Ric. 2021 n. 17790 sez. Seste civile - T - ud. 09-11-2022 -4- Stato, non trova applicazione l'art. 1.3, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in
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