CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 34697/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 aprile 2026 la Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Salerno in data 2 febbraio 2026, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato. La Corte di appello rilevava che l'impugnazione era stata proposta dal difensore dell'imputato depositando l'atto "a mani" presso l'Ufficio impugnazioni del Tribunale di Salerno, mentre, invece, ai sensi dell'art. 111 -bis cod, proc. pen. e del d.m. n. 217 del 2023, come modificato dal d.m. n. 206 del 2024, tale attoavrebbe dovuto essere depositato avvalendosi del deposito tramite portale telematico. 2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia dei [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi con i quali sostanzialmente deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 581, 582 e 591 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. In sostanza, si lamenta che il deposito "a mani" è avvenuto poiché dal 13 fino al 19 febbraio 2026 sarebbe stato impossibile per il difensore dell'imputato depositare l'atto di impugnazione con modalità telematiche a causa di un malfunzionamento del proprio PC, nonché della chiavetta per un "virus" presente sul PC che aveva "infettato" anche la firma digitale, come dichiarato verbalmente in cancelleria all'atto del deposito dell'impugnazione, e documentato con allegati al ricorso. L'atto di appello veniva regolarmente ricevuto dall'Ufficio, che formava anche il fascicolo digitale, sicché in sostanza l'atto aveva raggiunto il suo scopo. In ogni caso, la Corte di appello avrebbe potuto tenere conto delle giustificazioni addotte dal difensore, sia pure verbalmente, in sede di deposito al cancelliere, o comunque avrebbe potuto chiedere eventuali spiegazioni in merito al deposito cartaceo, così come verificatosi in altri casi trattati dalla giurisprudenza di legittimità (v. sentenza n. 14833/2026). In conclusione, benché non risulti nel caso di specie il presupposto dell'attestazione del malfunzionamento da parte del dirigente dell'ufficio giudiziario richiesto dall'art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen., le peculiarità del caso e le circostanze rappresentate e documentata con il ricorso inducono a ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha trasmesso requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. E' pacifico che l'atto di appello è stato depositato in modalità non telematica, ma cartaceamente, dal difensore presso l'Ufficio impugnazioni del Tribunale di Salerno. Peraltro, all'atto del deposito, il difensore non documentava 9alcun malfunzionamento tecnico, sia pure privato, ma si limitava a riferire verbalmente l'asserita circostanza al cancelliere che riceveva l'atto. E' altresì pacifico che nel termine per depositare l'atto di impugnazione non si riscontrava alcun malfunzionamento riconducibile alle due ipotesi previste dall'art. 175-bis cod. proc. pen. E', infine, pacifico che l'atto di appello avrebbe dovuto essere depositato con modalità telematiche ai sensi del combinato disposto degli artt. 111-bis, 582 cod. proc. pen. e dell'art. 3 del D.M. n. 217 del 2023, come modificato dal D,M. n. 206 del 2024. 3. Ciò detto, questa Corte ha già affermato in più circostanze, e il collegio non ha motivo di discostarsi da tali pronunce, che in tema di impugnazioni, l'omesso deposito dell'atto di appello nel Portale telematico del Ministero della Giustizia, a partire dal 10 gennaio 2025, costituisce causa di inammissibilità la cui verificazione non può essere esclusa, nel caso di ricorso a forme alternative di deposito, facendo applicazione del principio del "raggiungimento dello scopo", perché il sistema previsto dall'art. 111-bis cod. proc. pen. e dal d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, sancisce la centralità della regola formale quale presidio di certezza e di effettività del sistema processuale telematico (Sez. 5, n. 10258 del 14/01/2026, Rv. 289709- 01; in senso conforme Sez. 6, n. 1138 del 02/12/2025, dep. 2026, non mass. e Sez. 5, n. 28845 del 06/05/2026, non mass.). Questa Corte, poi, ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 591, comma 1, lett. c), 582, 111-bis cod. proc. pen. e 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui sanciscono l'inammissibilità dell'impugnazione trasmessa con modalità diversa dal deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod, proc. pen., pur quando pervenga al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato entro il termine perentorio di legge, in quanto la prevista modalità esclusiva di deposito, decorrente dalle date indicate dall'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, e relativa a casi diversi da quelli previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen.: a) è espressione di una scelta legislativa non irragionevole, che risponde a finalità di semplificazione, razionalizzazione e accelerazioni delle scansioni processuali; b) è conforme all'interpretazione letterale ai sensi dell'art. 12 delle preleggi; c) non confligge con il "diritto di accesso" alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU e non lede il principio del "favor impugnationis" (Sez. 2, n. 9827 del 12/02/2026, Rv. 289611-01: fattispecie relativa ad atto di appello avverso decisione emessa all'esito di giudizio abbreviato, depositato dopo il 31 marzo 2025 e trasmesso, fuori dai casi di cui all'art. 175-bis cod. proc. pen., tramite posta elettronica certificata). 34. La Corte distrettuale si è attenuta alle norme e ai principi di diritto affermati da questa Corte, sicché l'ordinanza impugnata è esente da censure, sia in fatto che in diritto, essendo stato depositato pacificamente l'atto di appello con modalità non telematiche al di fuori dei casi previsti dall'art. 175-bis cod. proc. pen. D'altra parte, il caso in esame non presenta alcuna peculiarità e appare del tutto diverso da quello considerato da questa Corte con la sentenza Sez. 5, n. 14833 del 15/01/2026, non mass. Al riguardo, da un lato, deve osservarsi che non è prescritto alcun onere di attivazione da parte dell'Autorità giudiziaria che deve valutare l'atto di t impugnazione per verificare le ragioni per le quali l'atto risulti depositato con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge, specie in un caso, come quello in esame, in cui tali ragioni non erano state neppure formalmente rappresentate e documentate dal difensore; dall'altro, deve osservarsi che l'asserita impossibilità da parte del difensore di depositare l'atto di appello con modalità telematiche per malfunzionamento del proprio PC non si è protratta per tutto il termine previsto per il deposito dell'impugnazione, tenuto conto che, per quanto emerge dall'ordinanza impugnata, la sentenza del Tribunale di Salerno era stata emessa con motivazione contestuale in data 2 febbraio 2026, sicché il termine scadeva il 17 febbraio 2026, mentre l'asserito malfunzionamento del PC privato del difensore si era verificato solo dal 13 al 19 febbraio 2026. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M