CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 03091/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1737-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n.25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Solidarietà R.G.N. 1737/2021 Cron. Rep. Ud. 10/11/2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 108/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 400/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di Appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a Favore dei [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato illegittima la trattenuta operata sulla pensione erogata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo di solidarietà per il periodo 2009-2013, condannando la stessa alla restituzione dei relativi importi; la Corte territoriale hastabilito che il prelievo cd. di solidarietà esula dai poteri della Cassa professionale, in quanto esso non configura un criterio di determinazione del trattamento pensionistico di competenza dell’Ente, ma consiste in un’imposizione che, eventualmente, solo il legislatore potrebbe introdurre; ha inoltre dichiarato non prescritto il credito vantato dai professionisti nei confronti della Cassa, avendo ritenuto che alla data di notifica del ricorso (3.12.2015) il termine decennale non fosse ancora spirato; la cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; con ordinanza interlocutoria n. 18395 del 2022, la Sesta Sezione ha disposto la rimessione della causa alla Quarta Sezione ritenendo che la soluzione di una delle questioni di diritto poste dalla ricorrente – segnatamente quella concernente la durata quinquennale ovvero decennale della prescrizione –rivesta carattere nomofilattico. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con le Delibere della CNPADC del 28.10.2008 e del 27.6.2013; violazione dell’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, dell’art. 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione dell’art. 1, comma 488, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 147 (Legge di stabilità 2014); violazione dell’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); violazione dell’art. 3, Cost.; violazione art. 23, Cost.; violazione dell’art. 38, Cost.”, per avere, la Corte di Appello, dichiarato l’illegittimità del Regolamento di disciplina del regime previdenziale dell’Ente, nella parte in cui introduce il contributo di solidarietà a carico deipensionati; con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., contesta la “Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). Violazione art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; violazione art. 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); violazione art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l’art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e con la Delibera CNPADC del 28.10.2008”, per non avere, la Corte territoriale, considerato il sostanziale ampliamento dei poteri normativi riconosciuto agli Enti previdenziali privatizzati, così come asseritamente chiarito con l’interpretazione autentica, operata dall’art. 1, comma 488, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 147, in riferimento all’art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, L. n. 296/2006, contenuto nella Legge Finanziaria per il 2007; parte ricorrente asserisce, in sostanza, che a seguito del citato intervento normativo gli Enti previdenzialiprivatizzati possono emanare norme con effetto derogatorio della legge di settore, anche in relazione al quantum del trattamento pensionistico, purché risulti rispettato il principio di ragionevolezza; con il terzo motivo, ancora formulato ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione art. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Violazione artt. 2946 e 2948 cod. civ.; violazione art. 129, R.D.L. n. 1827/1935 ed art. 47 bis, d.P.R.n. 639/1970” per avere, la Corte di merito, erroneamente respinto l’eccezione proposta dalla ricorrente fin dal primo grado di giudizio, affermando la durata decennale del termine di prescrizione; i primi due motivi, da trattare congiuntamente per intrinseca connessione, sono infondati; valga al riguardo il consolidato principio espresso da questa Corte, al quale si intende qui dare continuità, secondo cui gli Enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata –in via esclusiva - al legislatore (Così, da ultimo, Cass. n 6301 del 2022; cfr. altresì, Cass. n. 31875 del 2018, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. n. 19561 del 2019 e Cass. n. 29292 del 2019; Cass. n. 28055 del 2020; Cass. n. 28054 del 2020; Cass. n. 36618 del 2021 ed altre); parimenti infondato è il terzo motivo; questa Corte ritiene che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottoricommercialisti a titolo di contributo di solidarietà sia assoggettata al termine diprescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili; nella materia della previdenza obbligatoria - quale è quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 - la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. (così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935) richiede, infatti, la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove, come nel caso in esame, sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinariaprescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (In tal senso si vedano, da ultimo, Cass. nn. 31527 e 31642 del 2022); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte risultata vittoriosa, dichiaratosi anticipatario; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.800,00 a titolo di compensi professionali, con distrazione in favore del difensore antistatario, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo