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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03280/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica ed in relazione alla prova degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, quanto alla qualificazione giuridica, la relativa questione, rientrando tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen., può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651); che, tuttavia, le doglianze difensive si basano su questioni di fatto e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199 - 01; Sez. 2, n. 44650 del 24/09/2015, Nannei, Rv. 264899 - 01; Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411 - 01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che la memoria depositata dal difensore di parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., per cui le richieste della stessa devono essere dichiarate inammissibili rilevato che non può essere comunque accolta la richiesta di liquidazione delle spese presentata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], non avendo apportato alcun elemento oRet ì.ì rity utile alla discussione/e essendo stata presentata tardivamente; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in punto di qualificazione giuridica ed in relazione alla prova degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, quanto alla qualificazione giuridica, la relativa questione, rientrando tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen., può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651); che, tuttavia, le doglianze difensive si basano su questioni di fatto e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199 - 01; Sez. 2, n. 44650 del 24/09/2015, Nannei, Rv. 264899 - 01; Sez. 2, n. 27023 del 27/03/2012, Schembri, Rv. 253411 - 01), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 - 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che la memoria depositata dal difensore di parte civile [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., per cui le richieste della stessa devono essere dichiarate inammissibili rilevato che non può essere comunque accolta la richiesta di liquidazione delle spese presentata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], non avendo apportato alcun elemento oRet ì.ì rity utile alla discussione/e essendo stata presentata tardivamente; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile Così deciso, il
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