CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 28970/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta violazione di legge sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati è manifestamente infondato; che, i giudici del merito a pag. 2 della sentenza impugnata hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale "se il reato più grave è punito con pena congiunta ed il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave" (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia e altro, Rv. 273751 -01); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]